REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 60 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2010 avente ad
OGGETTO:
risarcimento del danno
vertente
TRA
D.G., rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Maria Rosaria e Anna Sonia Falanga ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Pompei, alla via Lepanto, 319
ATTORE
E
1
Allianz Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., già Bernese Assicurazioni s.p.a., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'avv. Michele Bonagura ed elettivamente domiciliata presso il difensore, in Torre Annunziata, al Corso Umberto 1,148
CONVENUTA
D.M.R. domiciliato in Scafati alla via Galileo Ferraris n. 12
CONVENUTO CONTUMACE

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente citato l'attore, in epigrafe indicato, deduceva che in data alle ore 17.00 circa in S. Antonio Abate, nel mentre stava percorrendo via Scafati, direzione da Scafati al centro, alla guida del motociclo PIAGGIO BEVERLY 250 tg (...) di proprietà di D. Michelangelo, mantenendo scrupolosamente la destra a velocità regolare e munito di casco, era stato improvvisamente urtato alla parte laterale sinistra dal veicolo FIAT PANDA tg. (...) di proprietà e condotto da D.M.R., il quale nel provenire da una strada secondaria, posta a sinistra rispetto al senso di marcia del motociclo si era immesso con un'azzardata manovra su via Scafati con l'intento di dirigersi verso il centro del paese; che, siccome il predetto D.M. aveva trovato sulla corsia nella quale intendeva immettersi un veicolo in sosta si era allargato nell'intento di superarlo ed aveva di conseguenza invaso la corsia di provenienza di esso deducente attingendo con la parte anteriore sinistra della sua auto contro la parte anteriore laterale sinistra del motociclo a bordo del quale viaggiava esso deducente; che per l'effetto dell'urto era sbandato ed era finito con il proprio corpo sul lato destra del parabrezza di un'auto in sosta sul margine destro della corsia di pertinenza e poi al suolo, analogamente alla moto; che a seguito del descritto incidente aveva riportato gravi lesioni personali, con compromissione anche della sua capacità lavorativa specifica, essendo parrucchiere ed avendo riportato un serio danno al braccio destro.
Ciò posto D.G. conveniva in giudizio D.M.R. e la compagnia di assicurazioni garante per la rca auto l'autovettura di quest'ultimo, e chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del primo, nella qualità di conducente e proprietario del'autovettura Fiat Panda tg. (...) nel verificarsi del sinistro dedotto in lite e per l'effetto condannare entrambi i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti, in seguito al sinistro, con vittoria di spese con attribuzione ai difensori antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola compagnia di assicurazioni Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentate p.t., la quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda e nel merito ne contestava, quindi, la fondatezza sia in ordine all'an che al quantum debeatur, instando per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Contumace il De Martino, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., espletata la prova orale articolata dalle parti, nonché la c.t.u. medico legale sulla sua persona, la causa all' udienza del 07.05.2013 veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivazione

Questioni preliminari.
In via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss. D.Lgs. n. 209 del 2005 con l'invio alla compagnia evocata in giudizio e rappresentata dalla costituitasi Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (cfr allegato 2 della produzione attorea).
Merito.
Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c. , sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. ( cfr. Cass. Civ. N.4077 del 1996 e N. 3564 del 1995).
Nelle fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati (cfr, le risultanze della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale, della espletata c.t.u. medico-legale).
Innanzitutto si rileva che la legittimazione attiva del D. può dirsi provata alla luce della documentazione sanitaria in atti e degli esiti della prova orale e quella passiva dei convenuti, alla luce del principio di non contestazione e degli esiti dell'interrogatorio formale deferito al convenuto D.M., non comparso a renderlo, (cfr capi 2, 3 atto di citazione); in particolare la convenuta compagnia di assicurazioni non ha espressamente contestato la sussistenza del rapporto assicurativo intercorrente tra il D.M. e la Bernese Assicurazioni s.p.a. né tantomeno la circostanza, chiaramente allegata in citazione, dell'avvenuto integrale pagamento in sede stragiudiziale da parte della predetta compagnia di assicurazioni del danno subito dalla moto su cui viaggiava l'attore quando è rimasto coinvolto nel sinistro per cui è lite.
