REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA SEZIONE 3
Riunita con l'intervento dei sig.ri:
RAFFIOTTA SILVIO GAETANO - Presidente e relatore -
D'IMMè FRANCESCO - Giudice -
PAPA RENATO NUNZIO - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.5206/09
depositato il 14/04/2009
avverso fattura tia 2007-2008
proposto dal ricorrente:
C. L. difeso da Esposito Avv. Orazio Stefano
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: dichiarare l'illegittimità della tariffa applicata e in ogni caso dichiarare non dovuta l'IVA.

Motivazione

Con il ricorso in epigrafe C. L. impugnava una fattura dell'ATO Simeto Ambiente Spa contenente la liquidazione e la richiesta di pagamento della TIA per il 2007 e il 2008, sostenendo che l'ammontare del tributo era stata determinato dall'ATO e non dal Consiglio comunale e, quindi, da organo incompetente. In subordine, lamentava che era stata applicata in aggiunta l'IVA, che illegittimamente gravava su un tributo.
La Simeto Ambiente non si è costituita.
Tanto premesso, osserva la Commissione che per costante giurisprudenza l'ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è carente del potere tariffario, spettante esclusivamente al Comune interessato attraverso il suo massimo organo rappresentativo (Cass. SS.UU. 4896/2006).
Ne discende che la tariffa impugnata è carente del presupposto impositivo soggettivo, per cui va annullata.

La confusione legislativa in materia, nata in Sicilia da un'ordinanza del commissario straordinario, giustifica la compensazione delle spese.

PQM

La Commissione annulla la fattura impugnata e compensa le spese.
Catania 8 gennaio 2014
Il presidente estensore
Silvio Raffiotta
Depositata in segreteria il 14 gennaio 2014


 

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