Nullo l'avviso di rettifica dell'Agenzia se gli atti utilizzati per la comparazione non sono allegati
L'avviso di rettifica e liquidazione è nullo se non è allegato all'atto impugnato l'atto o il documento richiamato a comparazione, e se non ne è riprodotto il contenuto essenziale. CGT II Liguria sentenza n. 295/2022
La sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Liguria, n. 295/2022, si riferisce al caso di una società che aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione dell'Agenzia delle Entrate. L'avviso di rettifica era stato emesso in base al metodo sintetico comparativo, che prevede la comparazione del valore dell'immobile con quello di altri immobili simili, situati nella stessa zona. L'Agenzia delle Entrate aveva allegato all'avviso di rettifica gli estremi catastali degli immobili comparabili, ma non ne aveva riprodotto il contenuto essenziale. La Corte di Giustizia tributaria ha ritenuto che l'avviso di rettifica fosse nullo, perché non aveva fornito al contribuente tutti gli elementi necessari per valutare la fondatezza dell'atto impositivo.
La sentenza della Corte di Giustizia tributaria, richiamando numerosi precedenti di legittimità, conferma il principio secondo cui l'avviso di rettifica e liquidazione deve essere motivato in modo completo e chiaro. L'Agenzia delle Entrate, infatti, è tenuta a fornire al contribuente tutte le informazioni necessarie per comprendere le ragioni dell'atto impositivo e per impugnarlo, se ritiene che non sia fondato.
Danisa Duri
Avvocato del foro di Gela, esperta in diritto tributario e societario. Collabora dal 2020 con la rivista DirittoItaliano.com. E' possibile contattarlo all'indirizzo email