REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Caltagirone
Sezione 01 SEZIONE UNICA
Il Giudice di Pace di Caltagirone Dott. SUSANNA LODATO, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2996 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023
TRA
Parte istante: T. R.
rappr. e dif. dall’Avv. GENNARO ESPOSITO (SPSGNR84B22C351W)
E
Controparte: PREFETTURA - UTG DI CATANIA (80009650872)

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27.09.2023 T. R. proponeva opposizione avverso l’ ’ordinanza prefettizia prot. n. M_IT PR_CTSPC 00100716 23/06/2023 Area III, con la quale veniva disposta la confisca del
veicolo targato FW676KZ di proprietà del ricorrente. Il predetto provvedimento è stato adottato sulla scorta del verbale di contestazione n.194567337, e del pedissequo verbale di sequestro, redatto in data 18/02/2020 dai CARABINIERI - NORM COMPAGNIA PALAGONIA, per la violazione dell’ART. 186, comma 2, lettera C, del C.d.S
Eccepiva il ricorrente la illegittima applicazione della confisca per mancato rispetto dei termini per l’emissione della stessa.
Affermava che, in data 18.02.2020 i Carabinieri del comando di Palagonia elevavano verbale in Vizzini contro il sig. T. R. per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. C. del C.d.S. (guida in stato di ebrezza) sottoponendo il mezzo a sequestro amministrativo; - con Decreto penale n.79/2020, emesso dal GIP presso il Tribunale di Caltagirone in data 23.07.2020 (doc. n.3), il sig. T. veniva condannato per il reato contestato con sospensione della pena; - avverso il superiore Decreto di condanna non veniva avanzata alcuna opposizione e il Decreto veniva dichiarato esecutivo in data 16.09.2020, come attestato nel procedimento di estinzione (doc. n.4); - a norma dell'art. 186, comma 2, lett. C del C.d.S., contestato al Ricorrente, “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224- ter.” - a norma del richiamato art. 224-ter, comma 2, C.d.s. “il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinchè disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.” - tuttavia, a seguito della irrevocabilità del decreto di condanna, datata 16.09.2020, nessuna confisca veniva disposta nei termini indicati; - con provvedimento n.36/2022 R.Es. del Tribunale di Caltagirone emesso in data 14.10.2022 (doc. n.4), il Giudice dell'esecuzione, essendo decorso il termine previsto dall'art. 460 co. 5 C.p.p. di due anni dalla irrevocabilità del Decreto di condanna, dichiarava estinto il reato e ogni altro effetto penale di cui “al
decreto penale di condanna n.79/2020 emesso in data 23/07/2020 dal GIP presso questo Tribunale, esecutivo il 16/09/2020”; - in data 23.06.2023, con provvedimento notificato al Ricorrente in data 1.09.2023, dopo ben tre anni il Prefetto emetteva provvedimento di confisca .
Eccepiva la tardiva adozione dell'ordinanza di confisca – illegittimità – mancato rispetto del termine perentorio per l’adozione Si eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza di confisca in quanto emessa ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge. L'ordinanza di confisca deve infatti essere emessa entro il termine previsto dall'art. 204 del C.d.S. (90 giorni) per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, termine che iniziava a decorrere, nel caso di specie, a partire dalla irrevocabilità del decreto penale di condanna n.79/2020, datata 16.09.2020, in applicazione del combinato disposto degli artt.186 e 224 del C.d.S.
Concludeva chiedendo:
- preliminarmente, sospendere l’esecutorietà dell’ordinanza ingiunzione
- nel merito accogliere il presente ricorso annullando e dichiarando inefficace, per i motivi esposti in ricorso, il Provvedimento di confisca M_IT PR_CTSPC 00100716 del 23.06.2023 Area III, notificato in data 1.09.2023, con il quale è stata disposta la confisca del veicolo targato ____ di proprietà del sig. T. R.,
- per l’effetto, ordinare la restituzione del libretto di circolazione del veicolo al sig. T. R.,
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio

Fissata l’udienza di comparizione la cancelleria provvedeva alle notifiche di rito alle parti.
Si costituiva la Prefettura affermando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso; Relativamente alla contestata tardività dell’emissione dell’impugnata ordinanza di confisca, si fa presente che, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, il predetto provvedimento è stato adottato nel rispetto dei termini di legge. Infatti, secondo la Suprema Corte, la confisca dei veicolo è disciplinata specificamente dall’art. 213 C.d.S., che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per l’effettuazione della confisca, se non nell’ipotesi della proposizione del ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S. avverso il verbale, restando così applicabile il termine generale quinquennale di prescrizione di cui all’art. 28 della legge 689/1981, richiamato dall’art. 209 C.d.S. (Cass., Sez. II, 14/10/2009, n. 21881; Cass., Sez. II, 19/01/2009, n. 1191). Nel caso di specie, posto che il sig. T. R., in seguito all’emissione del verbale di sequestro del 18/02/2020, non ha provveduto al pagamento
della sanzione ridotta nei termini di legge, né ha proposto il ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S., il provvedimento di confisca del veicolo del 23/06/2023 è da considerarsi correttamente adottato, in quanto emesso e notificato nel rispetto del predetto termine generale quinquennale di prescrizione.

Iniziato il giudizio la causa veniva trattenuta in riserva e accolta la richiesta di sospensione del provvedimento opposto.
All’udienza odierna la causa veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e con contestuale deposito delle motivazioni .

Motivazione

L’opposizione può essere accolta. 

<b>Le motivazioni addotte dalla difesa del ricorrente appaiono fondate. La normativa in materia appare chiara: Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224- ter.” - a norma del richiamato art. 224- ter, comma 2, C.d.s. “il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinchè disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.” </b>

Ritenuta la disposizione normativa in argomento,<b> appare tardiva la confisca del veicolo intervenuta tre anni dopo la pronuncia della sentenza</b>. Peraltro per analogia, volendo analizzare le difese della Prefettura, si riporta giurisprudenza che recita: “ la mancata previsione di un termine entro il quale la confisca del veicolo deve essere disposta con ordinanza ingiunzione emessa d’ufficio dal Prefetto, non comporta che l’ordinanza stessa possa essere adottata in qualsiasi tempo, poiché anche con riferimento all’ordinanza che dispone la confisca - che costituisce una sanzione amministrativa accessoria - trova applicazione il termine di 90 giorni. Ed invero, il Prefetto in tali casi deve agire dopo il 60° giorno successivo a quello concesso al ricorrente per l’oblazione ed entro i successivi giorni 90 nel rispetto dell’art. 2 L. 241/90 (G.d.P. di Alessandria sentenza n. 188/2022- Tribunale di Ravenna ha confermato, in appello, l’annullamento (cfr.: sentenza del 29/11/2019)- (cfr. Cass. n. 10214/2005)”.

Pertanto si ritiene di accogliere l’opposizione annullando il provvedimento opposto; ritenuta la giurisprudenza discordante in materia compensa le spese di giudizio.

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da T. R., nei confronti di PREFETTURA - UTG DI CATANIA , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie il ricorso per le causali di cui in motivazione annullando l’ordinanza prefettizia prot. n. M_IT PR_CTSPC 00100716 23/06/2023 Area III, con la quale veniva disposta la confisca del veicolo targato ______ di proprietà del ricorrente. Il predetto provvedimento è stato adottato sulla scorta del verbale di contestazione n. 194567337, e del pedissequo verbale di sequestro, redatto in data 18/02/2020 dai CARABINIERI - NORM COMPAGNIA PALAGONIA, per la violazione dell’ART. 186, comma 2, lettera C, del C.d.S”
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Cosi deciso in Caltagirone, lì 1-3-2024


 

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