Si applica il termine di 20 giorni di cui all'art 617 cpc all'opposizione fatta valere dal ricorrente che voglia eccepire la mancata motivazione dell'atto, non essendo quest'ultimo un vizio che comporti l'inesistenza dell'atto. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 21080/2015 del 19.10.2015.

IL CASO
Il ricorrente adiva il Tribunale di Roma proponendo opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a spese di giustizia. Eccepiva in particolare l'assoluto difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 cpc, configurando la stessa una opposizione agli atti esecutivi, ma il Giudice di primo grado, riteneva non applicabile al caso concreto il termine di venti giorni, stante l'assoluta impossibilità del debitore, in base ai dati e alle indicazioni contenute in essa, di effettuare i necessari controlli sulla correttezza dell'imposizione. La società di riscossione decideva di ricorrente in Cassazione per la riforma della sentenza assumendo che il termine di venti giorni previsto dal codice di rito per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi decorre ogniqualvolta sussista un vizio di forma dell'atto impugnato e quindi anche in quei casi in cui, come nella specie, l 'atto sia carente nella motivazione, indipendentemente dal grado della carenza.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
LA Corte di Cassazione, richiamando un proprio recente orientamento (Cass. 13583/2015) ha accolto l'opposizione rilevando che ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella esattoriale - anche sotto il profilo della carenza di motivazione - l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2 , (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) in quanto norma applicabile a tutte le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'art . 2 del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed a tutte quelle non tributarie, che vengano riscosse seguendo il procedimento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 .

Secondo gli ermellini i vizi inerenti la motivazione della cartella di pagamento, anche quando configurino una carenza assoluta di motivazione ne determinano un'irregolarità formale, poiché attengono alla mancanza di conformità della stessa al modello legale, e non l'inesistenza giuridica dell'atto . Questa si ha soltanto qualora l'atto non sia in alcun modo ascrivibile al suo modello legale, non certo quando ne sia, in tutto o in parte, difforme.

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