>Nuova facoltà per i professionisti di cancellarsi dall’Indice Nazionale dei Domicili Digitali

Le criticità evidenziate dall’Avv. Luigi Stissi del foro di Catania contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi al Tar del Lazio in Roma, sono state accolte dall’Agenzia per l’Italia Digitale in merito alla “p.e.c. privata” dei professionisti.

Le conseguenti modifiche alle Linee guida (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 192 del 18 agosto 2023), ora tutelano e garantiscono la libertà di scelta di un milione e mezzo di professionisti in Italia, tra avvocati, medici, commercialisti, ingegneri, geometri e altre professioni.

In sintesi e per quanto qui interessa: ora anche i professionisti hanno facoltà di cancellarsi definitivamente, insieme al proprio indirizzo di p.e.c., dal registro dei cd. domicili digitali privati (Inad), mantenendo il domicilio ordinario (residenza fisica, ecc.) per i propri personalissimi rapporti patrimoniali, come accade per tutto il resto dei cittadini e degli altri soggetti privati.

L’obbligo per i professionisti di mantenere un domicilio digitale anche nell’ambito dei propri rapporti estranei alla professione, comportava una disparità di trattamento rispetto al resto dei soggetti privati.

Risultano così sanate le disparità di trattamento previgenti e una serie di ulteriori conseguenti criticità, già oggetto di numerosissimi contenziosi in tutto il territorio nazionale, sugli effetti giuridici nelle dinamiche relazionali a mezzo del domicilio digitale.

A prescindere dalla (dis)parità di trattamento, la stessa idea di imporre, in ipotesi a tutti i cittadini, l’obbligo di eleggere un domicilio digitale per i propri rapporti patrimoniali, privati e personalissimi, significherebbe costringere l’intera popolazione ad essere immanentemente rintracciabile e reperibile mediante domicilio elettronico, con effetti meramente formali e sostanzialmente autoreferenziali per il nostro ordinamento.

Sacrificati verrebbero così diritti e libertà fondamentali, quali il diritto alla riservatezza, corrispondenza e alla libertà di circolazione, cui sono specularmente correlati il diritto alla elezione di domicilio e il diritto all’irreperibilità, per esempio.

Violati sarebbero altresì i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché oggi le comuni regole delle notifiche analogiche per posta, messo o ufficiale giudiziario, nelle diverse forme della notifica a mani altrui, per compiuta giacenza o “agli irreperibili”, garantiscono in maniera più che sufficiente le legittime aspettative del mittente. Riuscendo a contemperare gli opposti interessi del destinatario, i suoi diritti e le sue libertà fondamentali, senza le quali si avrebbe una democrazia meramente formale, viatico per una società dispotica.

Il tutto in nome di un efficientamento tecnologico nei rapporti legali tra i soggetti dell’ordinamento, di orwelliana memoria.

PS: l’avv. Luigi Stissi, lontano da idiosincrasie verso i mezzi telematici, può legittimamente dirsi tra i primissimi, se non il primo nel circondario catanese, a giovarsi del c.d. processo telematico, sin dalla sua prima entrata in vigore nelle varie giurisdizioni; contribuendo a migliorare ed implementare parte dei software ausiliari oggi più diffusi.

Ciononostante, più forte pare il dovere, di tutti gli operatori del diritto, di evitare che il mezzo telematico si trasformi, da mero ausilio al servizio di chi se ne giova, in un subdolo circuito autoreferenziale ed efficiente solo in apparenza.

E’ di tutti l’onere di evitare che la dimensione telematica dei rapporti tra i soggetti del nostro ordinamento, ivi compreso il rapporto processuale, faccia dimenticare la natura terrena dei suoi protagonisti e dei loro interessi, i diritti, le libertà fondamentali e quelle accessorie.

*Potrete rileggere l’articolo aggiornato sul sito dello studio legale, con allegati et altri riferimenti.

Studio Legale Stissi

luigistissi@tiscali.it

www.studiolegalestissi.it

Luigi Stissi

Luigi Stissi è avvocato del foro di Catania. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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