>IMU: i beni merce non sono esenti per gli anni precedenti al 30 giugno 2013

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna Sezione 8, emessa il 2 marzo 2022, n. 293, ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, che aveva respinto il ricorso di una società esercente l'attività di compravendita di immobili. La società aveva impugnato un avviso di accertamento, dell'importo di € 3.992 e relativo all'IMU per l'anno di imposta 2012, emesso dal Comune di Saludecio (RN). La società aveva dedotto che doveva ritenersi non dovuto il pagamento del tributo per gli immobili edificati ed ancora invenduti nel 2012, trattandosi di fabbricati alla cui produzione ed al cui scambio era diretta l'attività di impresa, e quindi di beni-merce che rappresentavano le rimanenze iniziali e finali.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto la domanda della società infondata. Ha infatti osservato che la normativa IMU è inequivoca nell'assoggettare a tassazione tutti gli immobili, salvo le esenzioni tassativamente disposte per legge. Ha inoltre osservato che la scelta del legislatore di limitare l'esenzione al periodo successivo al 30 giugno 2013 è una scelta discrezionale ragionevolmente basata sulla volontà di fronteggiare la crisi economica che aveva colpito il settore delle costruzioni.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che "ci si trova di fronte ad una normativa che istituisce agevolazioni fiscali - addirittura una esenzione - le quali non solo, come insegna il costante orientamento di questa Corte, sono di stretta interpretazione, ma anche impegnano la discrezionalità del legislatore cui spettano le scelte di politica economico-fiscale delle quali le agevolazioni e le esenzioni sono uno strumento di attuazione. Nel caso di specie la volontà del legislatore si è peraltro espressa chiaramente, stabilendo (art. 2, comma 2, lettera a) d.l. n. 102 del 2013) una precisa decorrenza - il 1° gennaio 2014 - per l'esenzione IMU dei c.d. immobili merce e cioè 'i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati'. La stessa norma, al comma 1, prevedeva che per l'anno 2013 in relazione ai suddetti immobili non fosse dovuta la seconda rata dell'IMU, stabilendo espressamente che rimanesse dovuta la prima rata… Tutto questo configura un assetto normativo rispetto al quale la sentenza impugnata non trova supporto che ne possa giustificare le conclusioni ove non si pensi ad un vero e proprio intervento del giudice non come interprete (sia pur costituzionalmente orientato) ma come legislatore. Le stesse argomentazioni fin qui sviluppate chiariscono allo stesso tempo le ragioni di manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011, 8, comma 2 d.lgs. n. 23 del 2011 e 13, commi 2 e 9 bis, d.l. n. 201 del 2011 dedotta nell'unico motivo di ricorso incidentale, che deve esser quindi respinto" (così Cass. n. 760/2021).

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale conferma quindi che la normativa IMU non prevede l'esenzione per i beni merce per gli anni precedenti al 30 giugno 2013.

Salvatore Marco Barbagallo

Dottore in giurisprudenza. Appassionato di diritto tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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