La dinamica dell'incidente allegata in citazione ha trovato poi pieno conforto nelle risultanze della prova orale.
Il teste G.V., escusso all'udienza del 21.10.2011, ha dichiarato di aver assistito all'incidente per cui è lite, precisando che il giorno 24.09.2007 verso le ore 16.30/17.00 si trovava, quale pedone, su via Scafati nei pressi di un fruttivendolo posto sulla sinistra della carreggiata per chi percorre via Scafati con direzione da Scafati verso Sant'Antonio Abate ed ha detto di aver visto che "un ragazzo, alla guida di un motociclo del tipo Beverly di colore scuro che percorreva via che "un ragazzo, alla guida di un motociclo del tipo Beverly di colore scuro che percorreva via Scafati diretto a Sant'Antonio Abate veniva improvvisamente urtato sul lato sinistro da un'autovettura Fiat Panda di colore bianco che si immetteva su via Scafati da ma strada secondaria posta a sinistra rispetto al senso di marcia del motociclo"; che la predetta autovettura nell'immettersi su via Scafati si era dovuta allargare per la presenza di auto in sosta ed aveva, quindi, invaso la corsia di provenienza del motociclo colpendolo sul lato sinistro con la parte anteriore sinistra; che a seguito dell'urto il centauro aveva perso il controllo del mezzo ed era andato a sbattere contro un'auto in sosta sul lato destro della strada per poi cadere al suolo; che al momento dell'incidente, il centauro, munito di casco, viaggiava all'interno della sua corsia di marcia; di aver appreso, dal fratello della vittima dell'incidente, incontrato in loco, che l'attore era un parrucchiere ed aveva un negozio a Sant'Antonio Abate.
Il teste D.A.F., escusso alla medesima udienza, fratello dell'attore, ha anch'egli dichiarato di aver assistito all'incidente e che al momento del sinistro percorreva via Scafati con direzione verso il centro del paese immediatamente dietro la motocicletta condotta dal fratello ed avente la sua stessa direzione di marcia; il teste ha così descritto la dinamica dell'incidente: "..più o meno giunti nei pressi di una pizzeria è successo che mia fratello è stato investito sul lato sinistro da un 'autovettura Panda di colore bianco che nello sbucare da una strada secondaria che consente l'immissione su via Scafati invadeva la corsia di marcia percorsa da mio fratello. Preciso che la strada da cui è sbucata la Panda è posta sulla corsia di marcia opposta rispetto a quella da noi percorsa al momento dell'incidente..la Panda nell'immettersi su via Scafati era diretta verso Scafati..ha urtato il motociclo di mio fratello sul lato sinistro con la sua parte anteriore sinistra..al momento dell'incidente mio fratello indossava il casco ed aveva un 'andatura di marcia regolare..la Fiat Panda si è immessa su via Scafati senza premurarsi di fermarsi ed di guardare se la manovra era possibile...sull'opposta corsia di marcia quella cioè da cui proveniva la Panda vi erano delle auto in sosta
Il giudicante non ha motivo di dubitare della attendibilità dei predetti testi che hanno reso dichiarazioni convergenti e di pieno riscontro tra loro.
Va poi evidenziato che il convenuto D.M.R. non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito ed avente ad oggetto la dinamica dell'incidente dedotto in lite, sicchè alla luce delle concordi dichiarazioni testimoniali, e del verbale di pronto soccorso del 24.09.2007 n. 14632 dell'Ospedale M. Scarlato di Scafati e relativo referto n. 337 (cfr allegato 5 produzione attorea), ben possono ritenersi come ammessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c. i capi di interrogatorio formale deferiti dall'attore al convenuto contumace ed aventi ad oggetto la dinamica del sinistro secondo le circostanze spazio temporali e la dinamica descritta denunciata da D.G..
Venendo alle conseguenze giuridiche in punto di responsabilità di quanto accertato in fatto, si evidenzia che la responsabilità dell'incidente va senz'altro ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Fiat Panda che nell'immettersi repentinamente su via Scafati da una strada laterale invadeva l'opposta corsia di marcia investendo con la sua parte anteriore sinistro la parte laterale anteriore sinistra del motociclo condotto dal D., in violazione dell'art. 145 e 154 cds.
