REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11506 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Scifo, Linda Corrias, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione, Provincia Autonoma di Bolzano, Istituto Pluricomprensivo Bolzano-Europa 1, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020) art.1 comma 1 lett. b) e comma 9 lett. s), ove non prevede l'esenzione o le circostanze di esenzione per i minori infradodicenni come previsto dalle indicazioni internazionali OMS e Unicef”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio;

Ritenuto di accogliere la richiesta istruttoria proposta dai ricorrenti, ordinando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di depositare in giudizio, nel termine di quindici giorni dalla conoscenza legale del presente decreto, la seguente documentazione:

- copia della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da Covid 19 è stata valutata come “pandemia”;

- copia del verbale n. 133 della seduta del 3 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo della Protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630;

- una sintetica relazione ed ogni altro elemento utile a chiarire le evidenze scientifiche poste alla base dell’imposizione dell’uso della mascherina anche ai bambini di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, anche durante l’orario scolastico,

PQM

- rigetta l’istanza cautelare indicata in parte motiva;

- fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 gennaio 2021;

- dispone istruttoria nei sensi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma il giorno 31 dicembre 2020.


 

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