REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11121/2014 proposto da:
A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE 109, presso lo studio dell'avvocato DONATO MONDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MURGO CATERINA;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO A.C. n.____, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO LONGO, rappresentato e difeso dall'avvocato MONOPOLI PIETRO;
- controricorrente -
e contro
A.G., A.B., A.C.M. A., A.M., L.C.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 73/2014 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 14/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito l'Avvocato CATERINA MURGO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e delle difese esposte ed ha chiesto la rinnovazione dei termini di notifica del ricorso;
udito l'Avvocato RUGGERO LONGO, con delega dell'Avvocato PIETRO MONOPOLI depositata in Cancelleria il 13 maggio 2015 difensore della resistente, che si è riportato agli atti depositati e si è opposto alla richiesta del ricorrente di rinnovazione dei termini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con atto notificato il 18.05.2004 A.P. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Taranto, A.G. e B., nonchè L.C. - quali eredi del germano A.C. (deceduto in ____), oltre gli altri germani A.C. e M., chiedendo, con riferimento ai beni relitti dal padre A.G. (nato il ______ e deceduto ab intestato il _____), che fosse accertato e dichiarato che egli, per effetto della scrittura privata del 27.12.1979 (c.d. convenzione di divisione), era proprietario esclusivo dei fabbricati con annesso cortile ubicati in ______, identificati in catasto al fg. 6, p.lla 66, p.lla287 sub 1 e 287 sub 2 e p.lla 288, con relative pertinenze; ovvero che egli avesse comunque usucapito detti immobili, con trascrizione della sentenza e vittoria delle spese.

Si costituiva in giudizio il solo Fallimento di A.C. e rimanevano contumaci gli altri convenuti; il fallimento contestava la domanda attrice di cui chiedeva il rigetto, essendo ad esso inopponibile L. Fall., ex art. 45, e art. 2914 c.c., la menzionata scrittura privata, mai trascritta, del 27.12.1979, nè sussistendovi i presupposti di fatto e di diritto per accogliere la domanda di usucapione dei beni stessi.

Con sentenza n. 1655/2008 il Tribunale di Tarante rigettava le domande proposte dall'attore ed accoglieva la riconvenzionale della curatela, regolando in vario modo le spese di lite.

2- Avverso la sentenza proponeva appello A.P., ribadendo l'opponibilità al fallimento della scrittura privata del 27.12.1979 che a suo avviso aveva natura di controdichiarazione relativa al simulato atto pubblico di divisione redatto in data 8.11.79 con il quale erano stati divisi tra gli eredi i beni relitti del defunto genitore A.G. deceduto ab intestato nel 1973. Sosteneva l'appellante che, l'immobile de quo, sito in ____, già adibito a stabilimento vincolo, assegnato con l'atto pubblico a A.C., in realtà, per effetto di simulazione relativa in parola, era stato assegnato dai condividenti ad esso appellante A.P., come emergerebbe dall'indicata scrittura privata del 27.12.1979.

Costituitasi la curatela del Fallimento, l'adita Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 73/2014 depositata in data 14.2.2014, rigettava l'appello e per l'effetto confermava la sentenza impugnata. La corte territoriale sosteneva che tale scrittura privata non poteva ritenersi alla stregua di una controdichiarazione trattandosi invece di un nuovo atto dispositivo, non trascritto, come tale inopponibile ai sensi della L. Fall., art. 45, alla massa dei creditori del fallito, avuto riguardo anche al disposto di cui all'art. 2643 c.c., circa gli effetti della trascrizione degli atti immobiliari. In ogni caso dovevano ritenersi prescritti i diritti fatti valere dall'attore con la sua domanda diretta ad opporre la simulazione al fallimento, atteso che, trattandosi di simulazione relativa era soggetta alla prescrizione ordinaria decennale a differenza della simulazione assoluta che è invece imprescrittibile; nè infine vi erano i presupposti per l'ipotizzato acquisto della proprietà per usucapione atteso che, con la redazione dell'inventario, il curatore fallimentare aveva preso in consegna i beni ereditali, assumendone la loro custodia, per cui A.P., nel corso della procedura fallimentare non poteva aver usucapito gli immobili; di conseguenza erano inammissibili i capitoli di prova per testi dedotti su tale specifico punto.
3- Per la cassazione di tale sentenza ricorre A.P. sulla base di 4 mezzi; la curatela del Fallimento resiste con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto difese. Sono state depositate memorie illustrative.

Motivazione

1a- In via preliminare si rileva che appare infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto l'impugnazione è stata tempestivamente proposta. Contrariamente all'assunto del controricorrente la notifica del ricorso era stata attivata con la presentazione all'ufficiale giudiziario non il 6.5.2014, bensì il 4.4.2014, quindi tempestivamente. Al riguardo questa S.C. ha stabilito: "A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005 ed, in particolare, dell'affermazione, dalle stesse scaturente, del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione fondata sull'assunto che il medesimo non sia stato notificato nel termine dei sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., qualora la parte ricorrente abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario entro l'anzidetto termine..." (Cass. Sentenza n. 24702 del 21/11/2006).

1b- Passando all'esame del ricorso, con il 1 motivo l'esponente deduce la violazione degli artt. 1414 e 2704 c.c., e censura la sentenza laddove il giudicante ha ritenuto che la scrittura privata del 29.12.79 integrasse una modifica del contratto di divisione originariamente stipulato con atto pubblico e quindi non fosse opponibile al fallimento per mancata trascrizione anteriormente alla dichiarazione del fallimento stesso. Invece, secondo l'esponente, la scrittura privata in questione è una controdichiarazione di mera scienza, senza alcun carattere negoziale e poteva essere conclusa anche successivamente al contratto cui accedeva; tale dichiarazione potrebbe costituire confessione stragiudiziale, per cui può ben essere opponibile al fallimento.