Né sono emersi dagli atti di causa elementi tali da delineare una concorrente condotta colposa dell'attore, che anzi secondo quanto concordemente dichiarato dai testi viaggiava all'interno della sua corsia di marcia a velocità moderata.
All'uopo si ricorda, che in tema di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. , la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr Cassazione civile, sez. III, 10/03/2006, n. 5226; Cass, 2009/9550).
Ne discende che, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite devono rispondere in via esclusiva, ciascuno per il proprio titolo D.M.R., quale conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Panda tg. (...) e la Bernese Assicurazioni s.p.a s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro.
Passando alla individuazione delle varie voci di danno così come richieste dall' attore, nonchè alla loro liquidazione, si evidenzia che l'istante ha chiesto sia il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica che di quello non patrimoniale patito a seguito del sinistro.
Appare utile nella individuazione e liquidazione dei danni lamentati, procedere con ordine all'esame delle singole voci.
In ordine al danno biologico subito dal D. a seguito del sinistro dedotto in lite occorre fare riferimento alle risultanze della c.t.u.
Dalla documentazione sanitaria versata in atti dall'attore e dall'elaborato peritale redatto dal dott. V.A., specialista in ortopedia, emerge che D.G. a seguito del sinistro dedotto in lite: è stato trasportato dal 118 all'Ospedale di Scafati con diagnosi di "politrauma, flc a margini sfrangiati della regione sottomentoniera, frattura scomposta pluriframmentaria della diafisi prossimale dell'ulna destra, contusione spalla e gamba destra, escoriazioni regione sternale ed addominale, contusione emitorace destro, escoriazioni per il corpo, flc avambraccio destro"; che medicato e suturato ed eseguiti gli accertamenti strumentali ed ematochimici è stato trasferito all'ospedale di Avellino ed ivi ricoverato; che in data 28.09.2007 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruenta e sintesi con placche e viti della frattura esposta pluriframmentaria ulna destra e di riduzione e sintesi con vite percutanea del piatto tibiale; e che in data 01.10.2007 è stato dimesso con diagnosi di "frattura scomposta pluriframmentaria al terzo medio ulna destra con deficit del nervo radiale; trauma cranico non commotivo; frattura emipiatto tibiale esterno destro; trauma discorsivo rachide cervicale; flc regione mentoniera, trauma toracico"; che successivamente è stato sottoposto a controlli presso l'ambulatorio di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Avellino, ed ancora ricoverato in data 29.08.2008 con diagnosi di "pseudoartrosi atrofico diafisaria prossimale di ulna a destra" ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione pezzi di sintesi mobilizzati, decorticazione e sintesi con chiodo endomidollare ed innesti autologhi prelevati dalla cresta iliaca omolaterale" (cfr documentazione sanitaria allegata alla produzione attorea ed accertamenti peritali).
Nell'elaborato peritale redatto depositato in data 24.10.2012, il dott. V.A., specialista in ortopedia, previo esame del periziando, della documentazione in atti, e dei chiarimenti del ctp di parte attorea B.C., ritenuta la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore e l'incidente dedotto in lite, ha affermato che D.G., in seguito all'incidente del 24.09.2007, ha riportato "frattura scomposta pluriframmentaria al terzo medio ulna destra con deficit del nervo radiale; trauma cranico non commotivo; frattura emipiatto tibiale esterno destro; trauma discorsivo rachide cervicale; flc regione mentoniera; trauma toracico"; che dalle predette lesioni è derivata al D. un'inabilità temporanea totale al valore del 100% di 50 giorni, un'inabilità parziale al valore del 50% di 40 giorni e parziale progressivamente al 25% per ulteriori 40 giorni, nonché un danno biologico nella misura del 18% ed una compromissione della capacità lavorativa specifica del soggetto nella misura del 20% "che incide per la minima entità e rilevanza medico legale su qualsiasi attività il periziando andasse ad intraprendere per il futuro" (cfr a relazione peritale in atti, sub considerazioni medico legali).
