REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Silvio AMORESANO- Presidente -
Dott. Oronzo DE MASI - Consigliere -
Dott. Mauro MOCCI - Consigliere -
Dott. Antonella DI STASI- rel. Consigliere -
Dott. Alessandro M. ANDRONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.L.;
avverso l'ordinanza del 25/06/2015 del Tribunale di Reggio Emilia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 25.6.2015, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di F.L. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del predetto Tribunale con la quale era stata parzialmente disattesa l'istanza di revoca del sequestro preventivo sui beni personali- mobili e immobili di F.L. fino alla concorrenza della somma di Euro 4.209.824,025.
Il predetto sequestro preventivo era stato emesso nell'ambito del procedimento che vedeva il ricorrente indagato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4 (capi A, B, E) e di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (capo C); l'atto di appello riguardava il capo E) dell'imputazione, in base al quale F.L., nella qualità di legale rappresentante della F. Industries s.a.r.l., con sede in Lussembrugo e stabile organizzazione a Reggio Emilia via _____, firmatario delle dichiarazioni annuali di detta società e del consolidato tra questa e la partecipata F. Reggiane spa relative al periodo di imposta 2009, al fine di evadere l'imposta sui redditi, indicava nella dichiarazione annuale CNM afferente il consolidato elementi passivi fittizi per Euro 16.265.721, essendo l'IRES evasa superiore a Euro 103.291,38 (in particolare pari ad Euro 4.209.824,025) e l'ammontare complessivo degli elementi indicati in dichiarazione pari ad Euro 81.927.711, avendo optato per il regime del consolidato nazionale nonostante il divieto di cui al D.P.R. n. 91 del 186, art. 117, comma 2, lett. b) (trattandosi di holding avente sede all'estero).

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione F.L., a mezzo del difensore di fiducia, articolando il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1: Violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4 in riferimento all'art. 117 comma 1 TUIR; mancanza e/o contraddittorietà della motivazione; vizio deducibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
Il ricorrente deduce che la società lussemburghese F. Industries S.a.r.l. deve considerarsi, per presunzione di legge fiscalmente residente in Italia per effetto di quanto disposto dall'art. 73, comma 5 bis del TUIR, entrato in vigore nell'anno 2006.
Argomenta che le modalità di gestione della società non hanno subito modificazioni dal 2006 ad oggi e, pertanto, la F. Industries S.a.r.l. ha continuato a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia; aggiunge che l'istituzione nel 2008 di una stabile organizzazione, dal punto di vista civilistico, non può avere alcuna rilevanza dal punto di vista fiscale; conclude che è evidente che essendo la F. Industries S.a.r.l. dal 2006 un soggetto fiscalmente residente in Italia, alla stessa si applicano le disposizioni dell'art. 117, comma 1 del TUIR e non, come ritenuto dagli Organi accertatori e dal Giudice, quello dell'art. 117, comma 2 del TUIR.
Chiede, quindi, l'annullamento della ordinanza impugnata con gli ulteriori provvedimenti di legge.

Motivazione

1. Va ricordato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
Il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (nel senso espresso, che il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per vizio motivazionale, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv.226710).

3. Nella specie, il ricorrente deduce l'insussistenza del fumus, argomentando che, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, la F. Industries s.a.r.l, dal 2006, sarebbe un soggetto fiscalmente residente in Italia e, quindi, si applicherebbero le disposizioni di cui all'art. 117, comma 1 del TUIR e non quelle di cui all'art. 117, comma 2 del TUIR.
Il Collegio cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere la censura difensiva qui riproposta, ha confermato la sussistenza del fumus, argomentando che dagli atti di indagine emergono plurimi elementi (atto pubblico di costituzione, statuto della società, Codice ATECO, esiti della consultazione anagrafe tributaria, verbale assemblea azionisti del 10.12.2007) che consentono di ritenere che l'ente societario non esercitasse attività di impresa nel senso previsto dall'art. 117, comma 2 TIUR, quale circostanza necessaria per poter optare per il regime del consolidato fiscale, ma mera attività di detenzione limitata al semplice godimento dei relativi frutti di partecipazione in società residente all'estero.

Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono inammissibili.
Il motivo di ricorso articolato, infatti, si risolve essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2016


 

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