REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Antonioni,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n. 16592 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in deliberazione all'udienza del 12.11.2015, vertente
TRA
M. D., elettivamente domiciliato in Roma, via A. Bertoloni 27, presso lo studio dell’avv. Michele Venturiello, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Giammaruco e Stefano Salerno per procura a margine del ricorso di primo grado
APPELLANTE
E
LIQUIDAZIONE della PROGRESS ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del liquidatore p.t. RINZIVILLO MARCELLO
INA ASSITALIA s.p.a., in qualità di Impresa Designata per la gestione dei sinistri del FGVS, in persona del l.r.p.t.
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 5155/2012 del G.d.P. di Roma
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2015 il difensore dell’appellante concludeva come da verbale in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato M. D. proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe lamentandone l’ingiustizia per avere il primo Giudice erroneamente dichiarato l‘improponibilità della sua domanda di primo grado deducendo, quale unico motivo di gravame, la “erronea individuazione della norma applicabile alla fattispecie: inapplicabilità al caso concreto della c.d. procedura di risarcimento diretto prevista dall’art. 149 CdA”; ciò per essere il ciclomotore di proprietà dell’attore munito di targa a “5 caratteri alfanumerici, il c.d. targhino di vecchio tipo”, escluso dalla possibilità di azionare la procedura di indennizzo diretto.
Chiedeva pertanto accogliersi la domanda risarcitoria spesa in primo grado sulla scorta della istruttoria svolta in quella sede.
Gli appellati, pur ritualmente citati, rimanevano contumaci.
Acquisito il fascicolo di primo grado, senza rinnovazione dell’istruttoria, all’udienza del 12.11.2015 la causa era riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Motivazione

L’appello è fondato.
Devesi anzitutto sottolineare che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 19.6.2009, n. 180, il sistema di
risarcimento diretto introdotto dall'art. 149, D.Lgs. 209/2005 non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato e che "l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno".


Il potere di scelta del danneggiato, il quale ha facoltà di esercitare, alternativamente (ma non cumulativamente) azione diretta nei confronti della propria assicurazione ex art. 149, comma 6, D.Lgs. 209/2005, azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile ex art. 144 D.Lgs. 209/2005 o azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c., si consuma soltanto con la proposizione della domanda giudiziale, mentre il principio secondo il quale electa una via non datur recursus ad alteram non può trovare applicazione alla richiesta di liquidazione in via stragiudiziale rivolta alla propria assicurazione ai sensi dell'art. 149, D.Lgs. 209/2005, di tal che detta opzione non preclude al danneggiato la possibilità di agire successivamente in giudizio nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile e nei confronti di quest'ultimo.
In altri termini, la facoltà del danneggiato di scegliere tra le diverse forme di tutela apprestate dall'ordinamento vigente si pone in termini di alternatività nella sola fase giudiziale ed in termini di concorrenza nella fase stragiudiziale.
Alla luce di quanto sinora considerato, avendo l’attore legittimamente agito ex art. 144 CdA, risulta errata la pronuncia di improponibilità della domanda emessa dal Giudice di Pace.

Nel merito la domanda di primo grado è fondata nei limiti di quanto segue.
All’esito del giudizio di primo grado deve ritenersi raggiunta con ragionevole grado di certezza la prova della responsabilità del convenuto R. M. per la causazione del sinistro per cui è giudizio.
In particolare dalle dichiarazioni del teste B. C. – della cui genuinità ed attendibilità, in assenza di sicuri riscontri contrari, non è dato seriamente dubitare – emerge che il R., alla guida della propria vettura Lancia Y tg.____, nel compiere la manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla via di Settecamini, ometteva di concedere al M. la precedenza (“ho visto il motorino proveniente dall’opposto senso di marcia e nel momento in cui il motorino predetto ha impegnato l’incrocio ho visto la Lancia ripartire per svoltare a sinistra ed urtare con la parte anteriore la parte laterale del motorino”).
Detta ricostruzione trova peraltro conforto nella “ipotesi” formulata dai verbalizzanti intervenuti sul posto nell’immediatezza dei fatti (“presumibilmente a 40 minuti dall’incidente”) sulla scorta dei dati obiettivi rilevati e delle dichiarazioni raccolte (“da quanto appreso e ricercato”, cfr, verbale all. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice).

