Civile Ord. Sez. L Num. 21973 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA
Data pubblicazione: 10/09/2018

ORDINANZA
sul ricorso 27846-2013 proposto da:
C. A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 38, presso lo studio dell'avvocato CARMINE MEDICI, che la rappresenta e
difende;
- ricorrente principale -
contro
MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 513/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 10/05/2013 R.G.N.761/2012.

Svolgimento del processo

1. la Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha riformato la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva condannato il Ministero a corrispondere ad A. C., a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del ritardo nell'assunzione della qualifica dirigenziale, la complessiva somma di € 28.962,94 ed ha respinto tutte le domande proposte dall'originaria ricorrente;

2. la Corte territoriale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, ha premesso che la C., risultata vincitrice del concorso bandito con d.m. 19 gennaio 1993 per la copertura di 999 posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero, aveva lamentato che, sebbene la graduatoria fosse stata approvata il 9 luglio 1999, l'incarico dirigenziale le era stato conferito solo il 28 febbraio 2001;
3. il giudice di appello ha escluso il colpevole inadempimento dell'amministrazione rilevando, in sintesi, che dalla sola utile collocazione in graduatoria non può derivare il diritto soggettivo ad ottenere un incarico di natura dirigenziale, perché nell'impiego pubblico contrattualizzato il rapporto dirigenziale è caratterizzato dai principi della temporaneità e della fiduciarietà;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A. C. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale ha opposto difese il Ministero che, con ricorso incidentale, ha riproposto la questione di giurisdizione;
5. con decreto del 13 febbraio 2018 il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente alla Sezione Lavoro ex art. 374 comma 1 cod. proc. civ..

Motivazione

1. il ricorso principale denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1336 c.c., dell'art. 19 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dell'art. 14 del C.C.N.L. area I personale dirigente" e rileva, in sintesi, che integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale per inadempimento il ritardo nell'assunzione della qualifica dirigenziale, che la ricorrente aveva lamentato nel domandare il risarcimento dei danni subiti;
1.1. aggiunge la C. che l'assunzione nel ruolo dirigenziale non va confusa con il conferimento dell'incarico e, richiamando giurisprudenza di questa Corte, evidenzia che l'amministrazione, approvata la graduatoria, era tenuta a stipulare il contratto, non essendo sufficiente a giustificare il ritardo la circostanza che fossero intervenute modificazioni nell'organizzazione del Ministero, conseguenti alla istituzione delle Agenzie Fiscali;
2. il ricorso incidentale, con un unico motivo, ripropone la questione di giurisdizione, rilevando che in tema di procedure concorsuali solo la stipulazione del contratto di lavoro segna il passaggio dalla giurisdizione del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario, che, quindi, andava esclusa nella fattispecie in quanto la pretesa si riferiva ad un preteso comportamento illecito dell'amministrazione tenuto al di fuori del rapporto contrattuale;

3. il ricorso incidentale è infondato, perché correttamente la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello sulla giurisdizione, attenendosi al principio di diritto consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "la controversia sulla domanda di un pubblico dipendente, il quale, dopo l'espletamento di procedura pubblica concorsuale, chieda l'accertamento del suo diritto all'assunzione nel ruolo del personale dirigenziale e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro, con la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle inerenti la suddetta procedura del pubblico concorso (tale essendo anche quello preordinato all'inquadramento di dipendenti in area superiore, come nella specie) e, perciò, ai sensi dell'art. 63, primo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede." ( Cass. S.U. 21671/2013 e negli stessi termini Cass. S.U. 27197/2017);

4. merita, invece, accoglimento il ricorso principale, dovendosi dare continuità ai principi già espressi da questa Corte che, pronunciando in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, ha affermato che "in tema di pubblico impiego contrattualizzato, al dipendente vincitore del concorso per dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la differenza fra il trattamento economico fisso riconosciuto al dirigente dal contratto collettivo (stipendio tabellare, RIA, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti) e il trattamento economico effettivamente ricevuto, con esclusione di quello accessorio (retribuzione di posizione), che è correlato all'effettiva attribuzione delle funzioni dirigenziali e all'assunzione delle connesse responsabilità" ( Cass. n. 5283/2018; Cass. 13121/2015; Cass. 22835/2014; Cass. 9807/2012; Cass. n. 1346/2008);

4.1. con le richiamate pronunce si è evidenziato che il d.lgs. n. 387/1998, applicabile ratione temporis, all'art. 28, comma 5, stabilisce che "Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi";
4.2. a sua volta il CCNL 5.4.2001 per il comparto della dirigenza dell'area I, all'art. 1, comma 5, prevede che «in relazione al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 28, comma 5, ai vincitori dei concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui al comma 2, lett. a) e b)» ossia lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità, il maturato economico annuo, l'assegno personale o elemento fisso, escludendo il diritto al trattamento economico accessorio giacché esso, essendo correlato (art. 24) alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, non può spettare al dirigente antecedentemente al conferimento
dell'incarico;

4.3. il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento già espresso da questa Corte, condiviso dal Collegio, sicché si impongono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nei punti che precedono e provvedendo anche sulle spese del giudizio di
legittimità;
5. non sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché, da un lato, il ricorso principale è fondato, dall'altro, quanto al ricorso incidentale, si deve ribadire che la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso incidentale.
Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di L'Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 13 giugno 2018
Pubblicata il 10.09.2018


 

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