REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Paternò
Sezione Civile
Il Giudice di Pace di Paternò – dott.ssa Anna Motta – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.435/10 promossa con atto di citazione notificato in data 3.06.2010
da
I.D.M. E B.A. Entrambi nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori D.M.G. E D.M.I. - attori-
contro
ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA – convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale
All'esito dell'udienza del 29.04.211 il Giudice poneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, verbale di udienza e note conclusive depositate solo da parte attrice

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.06.2010 i sig.ri D.M. I. e B.A. e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sui figli minori, D.M. G. e D. M.I., rappresentati e difesi come in epigrafe, convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di paternò la compagnia aerea Alitalia S.p.a., per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dello smarrimento del bagaglio in occasione di un viaggio aereo a bordo di un velivolo della compagnia convenuta, esponendo che:
gli istanti, contestualmente all'acquisto di un pacchetto vacanze hanno stipulato, con la compagnia convenuta, un contratto di trasporto per il volo aereo Caania-Roma-Verona delle 22.08.2009, nonchè il viaggio di ritorno, con le medesime tratte, per la data 25.08.2009;
con riguardo al volo di andata del 22.08.2009, giunti a destinazione all'aeroporto di Verona, dopo aver effettuato scalo a Roma, si recavano presso il nstro trasportatore per prelevare i tre bagagli, precedentemente dati in custodia al vettore (Alitalia s.p.a.) prima dell'imbarco all'aeroporto di Catania, ma detti bagagli non venivano riconsegnati perchè smarriti e mai restituiti;
che, in mancanza del bagaglio ove erano custoditi tutti gli indumenti, gli oggetti e gli effetti personali, gli odierni attori sono stati costretti asd acquistare il necessario per poseguire la loro vacanza;
con riguardo poi al volo di rientro del 25.08.2009, gli attori, atterrati all'aeroporto di Fontanarossa si recavano a ritirare i loro quattro bagagli, regolarmente consegnati al vettore all'aeroporto di Verona, ma apprendevano nuovamente che erano stati smarriti, ed un bagaglio non veniva mai restituito;
che avevano subito denunciato, in entrambi i casi, l'accaduto all'ufficio oggetti smarriti, come da rapporto PIR che producevano;
che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla società convenuta a mezzo racc.ta a.r. Del 13.10.2009.
Tutto ciò premesso chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento per i danni subiti a causa dello smarrimento dei bagagli quantificati nella complessiva somma di € 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, con la conversione in Euro alla daa della sentenza, oltre al danno non patrimoniale, subito in conseguenza della rovinata vacanza, quantificato in € 2.360,00 o in quel maggiore o minore importo ritenuto equo il tutto entro i limii di competenza del Giudice adito, con vittoria di spese e compensi.
Instauratosi il contraddittorio all'udienza di prima comparizione del 30.07.2010 si costituiva in giudizio la Alitalia Spa, con proprio fascicolo e comparsa di costituzione e risposta così concludente: "disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per materia e comunque funzionale a conoscere le domande proposte dai sig.ri I.D.M. E A.B ed entrambi nella loro qualità di genitori esercenti la potestà parentale sui figli minorenni D.M.G. E D.M.I. Ai sensi dell'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 1929, dichiarando la competenza del Tribunale di Catania;
- in subordine, sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Alitalia. Nonchè il difetto di legitimazione attiva dei signori D.M.I. E A.B, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori D.M.G. E D.M.I., per la presunta perdita di bagaglio avvenuta in occasione del viaggio Catania-Roma-Verona. Ed infine il difetto di legittimazione attiva del signor D.M.I., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori D.M.G. E D.M.I, per l'asserita perdita bagagli avvenuta nel viaggio di ritorno Verona-Roma-.Catania.
Dichiarare inammissibili anche per intervenuta decadenza, comunque nel merito, con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le domande proposte dagli attori perchè infondate in fatto e in diritto;
condannare gli attori alle spese, competenze e onorari del giudizio
in via del tutto subordinata ritenere e dichiarare che il risarcimento eventualmente dovuo agli attori va comunque convenuto, secondo quanto stabilito dall'art. 22 della Convenzione di Montreal, entro il limite di 1.000 DPS (equivalente ad € 1.167,00)
Nessun mezzo istruttorio veniva richiesto o espletato e la causa, all'udienza del 29.04.2011, veniva inroitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate solo dal procuratore di parte attrice.