La Allianz Assicurazioni s.p.a. ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., con particolare riferimento alla ritenuta incidenza delle stesse sulla capacità lavorativa specifica del periziando, ed il c.t.u., chiamato a chiarimenti sul punto, all'udienza del 13.02.2013 ha confermato le proprie conclusioni, dichiarando di aver calcolato la percentuale di compromissione della capacità lavorativa specifica riportata dal D. in rapporto alla percentuale di danno biologico riportato dallo stesso, e tenuto conto del fatto che l'attore ha riportato "una frattura scomposta pluriframmentaria al III medio dell'ulna destra con deficit del nervo radiale, e complicanza dovute alla pseudoartrosi cui è andato incontro".
Il giudicante, salvo per quanto di seguito meglio precisato in ordine all'incidenza delle lesioni patite dal D. sulla sua capacità lavorativa specifica, non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e sorrette dalla specifica competenza tecnica del consulente e rispetto alle quali nessuna parte ha mosso specifiche contestazioni di carattere tecnico in ordine alla percentuale di danno biologico riscontrata dal c.t.u.. Non vi è, infatti, in atti una diversa valutazione medico legale del danno riportato dal D. da parte del consulente di parte della convenuta compagnia di assicurazioni, che pure ha partecipato alle operazioni peritali, né tantomeno il predetto consulente è comparso all'udienza del 13.02.2013 fissata per la convocazione a chiarimenti del c.t.u. come era sua facoltà fare, ex art. 201 c.p.c. Accertato il diritto di D.G. al risarcimento dei danni subiti per le lesioni patite a seguito del sinistro, (sia pure nella misura sopra determinata) va premesso che il giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (cfr Cass. Civ. 31.05,2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003).
Inoltre, recentemente la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del complessivo danno patrimoniale in oggetto, la Suprema Corte con una recente pronunzia ha statuito che: "poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" (cfr Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz'altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano come aggiornate all'anno 2013, che, che a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione dell' 11.11.2008, già sono state già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale da lesione alla salute, con previsione della liquidazione congiunta:del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofìsica della persona suscettibile di accertamento medicolegale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico, c.d. danno morale.
Va, infatti, rilevato che, applicando le tabelle di Milano aggiornate all'anno 2013, l'importo base (danno biologico puro) è aumentato in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva", mediante ricorso ad una percentuale ponderata che, per la percentuale di invalidità per cui è lite, è pari all'aumento fisso al 50%, con la previsione anche di una percentuale massima di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione del danno che in relazione ad un'invalidità al 18%, nella fascia di età tra 21 e 30 anni, è pari al 41 %.
Inoltre le predette tabelle al fine di consentire l'adeguamento del risarcimento al caso concreto hanno predisposto per il risarcimento del danno non patrimoniale "temporaneo" in relazione ad un giorno di invalidità temporanea al 100% una forbice di valori monetari da un minimo di Euro 96,00 ed un massimo di Euro 144,00.
Nella fattispecie tenuto conto dell'alto livello di sofferenza conseguito alle lesioni subite dall'attore, (ricoverato in ospedale per diversi di giorni in diversi periodi e costretto ad un lungo e faticoso iter terapeutico riabilitativo, con sottoposizione a più di un intervento chirurgico) cfr documentazione sanitaria in atti e ctu) si reputa congruo riconoscere in suo favore il valore monetario massimo di Euro 144,00 per ogni giorno di invalidità transitoria.
Ciò posto circa il "quantum", può dunque riconoscersi a D.G. per danni in oggetto, in applicazione delle predette tabelle la somma di Euro 7.200,00 per inabilità temporanea parziale al 100% (giorni 50 x 144,00); ad essa va aggiunta la somma di Euro 2.880,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 40 x Euro 72,00 pari al 50% di Euro 144,00), e quella di Euro 1.440,00 per ulteriore invalidità temporanea per giorni 40 al 25% (giorni 40 per Euro 36,00 pari al 25% di Euro 144).
