REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA SEZIONE 1
riunita con l'intervento del Signori:
IMPALLOMENI FILIPPO Presidente
NICOLETTI GIUSEPPE Re latore
TORCHIA SALVATORE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso no 3711/09
l depositato il 16/03/2009
avverso CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320080092265048 ASSENTE 2003 DINIEGO SISMA02 1
: contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CATANIA
proposto dal ricorrente:
(omissis)

Svolgimento del processo

Con atto n.37 11 /09 depositato il 16/03/2009 TOMASELLI MATTEO rappresentato e difeso come in atti proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Catania, avverso la cartella di pagamento
n. 29320080092265048 emessa per l' iscrizione a ruolo delle imposte dovute dal diniego agevolazioni sisma 2002 per le dichiarazioni di redditi dovute per gli anni 2003 e 2004.

Eccepisce il ricorrente la illegittimità della pretesa erariale in quanto era residente nei territori interessati dal gli eventi sismici dell'anno 2002 e precisamente nel comune di Belpasso e che avverso il diniego della istanza di sgravio delle pretese somme è stato presentato ricorso tuttora pendente preso questa Commissione. Jl ricorrente chiede inoltre la sospensione dell'impugnato atto.
Con controdeduzioni del 17/04/2009 1' Agenzia chiede il rigetto del ricorso previsto esame dell'eccezione di inammissibilità dello stesso per irritua!ità cd intempestività dello stesso. All 'udienza del 07/02/2011 la Commissione sospende l'impugnato atto.

Motivazione

La Commissione all 'udienza del 02/05/20 11 , visti gli atti cd esaminato il ricorso lo rigetta per i seguenti motivi.
Il Collegio osserva che quanto sostenuto dal ricorrente in merito al possesso dei requisiti previsti dalla legge, non appare condivisibile in quanto dalla documentazione in atti non si evince inequivocabilmente che lo stesso, al momento dei verificarsi degli eventi calamitosi di cui si tratta, era residente in uno dei comuni interessati dal provvedimento per godere dei benefici riservati ai soggetti colpiti dagli eventi calamitosi. Risulta infatti dall'anagrafe tributaria che il domicilio fiscale nel comune di Belpasso è stato variato con decorrenza 13/05/2003, mentre dalla copia del
certificato semplice rilasciato da Comune e prodotto dal ricorrente risulta la data del l 0/09/ 1991.
Conseguentemente, alla luce di tali incongruenze questo Collegio non è stato messo nelle condizioni di verificare il ricorrente di tutte le condizioni di legge per riconoscere il diritto del ricorrente al godimento delle agevolazioni di che traltasi e pertanto il ricorso va rigettato.
Per quanto riguarda le spese, il Collegio, considerata la particolarità della questione e l'esito del ricorso, ritiene che ricorrano validi motivi per compensarle tra le parti.

PQM

La Commiss ne rigetta il ricorso e conferma l'impugnato atto. Compensa le spese.
Così deciso in Camera di Consiglio . Catania 02/05/2011


 

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