L'iscrizione di ipoteca da parte dell'Agente della Riscossione è nulla in mancanza di una preventiva comunicazione al contribuente da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'adozione del provvedimento.
Tuttavia, l'ipoteca iscritta in mancanza della preventiva comunicazione, conserva la sua efficacia fino a quando il giudice, accertatane l'illegittimità, ne ordina la cancellazione.

E' l'importante principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.19667/14 depositata in data 18 settembre 2014.

La sesta sezione civile, sezione tributaria, con ordinanza n.18007 del luglio 2013, aveva devoluto alle Sezioni Unite la seguente questione:
"se il concessionario alla riscossione non sia tenuto, ove sia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, prima di procedere all'iscrizione di ipoteca a notificare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo (2° comma dell'art. 50 del d.P.R. 602 del 1973), e ciò a prescindere dalla entrata in vigore del disposto del d.l. n.70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis), convertito con modificazioni nella l. n.106 del 2011, a norma del quale "l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1".

Le Sezioni Unite hanno risolto la questione con l'enunciazione del seguente principio di diritto:
"Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77 d.P.R., introdotto con d.l. n.70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, d.P.R. n.602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.
L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità"
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