2- Con il 2 motivo: si denuncia la violazione di cui all'art. 1362 c.c., e si espone che la scrittura privata de qua, va interpretata alla stregua di un atto ricognitivo dell'accordo simulatorio intervenuto tra le parti nell'atto di divisione in questione e avendo valore di confessione stragiudiziale nei confronti di A. C., rende opponibile tale dichiarazione al fallimento.

I due motivi - congiuntamente esaminati essendo strettamente connessi - non sono fondati.

Intanto sussistono profili d'inammissibilità, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto della scrittura privata del 27.12.79 in omaggio del principio dell'autosufficienza del ricorso.
In secondo luogo, le dedotte violazioni di legge implicano un apprezzamento di fatto come tale riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità stante la motivazione della sentenza congrua, coerente e immune da vizi logici e giuridici, con riferimento alla natura giuridica della scrittura privata in esame (Cass. n. 327 del 12/01/2010).

La corte distrettuale ha infatti ritenuto - con una serie di argomenti logico - giuridici ineccepibili - che tale scrittura non poteva costituire una controdichiarazione, trattandosi invece di un nuovo atto dispositivo, non trascritto, e dunque inopponibile al fallimento ai sensi della L. Fall., art. 45, e dell'art. 2643 c.c., circa gli effetti della trascrizione degli atti.

3- Con il 3 motivo viene dedotta la violazione falsa applicazione degli artt. 948 e 1422 c.c., in ordine alla prescrizione dei diritto fatto valere con la domanda dall'attore volta ad opporre la simulazione al fallimento, sostenendo che trattandosi di simulazione relativa è soggetta a prescrizione ordinaria decennale a differenza della simulazione assoluta che è invece imprescrittibile.
La censura può ritenersi assorbita avendo la corte del tutto esclusa la simulazione; del resto si tratta di censura ad una ratio decidendi subordinata, e dunque irrilevante.

4- Con il 4 motivo si denuncia la violazione degli artt. 1158, 1165, 1167, 2727 e 2729 c.c., Contesta l'affermazione della corte territoriale secondo cui con la redazione dell'inventario il curatore fallimentare avesse preso in consegna i beni ereditar, assumendone la custodia. Per tale non condivisibile motivo la corte aveva poi ritenuti inammissibili i mezzi di prova da lui dedotti al fine di accertare l'intervenuta usucapione.

Il ricorrente sostiene invece di essere stato l'effettivo possessore dei beni in questione; aveva infatti sempre avuto l'accesso diretto su tutti gli immobili dello stabilimento, anche direttamente dalla sua abitazione, sin dalla morte del padre nel 1973 o comunque dal 1979 per effetto della divisione ereditaria "simulata", egli si era trovato nella piena disponibilità dei beni che possedeva pubblicamente "alla luce del sole" uti dominus : condizione questa accettata anche dagli altri coeredi proprio per effetto degli accordi intercorsi. Osserva peraltro che non vi sono stato atti interruttivi del possesso, tali non essendo nè la trascrizione de pignoramento, nè gli atti della curatela fallimentare L. Fall., ex art. 42, nè il curatore fallimentare, sin dalla dichiarazione di fallimento (_____) aveva mai compiuto alcun atto diretto o indiretto volto a sottrarre gli immobili a A.P.. Solo in data 27.04.2004 il curatore con una nota gli contestava la legittimità della detenzione dei beni.

La doglianza appare fondata.
In effetti l'accordo divisorio intervenuto tra i fratelli di cui alla ricordata scrittura privata (che qui può venire in rilevo solo come fatto storico) farebbe ritenere che si trattasse effettivamente di possesso e non di detenzione. Si osserva inoltre che non sembra potere avere efficacia interruttiva la mera redazione dell'inventario dei beni del fallito, senza la materiale apprensione dei beni stessi da parte del curatore; nella fattispecie, la circostanza che il curatore non avesse il possesso (materiale) dei beni in questione, trova conferma nel fatto che, proprio per porre fino all'occupazione degli immobili da parte di A.P. venne chiesto ed ottenuto dal fallimento il sequestro conservativo dei beni nel 2005.
La redazione dell'inventario da parte del curatore fallimentare è, nella fase iniziale del fallimento, l'atto fondamentale attraverso il quale l'organo della procedura a ciò deputato individua, elenca, descrive e valuta i beni della massa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 19/11/1997).


Sul punto questa S.C. si è così espressa : "Poichè la privazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni prevista dal R.D. n. 267 del 1942, art. 42, anche se comunemente definita spossessamento, comporta soltanto la presa in consegna dei beni medesimi da parte del curatore, che ne diviene detentore, e non la sottrazione al fallito "ope legis" del loro possesso, il fallimento non costituisce una causa interruttiva del possesso. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16853 del 11/08/2005).

Poste tali considerazioni, tenuto conto del quadro istruttorio acquisito, non appare corretta la decisione della corte territoriale di non ammettere le prove per testi dedotte dal ricorrente ai fini dell'usucapione.

5- Conclusivamente: rigetta i primi 3 motivi del ricorso; accoglie il 4 motivo; deve di conseguenza cassarsi la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinviata la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce, la quale si pronuncerà sulla base dei suddetti principi, ammettendo in ipotesi le deduzioni istruttorie avanzata dall'odierno ricorrente.

PQM

rigetta i primi 3 motivi del ricorso; accoglie il 4 motivo; cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2015


 

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