Inoltre, il danno biologico - pari a 18 punti percentuali - tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro pari ad anni 37 (D.G. è nato il 15.08.1970 e l'incidente si è verificato in data 24.09.2007)- va liquidato nella misura di Euro di Euro 58.844,00.
Reputa però il giudicante che nella fattispecie l'importo in oggetto vada incrementato nell'ottica di un'adeguata personalizzazione del danno, per i motivi che seguono.
Il giudice del merito è tenuto, a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri a tal fine adottati (Cass. sez. III, sentenza n. 11048 del 13 maggio 2009).
Ora la "ridotta capacità lavorativa specifica" non costituisce una voce di danno a sé stante ove si consideri che in astratto ogni lesione della salute può riverberare effetti sull'attività lavorativa in tre modi: 1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito; 2) limitarla, con conseguente riduzione del reddito; 3) costringere il soggetto leso, per svolgerla, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subire una maggiore usura.
I primi due casi, infatti, costituiscono altrettante ipotesi di danno patrimoniale mentre il terzo (c.d. danno da cenestesi lavorativa) integra una ipotesi di danno alla salute o biologico la quale non può dare origine ad un autonomo risarcimento ma dev'essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessa che è, per l'appunto, la valutazione del danno alla salute (cfr Cassazione civile, sez. III, 27/06/2007, n. 14840: La "cenestesi lavorativa" non costituisce un'autonoma voce di lucro cessante ma impone di personalizzare con un adeguato aumento percentuale il risarcimento ordinariamente praticato del danno biologico corrispondente). Quindi, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, nè è in procinto presumibilmente di svolgerla, va risarcita ed è ricompresa nel solo danno biologico, che ingloba tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato
Tuttavia, laddove a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione di una capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo, anche in prospettiva, ad una futura e certa riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale ulteriore (in materia, Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20321 ; Corte di cassazione, Sezione III civile, 1 giugno-19 ottobre 2006 n. 22390; Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1230).
Ebbene ad avviso del giudicante nella fattispecie non può prescindersi dal considerare anche l'incidenza che le lesioni riportate dal D. hanno avuto ed avranno sulla sua vita lavorativa. Il ctu nella sua relazione ha affermato che la capacità lavorativa specifica dell'attore risulta ridotta nella misura del 20 % che incide per la minima entità e rilevanza medico legale su qualsiasi attività il periziando andasse ad intraprendere per il futuro.
Nel caso in esame deve rilevarsi che l'attore fin dall'atto introduttivo della lite ha allegato di essere un parrucchiere e di aver riportato all'esito del sinistro una compressione della sua attività lavorativa per la lesione riportata al braccio destro; il teste D.A.F., germano dell'attore, ha dichiarato: "..preciso che mio fratello è parrucchiere in Sant'Antonio Abate, via Roma. Mio fratello dopo l 'incidente non ha proprio più lavorato per i suoi problemi di salute per circa un anno dopo di che è rientrato al lavoro per un breve periodo non riuscendo comunque più a lavorare come prima perché si stancava ed avvertiva dolore più che altro al braccio destro ed in ogni caso non veniva a lavorare tutti i giorni perché non riusciva a sostenere un ordinario ritmo lavorativo. Preciso che a questo iniziale rientro è seguito un altro periodo di assenza dal lavoro perché mio fratello è stato sottoposto al altro intervento chirurgico al braccio destro eseguito in una clinica di Avellino, al quale è seguito un altro intervento, sempre al braccio destro, eseguito all'Ospedale Rizzoli di Bologna. Tale intervento si è reso necessario perché i precedenti interventi non avevano risolto i suoi problemi al braccio destro che mio fratello non riesce a stendere completamente....Da allora mio fratello è rientrato a lavoro ma lo fa saltuariamente e rende la metà di quello rendeva prima".
Ciò posto non appare revocabile in dubbio che la compromissione della funzionalità del braccio destro in un soggetto che esercita un'attività manuale quale quella di parrucchiere abbia un'incidenza negativa sulla capacità di resa lavorativa.
Invero, è pacifico che il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico - fisica dalla medesima subita non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacita di lavoro specifica, unica a legittimare una domanda risarcitoria ex art. 2056 2 comma c.c..
