REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Paternò - Avv. Fernando Filippello . ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.761/010 R.G., promossa da OPPONENTE, contro Serti Sicilia Spa - opposta - Ato Ct 3 Simeto Ambiente - opposto contumace.
Alla udienza del 4.01.2011 il Giudice, precisate le conclusioni, poneva la causa in decisione.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 29/10/2010 ________________ proponeva opposizione all'esecuzione avverso la cartella di pagamento portante il n. 2932010********. per il mancato pagamento di € 567,58 relativo alla presunta fattura dell'Ato Ct 3 Simeto Ambiente Spa n.2008-08**** per tassa rifiuti solidi urbani inerente il Comune di Paternò.
Deduceva il ricorrente la illegittimità della richiesta per mancata determinazione della TIA da parte del consiglio comunale nonchè la tardiva notifica della cartella di pagamento.
Per tale causale chiedeva venisse dichiarata la nullità dell'atto impugnato.

La Serit Sicilia si costituiva in giudizio con comparsa responsiva con la quale veniva eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito, la inammissibilità dell'opposizione e la mancanza di legittimazione passiva.
L'ente impositore Ato Simeto Ambiente rimaneva contumace.
Alla udienza del 4/11/011 il Giudice di Pace, precisate le conclusioni, poneva la causa in decisione.

Motivazione

L'opposizione è fondata.
Il Decreto legge 31/05/2010 n.78 all'art. 14, comma 33 così recita: "le disposizioni di cui all'art. 238 del decreto legislativo 3/4/2006 n.152 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto rientrano nella giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria".
La recente normativa pertanto ha ritenuto la natura non tributaria della TIA ma solo di corrispettivo a cui è applicabile l'IVA.
La giurisdizione del giudice tributario "deve ritenersi imprescindibilmente collegata" alla "natura tributaria del rapporto" con la conseguenza che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost. (sentenze n.141 del 2009; n.130 e n.64 del 2008)
La sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 24/07/2009 attribuiva la natura Tributaria alla tariffa di igiene ambientale, cd TIA, introdotta dal cd Decreto Ronchi (d.lgs. 5/2/1977 n.22) in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani, disciplinata dal D.lgs 15/11/1993 n.507.
In buona sostanza la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata ha statuito che la TIA è similare alla TARSU.
Le differenze tra le due fattispecie sono, perciò, minime: la "occupazione o detenzione" di superfici ed il riferimento ai soli rifiuti "interni", per la TARSU; la "occupazione o conduzione" di superfici ed il riferimento anche ai rifiuti "esterni", per la TIA.
Nè riteniamo che la tariffa di cui al D. lgs 3/4/06 n.152 non sia ancora apllicata perchè mancano i decreti di attuazione e conseguentemente oggi è applicata la cosiddetta tariffa Ronchi prevista dal Decreto 22/97 all'art. 49, e ciò in quanto l'art. 238 del D.lgs n.152 è tutt'oggi in vigore.
Ai fini di escludere la natura tributaria (per la quale apparterebbero al Giudice Tributario le controversie relative alla debenza del canone - tariffa - per lo smaltimento rifiuti solidi urbani) dovrà essere presa in considerazione la circostanza che la TIA è soggetta ad iva ai sensi della l.n. 133 del 1999 art. 6 comma 13 e del D.M. 24/10/2000 n.370 in quanto la tariffa de quo viene qualificata ai fini iva come corrispettivo per le operazioni relative al servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani.
Pertanto la soggezione ad iva ha un particolare valore perchè concorre con altri elementi significativi della natura non tributaria della prestazione.
A tal fine l'Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, ha affermato che la tariffa di igiene ambientale (TIA) deve essere assoggettata all'iva, con aliquota agevole del 10%.
Le operazioni di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono svolte da soggetti che non hanno le caratteristiche soggettive dei comuni, ma operano come imprese nell'esercizio di vere e proprie attività commerciali (Cass. Civ. sez. Un. n.5465 del 6/3/09).
"La Tariffa d'Igiene Ambientale, non è un tributo ovvero una imposta, rappresentando, invece, il corrispettivo da pagare per il servizio di gestione integrata dei rifiuti in base agli artt. 117, d.lg. n.267 del 2000, 49 d.lg. n.22 del 1997 e 238 d.lg. n.152 del 2006 in quanto riflette i costi di gestione e quindi è il prodotto della traslazione tariffaria dei costi organizzativi dell'ente deputato al servizio sugli utenti". (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 04 gennaio 2008, n.52)
Per quanto sopra esposto il Decidente ritiene che la Giurisdizione si appartiene a questo Giudice e non già alla Commissione Tributaria competente per territorio.

La recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa ha statuito che vanno annullate le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi relative all'anno 2008 con conseguente reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate da ciascuno dei comuni ricompresi nelle rispettive A.T.O.
A parere del C.G.A. di Palermo la disciplina transitoria implica la radicale esclusione della sussistenza, in capo alle società d'ambito, del potere di determinazione della Tariffa, per come invece si è verificato nella fattispecie, che resta invece di escusiva competenza del Comune di Paternò.
Sicchè le società d'ambito, finchè non sia stato emanato il regolamento di cui all'art. 238 del Dlgs 3/4/06 n.152, non hanno il potere di determinazione della tariffa prevista dal cit. art. 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi comuni interessati.
Da quanto sopra ne scaturisce la illegittimità della richiesta dell'Ato Ct3 Simeto Ambiente, peraltro rimasta contumace nel presente giudizio, oggi avanzata per il tramite dell'Ente esattore Serit Sicilia.
Nè rilievo alcuno può assumere quanto affermato, in alcune decisioni della Suprema Corte, che in tema di T.I.A. o di tarsu le rispettive tariffe coprono anche le spese che non derivino dallo smaltimento dei rifiuti prodotti dai contribuenti ma che riguardano la collettività nel suo insieme (da cui deriva che la corrispondente entrata ha natura pubblicistica rappresentando una forma di finaziamento di servizio pubblico) e ciò in quanto così considerando viene violato il diritto alla trasparenza in ordine all'effettivo e reale utilizzo delle risorse per lo smaltimento e raccolta dei rifiuti che mascherano la destinazione delle somme a copertura di altre diverse spese.
La circostanza che l'ente impositore, Ato Ct3 Simeto Ambiente, abbia preferito disertare l'odierno giudizio e quindi non contestare l'assunto attoreo, avvalora la valenza di quanto sopra detto.

Nel merito:
"Anche per la cartella esattoriale vale il principio generale secondo cui l'obbligo di motivazione dell'accertamento può ritenersi adempiuto solo se il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, quali la puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della dedotta posizione creditoria e la indicazione dei fatti che, sia pure astrattamente, la giustifichino" (Cass. Civ. sez. Trib. 5/12/07 n.25368), ma ciò nella specie non si è verificato.
L'art. 72 D.lgs 15/11/1993 n.207 come modificato dall'art. 31 l.23/12/1998 n.448 stabilisce che l'importo del tributo (relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) è iscritto in ruoli principali da formare e consegnare al concessionario della riscossione a pena di decadenza entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo: nella specie l'importo richiesto è relativo all'anno 2008 ma la formazione del ruolo è stata eseguita non entro l'anno successivo ma in data 18/01/010 e la notifica della cartella di pagamento è quindi intempestiva.
Da quanto sopra ne scaturisce sia la nullità del ruolo consegnato dalla Ato Ct3 Simeto Ambiente alla Serit Sicilia per il recupero delle somme esposte nella cartella impugnata e riportata nell'atto introduttivo del presente giudizio, sia la inefficacia, nei confronti dell'opponente, della medesima perchè priva di titolo esecutivo in quanto illegittime le somme richieste.

Conseguentemente a quanto sopra esposto questo Giudice ritiene di dover accogliere la presente opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ma limitatamente nei confronti della convenuta Ato Ct3 Simeto Ambiente.

PQM

Il Giudice di Pace di Paternò, definitivamente pronunciando nella causa promossa da M************ nei confronti della Serit Sicilia e dell'Ato Ct3 Simeto Ambiente:
- dichiara la contumacia della Ato Ct3 Simeto Ambiente citata e non comparsa;
- dichiara la Giurisdizione di questo Giudice a decidere della presente causa e ciò per le motivazioni di cui in narrativa;
- accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara non dovute le somme richieste dalla Serit Sicilia all'opponente perchè illegittime, nonchè in quanto il ruolo è stato reso esecutivo in data 18/1/010 mentre la tariffa smaltimento rifiuti e oneri accessori è relativa all'anno 2008;
- dichiara quindi nulla e priva di efficacia alcuna la cartella di pagamento di cui trattasi, dichiarando estinte le obbligazioni di pagamento in essa contenute.
Condanna la Ato Ct3 Simeto Ambiente alla rifusione delle spese del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dell'attore che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. e liquida in € 50,00 per spese ed 200,00 per competenze ed onorario oltre spese generali nella misura del 12,50% iva e cpa come per legge.
Spese compensate tra le altri parti costituite.
Così deciso in paternò 10/1/2011


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.