REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trento composto dai seguenti magistrati:
dott. A. Mantovani Presidente
dott. G. Barbato Giudice
dott. G. Segna Giudice rel.
riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1491 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2011 e promossa con ricorso depositato il 6.5.2011 da
DI.MA.MI. elettivamente domiciliato in Trento presso l'avv. A.Be. e rappresentata e difesa dall'avv. M.G.Fi. in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
ATTRICE
contro
DI.PE.MI.MA.PI. Elettivamente domiciliato in Trento presso l'avv. C.Po. che lo rappresenta e difende, disgiuntamente
all'avv. V.Ap. in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: separazione coniugi e discussa all'udienza collegiale del 29.5.14 sulle seguenti
CONCLUSIONI
ATTRICE: come in memoria dd. 21.7.2011 (non avendo modificato né precisato successivamente le conclusioni);
CONVENUTO: addebito della separazione alla ricorrente; affido condiviso della minore con collocazione abitativa presso la madre in Germania e con il più ampio diritto di visita da parte del padre; disporre a carico del padre un assegno mensile di Euro 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlio minore ed il 50% delle spese straordinarie; rigetto della domanda di addebito avanzata da controparte e della richiesta di pagamento di un assegno a favore della ricorrente; dichiarare inammissibile la domanda di divisione dei beni coniugali.
Condanna alla spese; disporre il divieto di espatrio della minore.
PUBBLICO MINISTERO: dichiarare la separazione tra i coniugi, disponendo l'affido esclusiva alla madre della figlia minore, riconoscendo al padre ampio diritto di visita della minore nell'interessi di quest'ultima nonché l'obbligo di contribuire al suo mantenimento con una somma mensile ritenuta di giustizia. Sulle altre questioni patrimoniali tra i due coniugi il P.M. si rimette.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 6.5.2011 DI.MA.MI. ha asserito di aver contratto matrimonio concordatario in Carpino (Foggia) in data (...) con il signor DI.PE.MI.MA.PI. e che dal matrimonio era nata nel 1999 la figlia Nu.
Ha asserito che il rapporto coniugale era entrato già da tempo in crisi ed ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata la separazione dei coniugi con addebito al marito, che fosse disposto l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocazione abitativa presso la madre, che fosse regolamentato il diritto di visita del padre e fosse previsto un contributo per il mantenimento della minore pari ad Euro 500,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie ed oltre ad un assegno di Euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente; ha chiesto, inoltre, che si procedesse alla divisione dei beni facenti parte della comunione.

Con comparsa dd. 21.6.2011 si è costituito Mi.Ma.Pi.Pe. aderendo alla richiesta di separazione, ma con addebito a carico della moglie, che la figlia minore fosse affidata in via esclusiva al padre, con collocazione abitativa presso quest'ultimo; in ipotesi di affido condiviso e di collocazione presso la madre, chiedeva che l'assegno di mantenimento per la figlia fosse determinato in Euro 250,00 mensili.
Con sentenza non definitiva dd. 5.6.2013 veniva dichiarata la separazione tra i coniugi; in seguito la causa veniva rimessa in istruttoria, come richiesto dalle parti.

Motivazione

Deve, preliminarmente, rilevarsi che dopo la rimessione in istruttoria in seguito alla emissione della sentenza non definitiva dd. 5.6.2013, il difensore della ricorrente ha rinunciato al mandato e quindi non si è più presentato alle successive udienze; per tale motivo non risulta essere stato depositato il fascicolo di parte ricorrente (ritirato all'udienza del 24.4.2013) con la conseguenza che la causa deve essere decisa senza poter tenere conto della documentazione ivi depositata.
Inizialmente - negli atti introduttivi - entrambe le parti avevano avanzato una richiesta (reciproca) di addebito della separazione.
Deve essere respinta la richiesta di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, non essendo stata assunta sul punto alcuna istruttoria e non potendo tale decisione fondarsi solo sulle dichiarazioni rese dalla figlia minore in sede di audizione (al riguardo, si rileva come il dott. De., nella relazione dd. 20.1.2012, abbia rilevato come le affermazioni rese da Nu. necessiterebbero di un ulteriore approfondimento e di idonea valutazione: “il modo in cui ha risposto in merito alla sua attuale relazione col padre è parso essere qualcosa che lei aveva già preparato nella forma e nell'esposizione. Nu. ha raccontato di non voler vedere il padre in un modo che è parso poco autentico, ma piuttosto artificioso. Quando Nu. racconta delle comunicazioni col padre in seguito al suo trasferimento in Germania, i collegamenti logici e la coerenza di quello che dice vengono meno...racconta di violenze subita da parte di lui che però non sono alla base della scelta di non incontrarlo e nemmeno del cambiamento di sentimenti nei suoi confronti... “).
E’ evidente che vi è in atto una forte influenza della madre, la quale - nel corso di questi anni - ha gestito e disposto della. figlia allontanandosi improvvisamente con la minore dalla abitazione coniugale, violando le disposizioni contenute nel provvedimento presidenziale e decidendo, senza alcuna consultazione con il padre, la collocazione abitativa della minore ed il suo trasferimento in Germania ovvero il ritorno in Puglia.

