Svolgimento del processo

Con ricorso spedito il 19.5.2018 presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, la (Omissis). ha impugnato l’intimazione di pagamento notificatagli il 20.11,2017 e la relativa cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, con cui gli era stato richiesto il versamento della TARSU per il 2008, deducendone l’illegittimità formale e sostanziale.

Non si è costituito l’Agente per la riscossione. La Commissione ha deciso come da dispositivo.

Motivazione

Il ricorso è fondato.

La cartella di pagamento in questione, richiamata dall’intimazione di pagamento che è stata impugnata, si riferisce a somme dovute a titolo di TARSU.

Orbene, la TARSU è un tributo locale che si prescrive in cinque anni ai sensi dell’ad. 2948 n. 4 c.c.. In particolare, trattandosi di un tributo per il quale non è previsto dal legislatore uno specifico termine di prescrizione, la TARSU deve considerarsi soggetta all’ordinario termine di cinque anni previsto dall’ad. 2948 n. 4 c.c. per tutte le prestazioni periodiche.

Ne deriva che -considerato il fatto che non vi è prova in atti che la notifica della cartella di pagamento si sia mai perfezionata né dell’esistenza di altri atti interruttivi- il termine quinquennale di prescrizione deve considerarsi maturato con conseguente accoglimento del ricorso in quanto l’intimazione di pagamento è stata notificata il 20.11.2017 per una tassa del 2008. Le spese del giudizio si compensano trattandosi di accoglimento per prescrizione

PQM

La Commissione accogJie il ricorso e annulla gli atti impugnati.
Spese compensate


 

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