Svolgimento del processo

(Omissis spa) in persona del rappresentante pro-tempore dott (Omissis) rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, avverso il diniego opposto all'istanza di rimborso per la restituzione delle ritenute versate per l'anno 2013 e per l'anno 2015.

In data 16 aprile 2019 (Omissis) presentava alla Direzione Regionale della Toscana una istanza di rimborso di ritenute per gli anni 2013 e 2015.

Più specificatamente ha richiesto la restituzione delle ritenute IRPEF versate, riferite a redditi corrisposti ad un suo dipendente, in esecuzione di sentenza di primo grado, poi restituiti a seguito di giudizio di appello, con rimborso delle somme percepite al netto delle ritenute.

In data 8 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate respingeva la richiesta di rimborso avanzata dalla (Omissis) in quanto non sussisterebbe la legittimazione del sostituto al rimborso delle ritenute indebitamente versate, in quanto tale meccanismo avrebbe quale conseguenza che l'Erario si troverebbe a restituire l'imposta due volte, sia al sostituito che al sostituto.

La (Omissis) propone ricorso avverso l'atto di diniego per violazione dell'art. 38 del DPR 602/73, degli art. 23 e 64 del DPR 600/73, dell’art. 53 Cost., dell'art. 10 bis del DPR 917/1986, nonché degli art. 2033 e 2041 del c.c. , col quale ribadisce la legittimità del rimborso delle ritenute al sostituto d'imposta.

Motivazione

La Decidente, esaminate le diverse tesi proposte, ritiene che sussistano valide argomentazioni per I' accoglimento del ricorso.

Dapprima è opportuno passare in rassegna la disciplina che segue. Ai sensi dell'art. 23 del DPR n 600/73 i soggetti IRES, I quali corrispondono somme e valori, a titolo di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta o titolo di acconto dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal percipiente con obbligo di rivalsa.

Sulla scorta di tale norma risulta chiaro che l'obbligo di operare e versare la ritenuta nasce in ragione della spettanza delle somme in favore del sostituito.

A norma dell'art. 38 del DPR 602/73 il soggetto che ha effettuato il versamento diretto (nel caso specifico anche il sostituto di imposta) può presentare, alla Intendenza di Finananza competente presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistemza totale o parziale dell'obbligo di versamento

L'art. 38, comm2a, cit,, recita che l'istanza di cui al primo comma (richiesta dl rimborso delle ritenute) può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta.

Sull'interpretazione di tale disposizione, secondo cui l'art. 38 cit. riconosce il diritto a chiedere il rimborso delle ritenute sia al sostituto che al sostituito, è intervenuta più volte la Corte Suprema di Cassazione che con la sentenza n° 23982 del 2 ottobre 2018 e l'ordinanza n° 20743 dell'I agosto 2019, ha rigettato la tesi di segno contrario dell'Amministrazione Finanziaria.

Né risulta evocabile la facoltà per il sostituto di poter dedurre le somme restituite al soggetto erogante ai sensi dell'art. 10, lettera d-bis del DPR 917/1986 che secondo l'Ufficio le restituzioni del lavoratore dipendente debbano avvenire sempre al lordo delle ritenute operate dal datore di lavoro.

Tale assunzione è contraria anche alle regole proprie del diritto del lavoro secondo le quali il datore del lavoro non può ricevere la restituzione di somme in misura superiore a quelle effettivamente erogate, senza trascurare anche la logica ed il buon senso in tale operazione. Pertanto ritiene questo Collegio che il diniego opposto dall'Amministrazione Finanziaria alla richiesta di rimborso avanzata dalla (Omissis) risulta illegittimo, per cui il ricorso viene accolto.

Sussistendo però i giustificati motivi per la integrale compensazione delle spese del presente giudizio per la complessa materia del contendere.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.


Scarica copia del provvedimento: CTP Firenze sentenza 594/2020

 

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