Ma tale principio deve necessariamente trovare un suo temperamento nei casi in cui - come quello in esame - la tipologia di danno riportato unitamente al tipo di attività esercitata, -essendo notorio che l'attività di parrucchiere richiede l'uso delle braccia- rende altamente probabile, se non addirittura certa, una menomazione della capacità di lavoro (specifica), recando necessariamente con sé quest'ultima ed il danno che da essa consegue, con inevitabili ricadute negative sulla qualità di vita del soggetto e sulle sue relazioni sociali, atteso che quest'ultimo per eseguire il lavoro e per ottenere il medesimo quantum risulta sottoposto ad una maggiore fatica o ad un maggiore sforzo usurante.
In definitiva, nella fattispecie venendo in rilievo anche una rilevante, specifica e permanente riduzione della resistenza fisica allo specifico lavoro esercitato e, quindi, alle "chances" lavorative, tenendo conto della giovane età del D. al momento del fatto (37 anni), della gravità della lesione riportata, appare equo al giudicante procedere alla personalizzazione del danno biologico, come innanzi individuato, nella percentuale massima di aumento del 41%.
Ne discende che la complessiva somma da liquidare in favore di D.G. per il danno non patrimoniale patito (inteso in tutte le sue componenti biologica, morale, ed esistenziale) ammonta ad Euro 94.490,04 (Euro 11.520,00 per invalidità temporanea + Euro 82.970,04 per invalidità permanente, attenuti applicando l'aumento del 41% pari ad Euro 24.126,00)
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Nulla può invece riconoscersi all'attore a titolo di danno patrimoniale per perdita del reddito preterito o futuro, in quanto non è stata prodotta alcuna prova documentale in ordine diminuzione di guadagno che il D. ricavava dall'attività esercitata prima dell'incidente, né tantomeno in ordine al sopravvenire di nuove spese per l'assunzione di nuovi dipendenti, il che non consente la liquidazione in favore dell'attore di una distinta voce di danno patrimoniale di natura reddituale da lucro cessante (l'attore ha infatti depositati una sola certificazione dei redditi, relativa al 2008 Tale produzione è inutile, in quanto non consente di stabilire un raffronto tra i redditi percepiti prima del sinistro, e quelli percepiti dopo).
A titolo di danno patrimoniale va, invece, riconosciuta all'attore somma di Euro 2.363,72, per spese mediche e di trasporto sostenute a seguito dell'incidente, come documentate in atti (cfr documentazione alla II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.).
Quindi, in accoglimento della domanda attorea, D.M.R. e la Bernese Assicurazioni s.p.a in persona del legale rappresentante p.t., vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di D.G., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non dallo stesso patito a seguito del sinistro dedotto in lite, della complessiva somma di Euro 96.853,76.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000 , n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di Euro 96.853,76 al momento dell'incidente (24.09.2007). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno in base ai coefficienti Istat, dal 24.09.2007 alla data della presente pronuncia.
Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi legali dalla pronuncia delle presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, con applicazione del D.M. n. 140 del 2012 scaglione di riferimento da 50.0001 a 100.000 valori medi, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti Maria Rosaria e Sonia Falanga.
Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico di convenuti in solido tra loro.

PQM

Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Fiat Panda tg. (...) di proprietà di D.M.R. e per l'effetto:
- in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attore, condanna D.M.R. e la Allianz Assicurazioni s.p.a, già Bernese Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di D.G., della complessiva somma di Euro 96.853,76 (di cui eviro 94.490,04 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale), oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione della predetta somma al momento dell'incidente (24.09.2007), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal 24.09.2007 all'attualità. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- condanna D.M.R. e la Allianz Assicurazioni s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., già Bernese Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro al pagamento in favore di D.G. delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.848,00 di cui Euro 348,00 per spese oltre accessori come per legge, con attribuzione agli avv.ti Maria Rosaria e Sonia Falanga per dichiaratone anticipo;
Le spese di c.t.u. si pongono in via definitiva a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Così deciso in Torre Annunziata, il 12 settembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 21 settembre 2013.


 

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