Appurata la negligenza della condotta di guida del R. nella omessa concessione della precedenza al M. e l’assenza di profili di colpa in capo all’attore, appare pienamente superata, in favore di quest’ultimo, la presunzione di responsabilità di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c.: da ciò deriva la tenutezza dei convenuti in solido – esclusa la Liquidazione della Compagnia - al risarcimento dei danni lamentati dal M. D. con l’atto introduttivo.
A questo punto giova ricordare che in base al codice delle assicurazioni la responsabilità si estende solidalmente a carico dell’impresa assicuratrice con cui è stata stipulata polizza di assicurazione obbligatoria e nei cui confronti è data azione diretta al danneggiato ex art. 144, 145 e 148 Cod. Ass. Lo stesso corpo normativo, in ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione, riconosce al danneggiato il diritto di esperire azione risarcitoria nei
confronti Impresa designata dall’Isvap per la liquidazione dei danni coperti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi degli artt. 283, 286 e 287 Cod. Ass.
Nel caso in cui l'assicuratore della r.c.a., nel corso del giudizio contro di lui promosso da parte della vittima di un sinistro stradale, venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ed il giudizio, previa riassunzione, prosegua nei confronti del commissario liquidatore, nei confronti di quest'ultimo il giudice non potrà che pronunciare una sentenza di mero accertamento del credito, in quanto per effetto della liquidazione coatta tenuta al risarcimento del danno in luogo dell'assicuratore decotto è l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei cui confronti, invece, la sentenza produce gli effetti di una condanna, senza che, a tal fine, abbia alcuna rilevanza che lo stesso commissario liquidatore sia stato o meno autorizzato a procedere alla liquidazione dei sinistri per conto del suddetto Fondo di garanzia (cfr Cass. Sez.III, n. 18525 del 20/08/2009).

Quanto ai danni risarcibili, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008 e condiviso da questo Tribunale, il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale: il secondo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all’integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello
stato d’animo del danneggiato) nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.


Passando, dunque, alla valutazione del quantum debeatur dalla espletata CTU è emerso che il M. D., a seguito ed in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato lesioni consistenti in “un trauma indiretto del rachide cervicale, con lieve lesione distruttiva mio fasciale, in un trama contusivo-distorsivo a carico del ginocchio sinistro ed in una frattura pluriframmentaria della falange distale del I dito del piede sinistro, incruentamente trattata”. Da tali lesioni, sempre secondo il CTU, sono residuati all’infortunato dei postumi permanenti attualmente apprezzabili in “cervicomialgia con lieve limitazione dei movimenti del collo; gonalgia sinistra con tumefazione distrettuale; deficit articolare flessorio; note di impegno capsulo-legamentoso emicompartimentale interno; attendibile artralgia del collo del piede sinistro a sfumata ripercussione disfunzionale; attendibile algia a carico del I dito del piede sinistro, con ispessimento tissutale, atteggiamento in ipertensione e valgizzazione, rigidità dell’interfalangea; deficit flesso estensorio della metatarso-falangea corrispondente” che hanno comportato al M. – oltre ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 30 e ad uno successivo di inabilità temporanea al 50% di gg. 20 - una compromissione della integrità psicofisica nella misura del 6% della totale, senza danno fisiognomico né ripercussioni sull’attività lavorativa del periziato.

