Civile Sent. Sez. 3 Num. 22056 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SESTINI DANILO
Data pubblicazione: 22/09/2017

SENTENZA
sul ricorso 28447-2015 proposto da:
D.L. M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 105, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO MORERA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;
- ricorrenti -
contro
C. P., COECLERICI SPA , COECLIRICI COMPAGNIE SA ;
- intimati -
Nonché da:
C. P, COECLIRICI COMPAGNIE SA , COECLERICI SPA , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DEASTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ADRIANA CAVIGIOLI, FRANCO ANELLI giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrenti incidentali -
contro
D.L. M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 105, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO MORERA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;
- controricorrente all'incidentale -
avverso la sentenza n. 2423/2015 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l'improcedibilità in sub rigetto; incidentale
condizionato assorbito;
udito l'Avvocato UMBERTO MORERA;
udito l'Avvocato ALBERTO DEASTI;

Svolgimento del processo

M. D.L. convenne in giudizio le società Coeclerici Coal and Fuels s.p.a., Coeclerici s.p.a., Cocler s.p.a. e Coeclerici Compagnie s.a. nonché P. C. chiedendo il risarcimento dei danni —quantificati in 3.500.000,00 euro- per indebito arricchimento conseguente a sottrazione di know how e per attività di concorrenza sleale e, altresì, il pagamento della somma di oltre 315.000,00 euro a fronte dell'inadempimento di un contratto dell'8.5.2007.
Il Tribunale dichiarò la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cod. proc. civ. per essere rimasti incerti i fatti e le ragioni di diritto posti a base delle domande di risarcimento formulate ex artt. 1322 e 2598 cod. civ. e rigettò le ulteriori pretese risarcitorie.
La Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame del D.L., che ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; hanno resistito, a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, P. C. nonché la Coeclerici Compagnie SA e la Coeclerici s.p.a. (già Cocler s.p.a.), anche quale incorporante la Coeclerici s.p.a. e la Coeclerici Coal and Fuels s.p.a.; ad esso ha resistito il D. L. con controricorso.
Sono state depositate dichiarazione di rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore del ricorrente e memoria di costituzione
del nuovo difensore nominato a mezzo di procura notarile.
I controricorrenti hanno depositato memoria.

Motivazione

1. Il ricorrente, pur dando atto (alla prima pagina del ricorso) che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC in data 24.9.2015, ha prodotto una copia della stessa priva della relata di notificazione, con ciò violando la prescrizione di cui all'art. 369, comma 2, n. 2) C.P.C..
Invero, alla sentenza è allegata soltanto la stampa di una mail inviata dal De Lucia all'avv. Cocconi (il difensore che ha redatto il ricorso), che reca -di seguito- una mail inviata al medesimo De Lucia dall'avv. Orsini (suo difensore nel giudizio di appello); entrambe fanno riferimento ad una notifica del 24 settembre (che "non si leggeva"), ma non riportano la relazione di notificazione pervenuta tramite PEC (a fondo pagina v'è solo l'intestazione di un messaggio spedito dall'avv. Cavigioli -difensore della controparte del De Lucia nel giudizio di secondo grado- all'avv. Orsini, avente ad oggetto, genericamente, "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994").
Difetta pertanto lo stesso elemento materiale della certa riferibilità del messaggio di posta elettronica proveniente dall'avv. Cavigioli alla notifica della sentenza, che costituisce il necessario presupposto per la verifica della ritualità della sua produzione in formato analogico nel giudizio di cassazione (in riferimento alle previsioni della I. n. 53/1994 e del D. Lvo n. 82/2005); in ogni caso, non risultano soddisfatte le modalità poste a carico del destinatario della notifica, che, per poter produrre nel giudizio di cassazione documenti digitali, avrebbe dovuto estrarne copie analogiche ed attestare la conformità all'originale digitale.

1.1. Ne consegue l'improcedibilità del ricorso, tenuto conto che la relata non risulta nella disponibilità della Corte neppure «perché
prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio», come richiesto da Cass., S.U. n. 10648/2017 a parziale superamento del precedente orientamento espresso da Cass., S.U. n. 9005/2009.

2. Ne consegue, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
4. Il ricorso incidentale condizionato proposto dai resistenti resta assorbito.

PQM

La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso, assorbito l'incidentale condizionato, e condanna il De Lucia al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Roma, 26.5.2017
Pubblicata in data 22.09.2017


 

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