L'Amministrazione finanziaria non può emettere un avviso di accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore, senza considerare le giustificazioni del contribuente, anche se queste non sono state proposte in sede di contraddittorio endoprocedimentale. Questi il principio espresso dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Sicilia con sentenza n. 6736/2023 del 9 agosto 2023.

Secondo la Corte gli studi di settore sono un sistema di presunzioni semplici, che possono assurgere a rango di presunzioni legali, solo se il contribuente viene regolarmente invitato al contraddittorio ed omette di parteciparvi o si astenga da qualsivoglia attività di allegazione che dimostri l'inattendibilità di tali risultati.

Nel caso di specie, il contribuente aveva addotto giustificazioni, del tutto disattese dall'Ufficio, che non ne ha tenuto conto nell'accertamento emesso. In sede contenziosa, il contribuente è stato in grado di dimostrare la fondatezza delle proprie giustificazioni, anche se queste non erano state proposte in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

La Corte ha quindi annullato l'avviso di accertamento, ritenendolo illegittimo.

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria ha un importante valore per i contribuenti, in quanto conferma il loro diritto di contestare gli avvisi di accertamento fondati sugli studi di settore, anche se queste contestazioni non sono state proposte in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

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