Ben potendosi condividere le conclusioni del CTU - adeguatamente supportate da ineccepibili accertamenti diagnostici e da logiche argomentazioni scientifiche, non seriamente contestate neppure dalla difesa delle parti di causa - per tali voci di danno spetta all’attore, sulla scorta del criterio normativo di cui alla l. 57/2001 con i relativi aggiornamenti (l’ultimo del giugno 2015) l’ammontare complessivo di €11.250,00 (di cui € 7.527,33 per IP e € 1.851,60 per IT) già “personalizzato” (con aumento massimo, del 20%) l’importo dovuto a titolo di danno non patrimoniale - in ossequio all’insegnamento della Corte di Cassazione che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972/2008, ha inteso, superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psico fisica del soggetto vittima di un illecito – sulla scorta delle concrete sofferenze di tipo morale (ed in particolare residuata limitazione di movimenti del collo e difficoltà nella protratta deambulazione in soggetto in giovane età, ragionevolmente mortificante anche a livello esistenziale) emerse in corso di istruttoria e in particolar modo all’esito della espletata CTU.
Le spese mediche sostenute documentate, che appaiono congrue e strettamente collegate all’evento lesivo, possono essere rimborsate nella misura di € 210,00, già rivalutato all’attualità l’ammontare di € 186,16 ritenuto congruo anche dal CTU.

In accoglimento della domanda di primo grado, pertanto, i convenuti R. M. e l’Ina Assitalia s.p.a. in qualità di Impresa Designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada devono pertanto essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell’ammontare complessivo di € 11.460,00 all’attualità nei confronti dell’appellante M. D.
Per quanto attiene alla liquidazione degli interessi, osserva il Tribunale che tale questione deve essere attentamente valutata, anche alla luce dell’orientamento formulato dalla Suprema Corte con la sentenza 22.4.1994-17.2.1995 n. 1712. Tenuto conto dei criteri indicati nella predetta sentenza e presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, il pregiudizio economico derivato dal ritardato pagamento può essere equamente determinato ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato).
Considerato che le indicate forme di risparmio nel periodo di riferimento hanno avuto un rendimento medio annuo pari a circa il 2,6%, ritiene il giudicante che gli interessi debbano essere liquidati nella indicata misura del 2,6% annuo.
Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente sull’importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all’epoca del fatto (ottenuta quest’ultima devalutando il primo importo con l’applicazione degli indici ISTAT).
Dalla sentenza all’effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
La condanna del R. M. e dell’Ina Assitalia in qualità alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, nei confronti dell’appellante segue la soccombenza.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico del R. e dell’Ina Assitalia s.p.a. in qualità.

PQM

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l’appello e per l’effetto dichiara che l’incidente per cui è causa - nel quale, solo a fini fiscali, sono ravvisabili in astratto gli estremi del reato di lesioni colpose - si è verificato per responsabilità esclusiva di R. M.;
- condanna R. M. e l’Ina Assitalia s.p.a. in qualità di Impresa Designata per la gestione dei sinistri del Fondo di garanzia Vittime della Strada, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell’ammontare di € 11.460,00 all’attualità, oltre interessi come in motivazione, nei confronti di M. D.;
- dichiara opponibile alla Progress Assicurazioni s.p.a., (in liquidazione coatta amministrativa), in persona del commissario liquidatore .p.t., l’odierna pronuncia di accertamento;
- condanna R. M. e l’Ina Assitalia s.p.a. in qualità di Impresa Designata per la gestione dei sinistri del Fondo di garanzia Vittime della Strada, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio – liquidate per il primo gradi in complessivi € 1.500,00 per compensi e per il secondo grado in complessivi € 3.000,00 per compensi ed € 320,00 per spese, oltre per entrambi i gradi, accessori come per legge – nei confronti di M. D. e da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisene antistatari;
- pone definitivamente a carico di R. M. e dell’Ina Assitalia s.p.a. in qualità di Impresa Designata per la gestione dei sinistri del Fondo di garanzia Vittime della Strada, in solido tra loro, le spese di CTU.
Roma, 10.2.2016
Il Giudice
Silvia Antonioni
Pubblicata l'11.02.2016


 

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