>Dichiarazione integrativa: il termine di decadenza per l'emissione della cartella decorre dalla data di presentazione solo per gli elementi oggetto di modifica o integrazione

La sentenza 6334 del 24.07.2023 della Corte di Giustizia tributaria della Sicilia si riferisce al caso di una società che aveva presentato una dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2014. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato una cartella di pagamento per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovute per l'anno d'imposta 2014. La società aveva impugnato la cartella di pagamento, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate fosse decaduta dal potere di accertamento.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente, che aveva pertanto proposto appello. La Corte di secondo grado ha invece accolto il ricorso della società, difesa dall'avv. Orazio Esposito di Catania, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate fosse decaduta dal potere di accertamento perché la cartella di pagamento era stata notificata oltre il termine di decadenza. La Corte ha infatti rilevato che il termine di decadenza per l'emissione di una cartella di pagamento decorre dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa, ma soltanto limitatamente agli elementi dichiarativi oggetto di modifica o integrazione.

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria è un importante precedente in materia di decadenza del potere di riscossione dell'Amministrazione finanziaria. La sentenza conferma che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare i termini di decadenza per l'emissione di una cartella di pagamento e che, in caso di violazione di tali termini, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento e ottenere l'annullamento della stessa.

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.