Motivazione

Preliminarmente vanno esaminate e disattese le immotivate e infondate eccezioni sollevate dalla convenuta.
Nessuna contestazione può essere sollevata sulla legittimazione delle parti, comporvata dai medesimi documenti depositati in atti da cui si evince la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa.
Il "difetto di giurisdizione" lamentato dalla convenuta, in realtà non concerne l'attribuzione di competenza internazionale alla giurisidizione dello Stato Italiano bensì la sola determinazione della competenza interna per "materia" o "funzione" che per semplice assonanza lessicale si vorrebbe – peraltro infondatamente quanto maliziosamente – attribuire al Tribunale Ordinario sulla sola scorta del termine di riferimento "tribunale" usato nell'art. 33 della Convenzione di Montreal.
Ritiene questo decidente che con tale termine si intende, invece, riferirsi non ad un organo specifico bensì soltanto all'ufficio adito, ove qualsiasi organo giurisdizionale eserciti la funzione di sua competenza in base alle normali regole processuali del proprio Stato di appartenenza. Basti considerare la circostanza che il termine "tribunale" appare ripetuto, peraltro sempre a tutto minuscolo, anche negli articoli 21-22-2 della stessa Convenzione senza che mai esso possa genericamente significare altro che "ufficio giurisdizionale" mai intendersi in senso tecnico come specifico "organo giurisdizionale". Se la norma avesse fatto riferimento ad uno degli organi competenti per materie specifiche avrebbe fatto riferimento al "Tribunal de commerce", od a quello "de Grande istance", od a quello "de Police", ecc.
Ciò senza considerare che nel lessico di altri stati l'assonante termine "tribunale" non esiste ma si traduce con l'atrettanto generico termine di "court" (ingl. E spagnolo) o "sud" (russo) o "dikasterion" (greci) o "gericht" (tedesco) ecc., sicchè il riferimento preteso dalla convenuta in base ad un semplice riferimento lessicale che solo per l'Italia coinciderebbe con l'organo Tribunale, risulta assolutamente fuori luogo.
Va, altresì, affermata la competenza per territorio di questo giudice, avendo l'attore corettamente incardinato la controversia nel luogo di residenza del consumatore a mente dell'art. 142 Cod. Del Consumo.

