Tributario
Accertamento - vendita di terreno - plusvalenza - onere della prova contraria - contribuente
In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, a seguito della rideterminazione in via induttiva del reddito da plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno,
incombe sul contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra prezzo incassato e valore di mercato. Qualora il soggetto accertato fornisca tale prova
contraria — i.e. gli estratti conto bancari dai quali emerge che la somma ricevuta a seguito della vendita corrisponde alla cifra dichiarata in atto — l’onere probatorio
tornerà a gravare in capo all’Amministrazione finanziaria. In tal caso, pertanto, sarà compito dell’Ufficio avvalorare la presunzione di occultamento di parte del corrispettivo,
pena la soccombenza in giudizio.
Commissione Tributaria Provinciale Milano Sez. 36 Sentenza N. 236/36/2011 del 08.07.2011