Una società che ha installato pannelli fotovoltaici su terreni di proprietà altrui è tenuta al pagamento del contributo consortile di bonifica? La soluzione è offerta dalla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia nella sentenza 2083/2023.

La questione sottoposta al vaglio della Corte

Nel caso di specie, la società appellante era locatrice di alcuni terreni siti in agro di Manduria, sui quali aveva installato un impianto fotovoltaico. Il Consorzio di Bonifica dell'Arneo ingiungeva alla società il pagamento del contributo di bonifica, ritenendo che la società dovesse pertanto contribuire alle spese di bonifica.

La società appellante impugnava l'ingiunzione di pagamento, sostenendo di non essere proprietaria dei terreni e di non dover pertanto pagare il contributo di bonifica non avendone ricevuto alcun beneficio.

La decisione della Corte

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l'appello della società osservando che il contributo di bonifica è dovuto esclusivamente dai proprietari dei terreni, in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. La società appellante, tuttavia, non era proprietaria dei terreni, ma soltanto locatrice. Pertanto, la società non riceveva alcun beneficio dalla bonifica e non era pertanto tenuta a contribuire alle spese di bonifica.

La Corte ha inoltre osservato che il Consorzio di Bonifica, sul quale gravava l'onere probatorio, non ha fornito alcuna prova del fatto che la società appellante ricevesse un beneficio dalla bonifica. In assenza di prova, il Consorzio non può pretendere il pagamento del contributo di bonifica.

Massima giuridica

Contributi consorzio di bonifica - società mera locataria di fondi su cui ha istallato pannelli fotovoltaici - assenza di beneficio
Il contributo di bonifica è dovuto esclusivamente da coloro che siano proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio: costoro, a mente dell’art. 860 c. c., sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica; analogo principio si trae dall’art. 21 R.D. 215/1933, e dal combinato disposto degli articoli 1008 e 1009 c. c., che pongono a carico del nudo proprietario i contributi consortili dovuti in relazione ad opere (come quelle idrauliche, irrigue e di bonifica realizzate dal Consorzio appellato) destinate ad incrementare il valore del fondo. Ne deriva che non rientra tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo consortile la società mera locataria, e non proprietaria dei fondi sui quali ha installato il proprio impianto fotovoltaico.
CGT II PUGLIA SEZ. 22 SENTENZA N. 2083 DEL 6.07.2023

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