Pubblichiamo, su cortese segnalazione del Dott. Marco Nastasi, una recentissima sentenza della CTP di Caltanissetta, la n.762/03/14 depositata in data 13 ottobre, in materia di accertamento sintetico.

In particolare, nel caso di specie vengono impugnati distinti avvisi di accertamento fondati sul c.d. redditometro.
La CTP, nell'annullare gli atti impugnati, si sofferma sulla differenza, nel reddito d'impresa, tra il reddito soggetto a tassazione e il reddito effettivamente disponibile. I due valori, difatti, possono discostarsi per effetto della detrazione di oneri figurativi.

La Commissione, in particolare, afferma che "per rideterminare, in aumento, il reddito finanziario disponibile del contribuente, occorre prendere in considerazione non solo i redditi esenti (o imponibili in parte), ma anche elementi di natura non finanziaria che possano aver influenzato, sul fronte delle componenti negative, l'ammontare del reddito dichiarato dal Fisco. Ci si è riferito, per esempio, a tutte quelle voci negative del conto economico delle imprese (e in parte anche dei professionisti) che costituiscono il cosiddetto "autofinanziamento da costi", tra cui proprio gli ammortamenti nonchè gli accantonamenti al Tfr. Queste, infatti, sono componenti di natura tipicamente non finanziaria, nel senso che, a fronte delle stesse, non vi è in contropartita una uscita monetaria dalla casse aziendali, sicchè le stesse sono in grado di influenzare negativamente l'ammontare del reddito imponibile del contribuente senza però intaccarne al tempo stesso la capacità di spesa.

In altri termini – e come osservato da altra dottrina - con riferimento al reddito d'impresa si assiste a una scissione tra reddito soggetto a tassazione (determinato secondo la competenza economica) e reddito disponibile. Il primo infatti, può risultare anche di molto inferiore all'altro proprio per effetto della detrazione di oneri figurativi, e cioè di quegli elementi negativi del reddito d'impresa ai quali non corrisponde alcuna uscita finanziaria, tra cui – si ripete – gli importi relativi agli ammortamenti e agli accantonamenti al Tfr.
Proprio questi costi figurativi possono dunque costituire quella prova contraria a cui la giurisprudenza fa riferimento per bloccare i risultati della (ri)determinazione induttiva del reddito del contribuente: si tratta infatti di un ammontare di danato che apparentemente riduce il potere d'acquisto del contribuente, ma che di fatto non incide su tale potere appunto perchè non è costituito da un effettivo esborso di somme."

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