E’ evidente, invece, che l'abbandono improvviso e non concordato con il marito del domicilio coniugale - non essendo stata provata alcuna situazione pregressa che giustificasse l'intollerabilità della convivenza - comporta l’addebito della separazione alla moglie.
Invero la Suprema Corte ha statuito che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio.
Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”; sentenza n. 10719 del 08/05/2013).


Per quanto concerne la figlia minore, la ricorrente ha chiesto che Nu. sia affidata in via esclusiva alla madre.
Non essendo stata svolta dalle parti alcuna istruttoria al riguardo ed essendosi di fatto interrotti (a causa delle unilaterali scelte materne) i rapporti tra padre e figlia, salvo per un periodo di frequentazione durante la permanenza della minore in Puglia, non è possibile accertare nulla di particolare (o di negativo) in merito alla capacità genitoriale del convenuto, né in merito alla esistenza di elementi ostativi ad un affido condiviso.
Per tali ragioni deve essere rigettata la domanda attorea di affido esclusivo e deve essere disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori.

In considerazione, inoltre, della volontà manifestata dalla figlia (la quale risulta essersi inserita nel contesto abitativo tedesco) e prendendo atto inevitabilmente della situazione concretamente consolidatasi nel corso di questi anni, il signor DI.MA. ha chiesto che venga disposta la collocazione abitativa della figlia presso la madre in Germania; tale richiesta (che è del tutto ragionevole) deve essere accolta.
Viene fatto divieto alla madre di disporre una variazione della collocazione residenziale della minore sulla base di una scelta individuale, dovendo l'eventuale trasferimento dalla Germania in un altro paese essere concordato previamente con il padre.
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di visita si ritiene che - in considerazione della distanza tra l'abitazione della minore e quella paterna - non possa essere previsto un protocollo a fine settimana alternati; inoltre, considerati i rapporti saltuari che si sono instaurati nel corso di questi ultimi anni, è necessario che i legami familiari riprendano con una certa gradualità.
Il convenuto, tuttavia, ha dichiarato di aver ripreso i rapporti con la figlia nell'estate in cui quest'ultima è rimasta presso l'abitazione della nonna paterna in Puglia (ove era stata lasciata dalla madre per un periodo).
Pertanto, si dispone quanto segue:
è fatto obbligo della madre di comunicare al padre l'indirizzo esatto ove risiede la minore ed il numero telefonico sia della minore che dell'abitazione ove la stessa risiede, in modo tale che possano immediatamente riprendere i contatti telefonici giornalieri tra padre e figlia;
la prossima estate la minore si recherà in Puglia presso l'abitazione della nonna paterna per la durata di almeno un mese ed il signor Di.Pe. potrà vedere la minore recandosi presso l'abitazione in questione; tenuto conto degli impegni lavorativi del convenuto, quest'ultimo comunicherà tempestivamente alla ricorrente il periodo in cui potrà andare in Puglia (e conseguentemente in cui la minore dovrà ivi recarsi);
ove la nonna paterna non potesse o volesse ospitare la nipote, il signor Di.Pe.si recherà in Germania durante l'estate presso la residenza della figlia e potrà (e dovrà) incontrarla giornalmente durante il periodo di permanenza (da comunicare alla madre, ma da decidere - per quanto riguarda la durata e la frequenza -unilateralmente da parte del convenuto, in base ai suoi impegni lavorativi ed economici);
successivamente (e quindi a partire dall'ottobre 2014) la minore si recherà presso l'abitazione paterna secondo il seguente protocollo:
- Durante le vacanze natalizie e pasquali (e durante eventuali periodi di festività superiori a quattro giorni previste nel calendario scolastico tedesco);
- Per almeno un mese - anche non continuativo - durante le vacanze estive; periodo che deve essere scelto dal padre e comunicato alla madre entro il 20 maggio di ogni anno;
Inoltre, il convenuto potrà vedere ed incontrare la figlia in qualsiasi occasione durante l'anno ove ritenga di recarsi personalmente in Germania; in tal caso il periodo di visita dovrà essere comunicato preventivamente alla madre e potrà avere durata anche di una settimana.
Il padre, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta, dovrà corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, la somma di Euro 250,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della minore, da concordare preventivamente tra i genitori ove superiori singolarmente ad Euro 150,00 e da provare mediante idonea documentazione.

