Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott.ssa Francesca Giacomini, all'udienza dell’11 aprile 2019, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con lettura del dispositivo e deposito della motivazione nei termini di legge ai sensi dell’art. 429 c.p.c.
tra
____________ rappresentato e difeso per procura in atti dall’avv. STEFANO SALERNO
ricorrente
e
INPS rappresentato e difeso per procura in atti dall’aVV. IVANOE CIOCCA
resistente

Motivazione

1. La domanda è fondata.

2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso.
3. Invero il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Difesa, ha presentato domanda di ricongiunzione in data 24 febbraio 1999, la domanda è stata esaminata ed accolta dall'Inps soltanto in data 6 maggio 2013, allorquando è stato comunicato al sig. ______, l’onere a suo carico.

4. In data 20 aprile 2016 il ricorrente ha chiesto all'ente previdenziale di riliquidare l'onere di ricongiunzione e di provvedere alla restituzione delle maggiori somme versate (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).

5. Tale richiesta, sebbene non qualificata espressamente come ricorso amministrativo, ne possiede tuttavia tutti i requisiti sostanziali, contenendo la richiesta diretta all'istituto di esaminare la domanda di ricongiunzione a suo tempo formulata (in senso conforme cfr. i numerosi precedenti di merito allegati al ricorso ai docc. n. 8 e 9 e prodotti in udienza).

6. Decorsi i 120 giorni previsti dall'articolo 7 della l. 533 del 1973, a fronte del silenzio dell'Inps, il signor ______ ha proposto perciò correttamente ricorso all'autorità giurisdizionale.

7. Allo stesso modo, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
8. È evidente che il comportamento di parte ricorrente consistente nell'aver eseguito i pagamenti richiesti non può considerarsi quale acquiescienza nei termini chiariti dalla Suprema Corte, essendo teso ad evitare il pregiudizio di non vedersi riconosciuto il diritto al beneficio ovvero di ottenerlo con il pagamento di importi assai più elevati: "L'acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento, nel diritto amministrativo come in quello processuale civile, è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d'impugnare il provvedimento medesimo. Non può, quindi, bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di agire poi per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso" (cfr. Cass. Sez. Un. sent. N. 12339 del 20 maggio 2010).

9. Nel merito, la pretesa è fondata.
10.Sul punto, il Tribunale intende richiamare ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. i precedenti giurisprudenziali in atti ed in particolare le sentenze nn. 22/2019 del Tribunale di Grosseto e 519/2018 della Corte d’Appello di Venezia.

11.In sintesi, l'lnps afferma che al caso in esame andrebbe applicata la disciplina prevista dalla legge n. 322 del 1958 e dagli articoli 124 e 125 del D.P.R. 1092 del 1973, poiché speciale rispetto all'articolo 2 della legge n. 29 del 1979 invocato da parte ricorrente.
12.Tale assunto è errato, poiché i due compendi normativi disciplinano fattispecie diverse e non omogenee tra loro, tra le quali non vi è un rapporto di specialità.
13.Invero, come è stato chiarito nei precedenti giurisprudenziali richiamati, che il Tribunale condivide e ritiene di poter fare propri, la norma successiva disciplina l'istituto della ricongiunzione delle posizioni assicurative, beneficio che il lavoratore può richiedere per conseguire un’unica pensione nella gestione prescelta, mentre le leggi precedenti disciplinano il diverso tema della costituzione della posizione assicurativa.

14.Si tratta in entrambi i casi di norme di carattere generale, tese a disciplinare ipotesi diverse: la prima riguarda il caso del dipendente pubblico o privato che ha effettuato versamenti contributivi presso diverse gestioni ed intende ottenerne una sola ai fini pensionistici, la seconda viceversa attiene al dipendente pubblico che, non avendo acquisito il diritto alla pensione, utilizza i contributi versati per costituire una posizione assicurativa presso l'Inps al fine di ottenere l'indennità prevista.

15.Nella fattispecie in esame, del tutto analoga a quelle ormai diffusamente trattate nelle altre sedi di merito che per brevità espositiva si intendono qui richiamate, va applicata la sola legge numero 29 del 79.
16. L’ammontare dei contributi maturati presso la precedente gestione previdenziale va trasferito maggiorato dell’interesse del 4,50%, come previsto dall’art. 2 comma 2 della L. 29/79, con la conseguenza che l’onere di ricongiunzione si riduce notevolmente.
17.E’ pacifico, infatti, che nel caso di specie l’Inps ha omesso di calcolare, in detrazione, gli interessi sulla contribuzione da ricongiungere determinando un appesantimento dell’onere di ricongiunzione pari ad € 15.531,53, come si evince dal conteggio allegato al ricorso, non specificamente contestato dall’ente previdenziale (cfr. doc. 6 di parte ricorrente).
18.Conseguentemente, l'Inps sarà tenuto ad adeguare l'importo rateale ancora eventualmente dovuto dal ricorrente per il pagamento dell’onere di ricongiunzione riducendolo nella misura di legge indicata in dispositivo ovvero, qualora nel frattempo l'importo fosse stato interamente versato, l'istituto va condannato a restituire le maggiori somme incamerate per effetto della dovuta riduzione, oltre interessi legali sino al saldo.
19.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-in accoglimento del ricorso proposto, accerta e dichiara il diritto di _____ alla determinazione dell’onere di ricongiunzione con il calcolo in detrazione degli interessi, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 7 febbraio 1979 n. 29;
-condanna l'Inps ad adeguare l’importo rateale eventualmente ancora dovuto dal ricorrente per il pagamento dell’onere di ricongiunzione riducendolo nella misura di € 15.531,53 ovvero, qualora tale onere sia stato interamente versato,
- condanna l’Inps alla restituzione delle maggior somme trattenute sino alla concorrenza di tale importo, oltre gli interessi legali sino al saldo effettivo;
-condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.900,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2019
IL GIUDICE
Francesca Gìacomini
Pubblicata in data 10.06.2019


 

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