Passando all'esame del merito la domanda è fondata e va accolta nella misura e nei termini qui di seguito evidenziati.
Da un punto di vista strettamente giuridico lo smarrimento del bagaglio è evento dannoso la cui responsabilità, sotto il profilo strettamente colposo, è da attribuirsi al vettore ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c.
Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che va applicata la normativa di cui alla Convenzione di Varsavia del 12.10.1929, di solito ecepita con espresso richiamo negli stessi biglietti aerei, che prevede anche una limitazione di responsabilità a favore del vettore nel caso di smarrimento del bagaglio del passeggerro, quindi, il vettore, proprio in forza della sopra accennata limitazione di responsabilità, dovrà corrispondere al passeggero il cui bagaglio non sia giunto a destinazione una somma forfetaria.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta la responsabilità dello smarrimento dei bagagli è del vettore e sarà, pertanto, onere del vettore medesimo, per liberarsi dalla responsabilità per l'avvenuto smarrimento del bagaglio, provare che l'inadempimento devesi, in realtà, attribuire ad un evento, del tutto indipentemente dalla sua sfera giuridica di volontà o semplice controllo, che si ponga in stretto rapporto di causalità con la mancata riconsegna della valigia al destinatario (ex art. 1681 c.c.; ex art. 20 della Convenzione di varsavia del 12.10.1929, ratificata e resa esecutiva con legge 19.5.1932 n.841, come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 ratificato con l- 3 dicembre 1962 n.1832; ed ex art. 17 comma II della Convenzione di montreal del 28.5.1999, ratificata e resa esecutiva con legge n.12 del 10.1.204; oltre che firmata dalla Comunità Europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell'art. 300 n.2, CE, approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 ed entrata in vigore, per quanto riguarda la detta Comunità, il 28 giugno 2004; oltre che riversata nel regolamento comunitario 889/2002 di modifica del regolamento n.2027/1997).
Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (art. 19 della Convenzione di Montreal) se non dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Pertanto non può ritenersi esonerato il vettore aereo che invochi (come ha blandamente fatto la convenuta in comparsa) la respnsabilità dell'impresa di "handling" gerente il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale, laddove non dimostri che lo smarrimento sia avvenuto dopo aver consegnato il bagaglio alla detta impresa, momento, questo, in cui cessa la prestazione di trasporto aereo (con connesso e strumentale obbligo di custodia del bagaglio) ed inizia l'autonoma custodia della società aeroportuale (ex multis: Cass Civ. Sez. III 26.11.203 n.18074; Cass. Civ. Sez. III 25.10.2001 n.12015; Cass. Civ. Sez. III 9.10.199, n.9810; Cass. Civ. Sez. III 14.10.1992, n 8531)
Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l'art. 22 comma 2, della Convenzione di montreal limita la responsabilità del vettore alla somma di 1.000 DSP (diritto speciale di prelievo) che è una unità convenzionale il cui valore, legato alla quotazione dell'oro indipedente dalle fluttuazioni valutarie ed è rilevabile ogni giorno sul Sole 24 Ore. Il suo valore corrisponde approssimativamente al seguente rapporto: un Euro è uguale a 0.85 DSP.
E' stato provato documentalmente, mentre la convenuta società si è solo limitata ad eccepire l'assenza di qualsivoglia prova del danno subito:
-che gli istanti, nel viaggio di andaa Caania-Roma-Verona subivano lo smarrimento di tre valigie (doc.1) contenente tutto il vestiario e gli effeti personali per la loro breve permanenza a Verona
-che, al rientro della loro vacanza (volo di ritorno Verona-Roma-Catania dei quattro bagagli imbarcati uno non veniva mai riconsegnato
Nella fattispecie è incontestato che gli attori, per tutto il tempo della loro permanenza a Verona non hanno potuto disporre dei propri bagagli perchè smarriti ed e parimenti indubbio che gli stessi siano stati costretti all'acquisto di abbigliamento, biancheria intima e quant'altro, certamente necessari ed indispensabili, appunto, per fronteggiare la breve vacanza programmata.
Da cio, tenuto conto della somma massima di indennizzo, di 1.000 DSP per passeggero, il decidente ritiene equa la quantificazione del danno di che trattasi, in complessivi euro 4.668,00 (1.167 x 4).
Detto importo è comprensivo del danno morale e da vacanza rovinata, così come statuito dalla Corte di Giustizia Europea, Terza sezione, con le sentenze del 6.5.10. Il termine danno contenuto nell'art. 22 n.2 della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporot aereo internazionale concluso a Montreal il 24 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpreato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale.
Consegue che la Alitalia S.p.a., in persona del l.r.p.t., va condannata al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di Euro 4.668,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pac di Paternò ogni altra istanza domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 435/10 R.G. Promossa con atto di citazione da D.M.I. E B.A. E n.q. Di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori D.M.G. D.M.I. Nei confronti della Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante ro tempore, a pagare agli attori la somma di € 4.68,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
- condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.300,00 di cui € 200 per spese, € 500,00 per diritti ed € 600,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA come per legge;
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Paternò lì 24.06.2011
Il Giudice di pace
Dott.ssa Anna Motta


 

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