La Cassazione, con la sentenza 20984, pone un primo freno alle eccezioni di nullità degli accertamenti tributari in quanto sottoscritti da dirigenti decaduti dall'incarico in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.37/2005. Secondo gli ermellini l'eccezione va necessariamente sollevata dal ricorrente in primo grado, non rientrando tra le eccezioni rilevabili d'ufficio.

Nel caso all'esame della Suprema Corte, il ricorrente, che non aveva sollevato la questione né in primo, né in secondo grado, ha richiesto con memorie ex articolo 378 cpc che i giudici di legittimità rilevassero direttamente la nullità della cartella in quanto il titolare dell’ufficio dell’agenzia delle Entrate, che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo, aveva assunto la funzione dirigenziale sulla base dell’articolo 8 del Dl 16/2012 dichiarato incostituzionale dalla Consulta, con la sentenza sopra richiamata.

I giudici di legittimità, richiamando il proprio recente orientamento (sentenza 18448/2015), hanno chiarito che il vizio di nullità va eccepito nel ricorso introduttivo di primo grado. Diversamente, il provvedimento tributario, pure se affetto da vizio di nullità, si consolida, divenendo definitivo e legittimando l’amministrazione alla riscossione coattiva dell’imposta.

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