Qual è il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei crediti d'imposta diversi dall'I.V.A.? Della questione è stata investita la Corte di giustizia di secondo grado delle Marche. I giudici di appello hanno stabilito con sentenza n. 151/2022 che il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei crediti d'imposta diversi dall'I.V.A. decorre dal momento in cui si è formato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso.
La Corte ha infatti osservato che l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 prevede che la domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si prescrive in dieci anni, salvo che la legge non disponga diversamente. Tuttavia, la Corte ha anche osservato che la stessa norma prevede che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso è di due anni.
La Corte ha quindi ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al rimborso decorra dal momento in cui si è formato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, e non dal versamento dell'indebito, in quanto questo è il momento in cui il contribuente può ritenersi definitivamente titolare del credito.