REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Fabrizio Forte - Presidente -
Dott. Maria Cristina Giancola - Consigliere -
Dott. Giacinto Bisogni - Consigliere -
Dott. Francesco Terrusi - rel. Consigliere -
Dott. Antonio Lamorgese - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11263/2015 proposto da:
A.G., A.S., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO MOSER, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
S.C., M.E., nella qualità di tutori provvisori dei minori A.E., AV.EM., A.I., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato ROBERTO CANESTRELLI, rappresentate e difese dall'avvocato MARA RONCOLETTA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 82/2015 della Corte d'appello di Trento, depositata il 06/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2016 dal Consigliere Dott. Francesco Terrusi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La corte d'appello di Trento, sez. per i minorenni, con sentenza depositata il 6-3-2015, ha respinto gli appelli proposti da A.
S. e da A.G. avverso la sentenza con la quale il tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori infradodicenni A.E., I. e E.
Ha motivato la decisione affermando che entrambi genitori si erano dimostrati nel tempo non in grado di svolgere le funzioni genitoriali: A. perchè dedito all'alcol e dotato di personalità violenta, tendente al disprezzo di limiti e regole e teso a considerare i figli come sue proprietà, completamente incapace quindi di assicurare loro una crescita serena; As. perchè dotata di personalità debole, incapace di proteggere i figli e di tener conto dei loro bisogni, consapevole della personalità violenta del marito e ciò nondimeno tendente a ricondurre i figli in un ambiente caratterizzato dalla di lui presenza in violazione delle assunte disposizioni di allontanamento.
In simile contesto, verificato per il tramite delle relazioni dei servizi sociali fin dall'anno 2010, con segnalazione di ripetuti episodi di violenza di A. nei confronti della moglie e dei figli più grandi, culminati anche in ricoveri ospedalieri, la corte territoriale ha ritenuto essersi in presenza di una situazione di grande difficoltà protratta nel tempo senza sostanziali cambiamenti, tale quindi da non potersi considerare temporanea ma sintomatica, in concreto, di una irreparabile e insuperabile compromissione della crescita serena dei minori, suscettibile di comprovare, quindi, l'esistenza dello stato di abbandono.
La corte ha ritenuto superflua, se non perniciosa per i minori, l'istanza di loro audizione, non necessaria per essere i minori infradodicenni, e irrilevante l'omessa convocazione dei perenti entro il quarto grado, essendo da escludere che questi - mai mentovati nelle relazioni dei servizi sociali - avessero mantenuto rapporti coi minori medesimi.
I coniugi A. e As. hanno proposto avverso la sentenza ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi.
Hanno replicato con controricorsi i tutori provvisori dei minori detti.

Motivazione

1. - Il primo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 5, e art. 15, comma 2, e la conseguente nullità del procedimento e della sentenza, nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo quale quello dell'audizione dei minori con capacità di discernimento.
Si censura la sentenza per aver mancato di valutare l'elemento da ultimo considerato, ossia della capacità di discernimento dei minori, i quali pertanto, sebbene infradodicenni, dovevano essere obbligatoriamente sentiti.

Il motivo è inammissibile in quanto non calibrato sulla effettiva concorrente ratio che ha indotto la corte di merito a disattendere l'istanza di audizione dei minori infradodicenni.
La L. n. 184 del 1983, art. 15, comma 2, nel testo qui rilevante, come modificato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, dispone che, in vista della dichiarazione dello stato di adottabilità, deve essere sentito il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Sebbene questa corte abbia chiarito, nella più recente sua giurisprudenza, che l'obbligo dell'audizione, che si riferisce al minore ultradodicenne (v. Sez. 1^ n. 1920214, n. 19007-14), riguarda anche il minore infradodicenne se capace di discernimento, in quanto riflette una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni e interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il giudice, non possono essere da lui ignorati (v. Sez. 1^ n. 15365-15, ma anche, per spunti sulla ratio, n. 7282-10), resta la considerazione che, ai sensi della L. n. 77 del 2003, art. 6, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo 25-1-1996 sull'esercizio dei diritti del fanciullo, il giudice, nelle procedure che interessano il minore, deve, quando lo stesso presenti discernimento sufficiente alla stregua del diritto interno, consultarlo personalmente salvo che l'audizione sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del medesimo ovvero si possa presentare traumatica (v. per applicazioni Sez. 1^ n. 9094-07, n. 17201-11).

La corte d'appello di Trento, alla quale era stata devoluta la questione afferente la necessità di ascoltare almeno il minore E., all'epoca di nove anni e ritenuto, nella consulenza svolta in separato procedimento in tema di affidamento familiare, molto dotato e "con sviluppo iper maturo", ha ritenuto di non dar corso all'audizione giustappunto perchè l'audizione appariva non solo "assolutamente superflua" ma anche (e soprattutto) "perniciosa per i minori". Invero la doglianza è stata disattesa "anche al fine di evitare ulteriori traumi ai due bambini più grandi".
Avverso tale concorrente ragione giustificativa della decisione di non procedere all'ascolto non risulta mossa specifica censura; ed essa, per quanto detto, consente di sorreggere di per sè la decisione sul punto afferente.

