REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Catania
Il Giudice di Pace di Catania, dott. Antonino Pagano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.560/16 R.G., posta in decisione il 26.04.2016 e vertente
TRA
C.C. rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Crispino in virtù di procura a margine dell'atto di citazione -OPPONENTE-
E
Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, con sede in Palermo via Morselli
n.8, P. IVA 04739033829, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Calabretta per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Comune di Catania, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Licciardello per
procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio,

Comune di Acicastello, in persona del suo legale rappresentante, rappr. in giudizio dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale delegato
-OPPOSTI-
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la sig.ra C.C proponeva formale opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo ____, notificato alla medesima in data 6.11.2015 da Riscossione Sicilia S.p.A., che le intimava attraverso lo stesso il pagamento di varie cartelle esattoriali, di cui alcune emesse per il recupero di crediti tributari.
Tuttavia, unitamente al preavviso di fermo, la sig.ra C. opponeva soltanto due delle cartelle esattoriali sottese all'atto di riscossione, asseritamente notificate per il recupero di crediti del Comune di Catania afferenti a sanzioni amministrative per la violazione di norme al codice della strada.
Tali cartelle di pagamento portavano i seguenti nn:
__________ relativa a sanzioni irrogate nell'anno 2008, per l'importo pari ad euro 216,00, presuntivamente notificata il 28.04.2011;
_________ relativa a sanzioni irrogate nell'anno 2007, per l'importo pari ad euro 119,20, presuntivamente notificata in data 03.08.2011.

L'opposizione si fondava sulle seguenti ragioni:
- Assenza di potere del Concessionario ad emettere il preavviso di fermo;
- Carenza della motivazione dell'atto;
- Omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora e delle altre spese addebitate;
- Omessa indicazione dei ruoli sottostanti le cartelle di pagamento;
- Omessa allegazione del contenuto delle cartelle richiamate dal preavviso di fermo;
- Omessa notifica delle stesse;
- Omessa notifica dell'intimazione di pagamento;
- Prescrizione del credito sottostante agli atti opposti.

Per tali ragioni domandava l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese ed onorari di causa.

Si costituiva in giudizio la Società Riscossione Sicilia, la quale contestava integralmente i motivi di opposizione, domandandone il rigetto.
In particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione proposta, essendo state notificate le cartelle di pagamento e non impugnate.
Eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'impugnazione delle cartelle di natura tributaria.
Rilevava, inoltre, la regolarità delle procedure di riscossione relativamente a tutte le doglianze sollevate
dall'opponente e l'indifferenza del Concessionario alle vicende della prescrizione.
Concludeva, quindi, come da comparsa di risposta.

Si costituiva anche il Comune di Catania, il quale contestava l'impugnazione proposta dalla sig.ra C., rilevando di avere notificato all'opponente nei termini di legge del verbale posto a fondamento delle cartelle esattoriali opposte.
Si costituiva, altresì, il Comune di Acicastello, che deduceva anch'esso la regolare notifica del verbale oggetto dell'attività di riscossione.

All'udienza del 26.04.2016 la causa era posta in decisione.

Motivazione

L'opposizione proposta dalla sig.ra C.C. appare ammissibile per il rito.
Infatti, l'opponente ha agito con l'azione disciplinata dall'art. 615, 1 comma, c p.c., proponendo l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione per contestare il diritto del creditore istante di procedervi, non soggiacendo I'impugnazione ad altri limiti temporali.

E' infondata, altresì, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione Tributaria.
L'opponente, infatti, ha impugnato solo due delle cartelle esattoriali poste a fondamento del fermo, e cioè quelle
sottese a sanzioni amministrative del codice della strada, quindi di competenza del giudice ordinario.
Più precisamente, in materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda
della natura del credito azionato con la conseguenza per la quale, ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato.


Sempre con riguardo all'ammissibilità dell'impugnazione fermo amministrativo, va rilevato come le Sezioni Unite della Cassazione hanno enunciato il principio che "la giurisdizione delle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui all'art, 86 dpr n. 602/73, appartiene al giudice tributario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 comma 1 e 19, comma 1 lettera e -ter), dlgs n. 546 del 1992, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di un tributo (Cass. Sez. Un. Ord. n. 14831/08).

