REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12553/2014 proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA CALAMANI, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZON Angelo, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
e contro
UNIPOL ASS.NI SPA già UGF ASSICURAZIONI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2277/2013 del TRIBUNALE di VENEZIA, Sezione distaccata di San Donà di Piave, depositata il 05/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Svolgimento del processo

E' stata depositata la seguente relazione.

"1. T.A. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di San Dona di Piave, la compagnia assicuratrice UGF Assicurazioni e P.V.C., chiedendo che, previo riconoscimento in capo al P. dell'esclusiva responsabilità nella determinazione dell'incidente stradale, la prima fosse condannata al pagamento della somma di Euro 3.905 a titolo di risarcimento danni.
Si costituì in giudizio la UGF Assicurazioni s.p.a., eccependo la propria mancanza di legittimazione passiva, mentre il P. rimase contumace.
Il Giudice di pace rigettò la domanda per carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta compagnia assicuratrice, e condannò parte attrice al pagamento delle spese processuali.

2. La sentenza è stata impugnata dal T. e il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, con sentenza del 5 novembre 2013, ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso T.A., con atto affidato a tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare fondato.

5. Il primo motivo di ricorso denuncia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'applicazione dell'indennizzo diretto.
Lamenta il ricorrente, in particolare, che, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, il rilascio, da parte dell'assicuratore, del contrassegno di assicurazione rende comunque operativa la garanzia, anche se - com'è avvenuto nella specie - il premio risulta pagato dopo la scadenza del termine di quindici giorni di cui all'art. 1901 c.c., comma 2.

5.1. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza costante di questa Corte è concorde nel ritenere che il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della responsabilità civile autoveicoli vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacchè, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, rileva l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo (sentenze 13 dicembre 2010, n. 25130, e 27 agosto 2014, n. 18307).

E' stato altresì affermato (sentenza 27 giugno 2014, n. 14636) che il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione, come gli consente della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7 (e ora del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 127). Nè può giungersi a diversa conclusione nel caso in cui la domanda di risarcimento sia stata rivolta - come nella specie - nei confronti della propria assicurazione, ai sensi del citato D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149.

5.2. Ora il Tribunale di Venezia ha dato atto che la società di assicurazione del T. aveva allegato e convenientemente provato che il premio di assicurazione del veicolo condotto dal P., relativo al periodo che era cominciato il 1 febbraio 2010, era stato pagato solo il 26 febbraio 2010, cioè oltre il termine di quindici giorni, mentre l'incidente era avvenuto il ____; ed ha aggiunto che l'esistenza di un contrassegno che copre il periodo dal 1 al 28 febbraio 2010 non basta a confutare tale risultanza, pervenendo così al rigetto della domanda sul rilievo che il contratto di assicurazione non fosse operativo alla data del sinistro. In tal modo, però, il Tribunale risulta non aver fatto buon governo dei principi più volte ribaditi da questa Corte.

6. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri.
7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio, con accoglimento del primo motivo e assorbimento degli altri due".

Motivazione

1. Non sono state depositate memorie alla precedente relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le seguenti precisazioni.

1.1. Va innanzitutto rilevato che il Tribunale non ha affermato, nè in alcun modo ipotizzato, che il contrassegno esposto sulla vettura della parte convenuta fosse falso, circostanza che avrebbe potuto avere una sua indubbia influenza.
Nel caso in esame, il T. ha rivolto la domanda di risarcimento nei confronti della propria società di assicurazione, ossia la UGF, oggi UNIPOL Assicurazioni; ciò in conformità alla previsione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, il cui comma 1 prevede che, in caso di procedura di risarcimento diretto, la relativa domanda debba essere rivolta "all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato".
Ciò, peraltro, non ha alcuna influenza ai fini del problema della validità del contrassegno di assicurazione; infatti i principi affermati da questa Corte con le pronunce di cui alla trascritta relazione non mutano nel caso in cui il terzo danneggiato abbia rivolto la sua pretesa risarcitoria nei confronti del proprio assicuratore della r.c.a. secondo la procedura di cui all'art. 149 cit., perchè l'azione diretta che tale disposizione accorda al danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore, non è altro che la medesima azione prevista dall'art. 144 cod. ass. per le ipotesi ordinarie (e della quale, pertanto, mutua l'intera disciplina), con l'unica particolarità che destinatario ne è l'assicuratore della vittima anzichè quello del responsabile, in una sorta di accollo liberatorio ex lege del debito di quest'ultimo (non a caso l'art. 149, comma 4, cit. attribuisce al pagamento compiuto dall'assicuratore del danneggiato effetti liberatori anche nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore).
Pertanto, così come l'assicuratore del responsabile non può opporre al terzo danneggiato il mancato pagamento del premio, là dove i suoi agenti abbiano comunque rilasciato illecitamente il contrassegno, la medesima eccezione non potrà essere sollevata nemmeno dall'assicuratore della vittima, se convenuto ai sensi dell'art. 149 sopra richiamato.

2. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio rinviato al Tribunale di Venezia, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà attenendosi al principio di cui alla presente decisione.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 6 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2015


 

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