Nessun assegno di mantenimento può essere disposto a favore della ricorrente, non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo.
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di divisione dei beni comuni, data la particolarità del rito e la necessità che vi sia il preventivo scioglimento della comunione tra i coniugi in conseguenza della separazione.
Le spese di lite vengono poste a carico della ricorrente, in considerazione della soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 140/2012, tenendo conto del valore della controversia e con riferimento ai valori medi; pertanto:
fase di studio: Euro 1.200,00
fase introduttiva: Euro 600,00
fase istruttoria: Euro 1.200,00
fase decisoria: Euro 1.500,00
totale Euro 4.500,00, oltre gli accessori di legge.

PQM

Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Addebita la separazione alla moglie;
2. dispone l'affido condiviso della figlia minore Nu. ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa della minore in Germania presso l'abitazione materna;
3. dispone che la madre comunichi al padre l'indirizzo esatto ove risiede la minore ed il numero telefonico sia della minore che dell'abitazione ove la stessa risiede, in modo tale che possano immediatamente riprendere i contatti telefonici giornalieri tra padre e figlia;
4. dispone che il diritto di visita da parte del padre venga esercitato secondo le seguenti modalità:
la prossima estate la minore si recherà in Puglia presso l'abitazione della nonna paterna per la durata di almeno un mese ed il signor Di.Pe. potrà vedere la minore recandosi presso l'abitazione in questione; tenuto conto degli impegni lavorativi del convenuto, quest'ultimo comunicherà tempestivamente alla ricorrente il periodo in cui potrà andare in Puglia (e conseguentemente in cui la minore dovrà ivi recarsi); ove la nonna paterna non potesse o volesse ospitare la nipote, il signor Di.Pe. si recherà in Germania durante l'estate presso la residenza della figlia e potrà (e dovrà) incontrarla giornalmente durante il periodo di permanenza (da comunicare alla madre, ma da decidere - per quanto riguarda la durata e la frequenza - unilateralmente da parte del convenuto, in base ai suoi impegni lavorativi ed economici); successivamente (e quindi a partire dall'ottobre 2014) la minore si recherà in Italia presso l'abitazione paterna secondo il seguente protocollo:
- Durante le vacanze natalizie e pasquali (e durante eventuali periodi di festività superiori a quattro giorni previste nel calendario scolastico tedesco);
- Per almeno un mese - anche non continuativo - durante le vacanze estive; periodo che deve essere scelto dal padre e comunicato alla madre entro il 20 maggio di ogni anno;
Inoltre, il convenuto potrà vedere ed incontrare la figlia in qualsiasi occasione durante l'anno ove ritenga di recarsi personalmente in Germania; in tal caso il periodo di visita dovrà essere comunicato preventivamente alla madre e potrà avere durata anche di una settimana;
Viene fatto divieto alla madre di disporre una variazione della collocazione residenziale della minore sulla base di una scelta individuale, dovendo l'eventuale trasferimento dalla Germania in un altro paese essere concordato previamente con il padre;
5. Dispone che DI.PE.MI.MA.PI. corrisponda a DI.MA.MI., entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di Euro 250,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente ove le stesse superino singolarmente l'importo di Euro 150,00;
6. Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
7. Condanna Mi.DI.MA. a rimborsare a Mi.Ma.Pi.Di.Pe. le spese di lite che liquida in Euro 4.500,00 per compensi oltre iva e cnpa.
Così deciso in Trento il 29 maggio 2014.
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2014.


 

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