Sprovvista di pregio è, invece, la doglianza dell'opponente circa la mancanza di potere del Concessionario ad emettere il provvedimento di fermo in relazione a crediti di natura non tributaria.
Infatti, il fermo amministrativo è eseguibile relativamente a tutte le somme riscosse mediante ruolo, senza che rilevi la tipologia del credito.

Parimenti infondato è il dedotto vizio di mancanza dei requisiti formali del preavviso di fermo, giacché tali obblighi sono stati assolti attraverso il rinvio ad altri atti che dovrebbero essere noti alla parte debitrice.

Risolte tali questioni preliminari, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione del credito, la cui eventuale fondatezza inciderebbe sull'esigibilità dello stesso e sulla legittimità del notificato preavviso.
Poiché le sanzioni amministrative irrorate dalle Pubbliche Amministrazioni convenute si riferiscono agli anni 2007-2008, occorre verificare se il termine dl prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81 sia stato interrotto attraverso la corretta notifica delle cartelle esattoriali.

L'eccezione circa la irregolare notifica delle cartelle de quibus è fondata e va accolta.
Le fotocopie degli avvisi di ricevimento prodotti dalla Società convenuta non costituiscono prova della notificazione degli atti interruttivi (cartelle esattoriali), se non accompagnati dalla copia dell'atto notificato.
Se è pur vero che la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890 non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità (Corte di Cass. Sez. Trib. Civ., Sent., 14.10.2009, n.21762), ciò non significa che l'opposta possa essere esonerata dal produrre l'atto che asserisce essere stato notificato.
Ciò perché non può essere in alcun modo omessa la verifica dell'atto (nella specie, la cartella esattoriale), sia sotto il profilo della modalità della notifica, sia sotto quello dell'idoneità dell'atto ad interrompere ii termine prescrizionale.
Pertanto, in assenza di prova circa la regolarità delle notifiche degli atti interruttivi, i crediti delle Pubbliche Amministrazioni convenute devono ritenersi prescritti, unitamente agli atti consequenziali (termine di cui all'art. 28 L.686/81).

Né può ritenersi che spieghino effetto sanante gli estratti di ruolo prodotti, in quanto non equipollenti alle copie delle cartelle non prodotte.
Decisiva è la giurisprudenza di legittimità secondo cui la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma non assolutamente il suo contenuto. Testualmente: "... ciò che nella specie di causa si è verificato è che la società Concessionaria ha provveduto - in applicazione del menzionato art. 26 - a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata" (Ordinanza, Cass. 30 luglio 2013, n.18252).

L'obbligo di esibire la cartella viene espressamente previsto dall'art. 26, comma 4 del DPR n. 602/73, il quale prevede che "il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del
contribuente o dell'amministrazione".

Quindi, dalla mancanza di prova circa la regolare notificazione delle due cartelle esattoriali impugnate consegue sia la illegittimità del preavviso di fermo, limitatamente alle medesime, sia la prescrizione del credito della P.A. alla luce del decorso del termine di cui all'art. 28 L. 689/81 dalla notifica del verbale di contestazione a quello del preavviso di fermo (atto interruttivo).
Restano assorbiti gli altri motivi di impugnazione.

In ordine alle spese di lite appare equo compensarle in misura della metà, stante la complessità delle questioni affrontate, ponendo la restante parte a carico della Società Riscossione Sicilia, in persona del suo legale rappresentante, in base al principio della soccombenza.
Restano compensate le spese legali tra l'opponente e i Comuni opposti.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio portante il n.___ R.G., disattesa ogni diversa domanda o eccezione delle parti, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione ed annulla il preavviso di fermo n._____ notificato all'opponente in data 06.11.2015 da Riscossione Sicilia S.p.A, limitatamente alle cartelle n. ____ e ____.
annulla le cartelle esattoriali sopra analiticamente indicate per le ragioni di cui in motivazione e dichiara la decadenza delle Pubbliche Amministrazioni convenute dal diritto di riscuotere le sanzioni poste a fondamento delle stesse per maturata prescrizione dei crediti;
- Condanna la Serit Sicilia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della metà spese
processuali in favore dell'opponente, liquidate già ridotte in euro 271,50, di cui euro 21,50 per spese, oltre a spese generali, iva e cpa.
- Compensa la restante parte;
- Compensa le spese processuali tra l'opponente e le Pubbliche Amministrazioni convenute.
Così deciso in Catania il 03.05.2016.
Depositato in Cancelleria il 3.05.2016


 

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