2 - Col secondo motivo i ricorrenti denunziano l'omesso esame di fatti decisivi in ordine alla evoluzione positiva delle situazioni personali di essi genitori, individuabili nel sostanziale superamento da parte di A. delle problematiche di alcolismo e nell'avvio da parte della coppia di un percorso di psicoterapia tramite apposito professionista (Dott.ssa Ma.), dopo la diagnosi di problemi legati a disturbi post-traumatici da stress connessi alla loro situazione di profughi della guerra del ____.

Il motivo è inammissibile per genericità di formulazione. In ogni caso è anche infondato.
L'art. 360, 1 comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, e applicabile alla fattispecie ratione temporis, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
E' stato così affermato dalle sezioni unite che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve in tal guisa indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"; e inoltre che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v.Sez. un. n. 8053-14; cui adde Sez. 6^ - 3 25216-14).
Nel caso di specie il fatto storico alluso nel motivo di ricorso si sostanzierebbe nell'avvenuto superamento da parte di A. delle problematiche di alcolismo e nell'avvio da parte della coppia di un percorso di recupero psicoterapeutico.
Ma tale fatto è stato dalla corte d'appello specificamente esaminato a mezzo del puntuale rilievo che in verità, finanche in base alle relazioni della psicoterapeuta, in nessun modo il percorso intrapreso aveva condotto a risultati tali da giustificare una prognosi favorevole al recupero delle capacità genitoriali, fatte salve le solo teoriche dichiarazioni di volontà di attuare cambiamenti, in pratica, tuttavia, sempre sconfessate.

3. - Col terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 12, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3); omesso esame di fatti decisivi in ordine alla dichiarata disponibilità di parenti entro il quarto grado (art. 360 c.p.c., n. 5); omessa loro audizione e convocazione con conseguente nullità del procedimento e della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4).
Il nucleo della complessa censura è che, diversamente da quanto sostenuto dalla corte d'appello, fin dal primo grado era stata dedotta la presenza dei nonni paterni dei minori e di uno zio con quelli convivente, tutti residenti a pochi chilometri dal luogo di residenza dei minori. Costoro avevano dichiarato la loro disponibilità a prendere in affidamento e accudire i nipoti tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta in primo grado.
Si addebita alla corte d'appello di non aver considerato tali circostanze e di aver affermato apoditticamente che i parenti non avevano mantenuto significativi rapporti coi minori; e dunque di aver omesso di convocare i parenti suddetti anche al fine di verificare l'esistenza di legami affettivi e relazionali per un eventuale affidamento a questi.

Il terzo motivo è infondato.

In tema di adozione, la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 12, nell'indicare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, opera un riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore.
Ne consegue che è irrilevante l'omessa audizione del parente entro il predetto grado, che pure abbia dichiarato al tribunale la propria disponibilità ad accogliere presso di sè il minore, qualora non sussistano rapporti significativi tra quest'ultimo e il predetto parente
(v. Sez. 1^ n. 1840-11; n. 8526-06).

Nel caso di specie la corte d'appello ha accertato che i nonni paterni non erano stati mai neppure evocati nelle relazioni dei servizi sociali e che nessuno dei parenti entro il quarto grado aveva dichiarato la propria disponibilità ad accogliere i minori presso di sè, essendosi parenti sempre disinteressati delle vicissitudini della famiglia sebbene in difficoltà da tempo.
In sostanza la corte d'appello ha escluso l'esistenza di rapporti significativi tra i citati parenti e i minori. Trattasi di apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e solo genericamente censurato sul versante della motivazione; apprezzamento che smentisce la rilevanza di quanto affermato dai ricorrenti a corredo della propria censura.

4. - Col quarto mezzo viene dedotta la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 2, 4, 8 e 12, e dell'art. 8 della Cedu, essendo a dire dei ricorrenti censurabile la sentenza nella valutazione del carattere non temporaneo delle difficoltà genitoriali. Questo perchè sarebbe mancata la considerazione degli sviluppi positivi di detta capacità genitoriale successivamente alla emanazione del decreto col quale la stessa corte d'appello, nell'anno 2014, aveva disposto l'affidamento familiare dei minori anche a seguito del percorso di psicoterapia da essi intrapreso; e perchè sarebbe stata infine comunque omessa, come già detto, la considerazione della disponibilità dei nonni e dello zio di occuparsi dei bambini fino al pieno recupero delle capacità genitoriali.

Il quarto motivo resta assorbito dalle ragioni di rigetto dei motivi secondo e terzo, avendo la corte d'appello accertato, con motivazione immune da rilievi, che le situazione di incapacità genitoriale dovevasi considerare conclamata e non transeunte.

V. - Le spese processuali, attesa la peculiarità della situazione controversa in rapporto ai suoi elementi di fatto e alle condizioni personali delle parti, possono essere interamente compensate.
Poichè il processo risulta esente dal contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2016


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.