Civile Ord. Sez. 6 Num. 1137 Anno 2020
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA
Data pubblicazione: 20/01/2020

ORDINANZA
sul ricorso 21877-2018 proposto da:
C. I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE, 13/15, presso il CENTRO CAF, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO DI GENIO;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;
avverso il decreto n. R.G. 1013/2016 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, depositato il 14/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

Svolgimento del processo

RILEVATO CHE
Il Tribunale di Vallo della Lucania , in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con decreto di omologa del 14.3.2018 ( RG n.1013/2016) aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni sanitare in capo a C. I. utili alla indennità di accompagnamento con decorrenza dal 10.5.2016 con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi E. 900,00.
Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite , la C. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L'Inps rimaneva intimato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

Motivazione

CONSIDERATO CHE
Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali gli artt. 2,4 e 19 del DM n. 55/ 2014 ; art.24 I.n.794/42; DM n. 585/94, con riguardo all'art. 360 co.1 n, 3 cpc, nonche' vizio di motivazione ex art. 360 n.5 cpc.
Rilevava, il ricorrente, che la assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese non aveva consentito di comprendere quali fossero i parametri di riferimento utilizzati per la determinazione delle stesse. Reputava comunque incongrua la somma liquidata rispetto al valore della controversia , indicando in complessivi E.2.225,00 l'importo invece dovuto.

Il motivo risulta fondato.

Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, comma 1°, c.p.c., di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015).
Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra E. 5.200,00 ed E 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di E 270,00 per studio della controversia, E 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed E 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, d.m. n. 55/2014) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza).
Avuto riguardo all'importo dianzi delineato, risulta che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza sia inferiore ( anche se per una esigua somma) a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato d.m. n. 55/2014, in relazione alle singole fasi processuali.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi E 911,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Le spese del giudizio di legittimità, attesa l'esiguità della differenza liquidata in questa sede e della consequenziale sussistenza dei presupposti della soccombenza reciproca (cfr. in tal senso Cass. n. 21684 del 2013), vanno interamente compensate tra le parti;
che, in considerazione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in E. 911,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario.
Compensa le spese del giudizio di legittimità
Cosi' deciso in Roma in data 24 settembre 2019.
Pubblicata in data 20 gennaio 2020


 

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