>Il notaio non è responsabile per l'imposta di registro in caso di riqualificazione dell'atto

La Corte di Giustizia della Tributaria della Liguria, con sentenza n. 292/2022 del 7 marzo 2022, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di liquidazione per imposta complementare di registro.

LA VICENDA AL VAGLIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA



Nel caso di specie, il notaio aveva rogato un atto di mandato irrevocabile con il quale una società aveva conferito a un mandatario l'incarico di amministrare ed eventualmente alienare numerosi immobili trasferendogliene la proprietà sotto la condizione sospensiva "che lo stesso mandatario, secondo buona fede, riten(esse) opportuno tale trasferimento per la corretta esecuzione del mandato". Il mandato, irrevocabile, era conferito anche nell'interesse del mandatario ed era stato sottoposto dal Notaio rogante a tassa fissa a causa della condizione sospensiva.

L'Agenzia delle Entrate emetteva e notificava al Notaio rogante un avviso di liquidazione sottoponendo l'atto ad imposta proporzionale prevista per gli atti a titolo gratuito, in quanto secondo l'Ufficio il mandato irrevocabile dispensava dall'obbligo di rendiconto, ed era qualificabile come trasferimento immobiliare poiché la condizione sospensiva dipendeva dalla mera volontà del mandatario-acquirente (art. 27, comma 3, d.p.r. 26.4.1986, n. 131).

Il notaio impugnava l'avviso di liquidazione, sostenendo di non essere era responsabile per l'imposta complementare, essendo tale imposta dovuta solo in caso di errori o omissioni nell'autoliquidazione dell'imposta di registro.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA


La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso del Notaio correttamente applicando l'art. 57, comma 2 del TUIR secondo cui i pubblici ufficiali sono responsabili esclusivamente in relazione all'imposta principale e rilevando che l'avviso di liquidazione era fondato su una riqualificazione dell'atto, che non poteva essere eseguita dal notaio.

Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3456/2021, nella quale la Corte ha stabilito che l'imposta complementare di registro è dovuta solo in caso di errori o omissioni nell'autoliquidazione dell'imposta di registro, e non in caso di riqualificazione dell'atto: la liquidazione operata dall'Amministrazione finanziaria a seguito della riqualificazione ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 dell'atto presentato per via telematica non ha natura di imposta principale (perché non viene effettuata al momento della registrazione) e neppure di imposta suppletiva (perché non è compiuta all'esito della
correzione di errori o omissioni dell'Ufficio), essendo riconducibile alla figura residuale dell'imposta complementare, risultante da un'operazione ermeneutica volta a ricostruire "a posteriori" il reale contenuto giuridico dell'atto, per il cui pagamento è esclusa la responsabilità solidale del notaio rogante, in applicazione
dell'art. 57, comma 2, d.P.R. cit. (Cass. Sez. V, 3456/2021). In particolare, è stato affermato che è principale quell'imposta risultante dal controllo dell'autoliquidazione
ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative (Cass. Sez. V, 15450/2019; 15998/2021).

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è un ulteriore importante precedente in materia di imposte di registro, e contribuirà a tutelare i diritti dei notai in caso di riqualificazioni di atti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Orazio Esposito

Orazio Esposito, avvocato cassazionista, è fondatore nel 2011 della rivista DirittoItaliano.com di cui attualmente è Direttore responsabile. I suoi campi di attività solo il diritto tributario e il contenzioso tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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