REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Caltanissetta, Sezione unica feriale, composto dai signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Angela Raffaella Latorre Giudice
dr. Calogero Domenico Cammarata Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2467/2012 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale
PROMOSSA DA
(A) RICORRENTE
CONTRO
(B) CONVENUTA

Svolgimento del processo

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l’assegnazione della casa coniugale al ricorrente, peraltro unico proprietario dell’immobile il quale paga mensilmente un mutuo ipotecario con scadenza prevista per l’anno 2029;
3) affidare congiuntamente ai genitori il figlio minore con residenza prevalente presso la madre e con facoltà del padre di incontrare e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà d’accordo tra le parti o, in mancanza, confermare in merito le disposizioni emanate dal sig. Presidente del Tribunale;
4) porre a carico del sig. (A) l’obbligo di versare, entro i primi cinque giorni di ogni mese, alla sig.ra (B) la somma di €300,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat) per il solo mantenimento del figlio minore atteso la indipendenza economica della convenuta in uno con la capacità economica del ricorrente il quale, peraltro, versa tale somma per il mantenimento del piccolo (C) già dalla data di allontanamento dalla casa coniugale da parte della convenuta.

Per la convenuta
Ordinare e disporre la separazione personale dei coniugi.
Assegnare la casa coniugale alla moglie affinché la abiti unitamente al figlio.
Disporre ed ordinare che il marito versi alla stessa a titolo di mantenimento una somma, che viene richiesta in misura non minore di €1.500,00 mensili da adeguare all’Istat annualmente, di certo proporzionata al tenore di vita sino ad oggi mantenuto dalla conve-nuta e rapportata ai notevoli redditi del marito.
Disporre ed ordinare che il marito versi alla moglie, quale mantenimento ed alimenti in favore del minore (C), la somma non minore di €600,00 mensili da adeguare all’Istat annualmente, date le accresciute esigenze dello stesso commisurate all’età adolescenziale.
Disporre l’affidamento congiunto del minore (C) ad entrambi i genitori e consentire che lo stesso abiti stabilmente con la madre nella casa coniugale.
Permettere che il padre possa tenere con sé lo stesso ogni qual volta lo voglia, e sempre con il suo espresso consenso, senza limitazione alcuna di tempo e di luogo se non quella legata agli impegni scolastici o ludici del minore che dovranno essere sempre garantiti; e ciò sia nell’arco della settimana così come per le festività natalizie e pasquali che saranno regolamentate di comune accordo tra i coniugi.
Ordinare e disporre che il padre provveda al pagamento di tutte le spese mediche, scolastiche e ludiche del minore qualora se ne ravvisasse la necessità, esonerando dalle stesse la ricorrente.
Pronunciare la separazione con addebito di colpa al marito e condannare lo stesso al pagamento delle spese legali ed a quanto di legge.

Motivazione

Ai sensi dell’art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata quando venga affermato – e si accerti – il verificarsi, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.
Ora, lo stesso esito negativo del tentativo di conciliazione dei coniugi (A)-(B), nonché il contenuto degli addebiti che la convenuta ha mosso al ricorrente, sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza di detti coniugi.
Deve quindi valutarsi se sussistano le condizioni per la pronuncia di addebito della separazione all’odierno ricorrente, pronuncia richiesta dalla convenuta in ragione della relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente medesimo.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che non è risultata provata la circostanza che detta relazione fosse esistente già prima dell’allontanamento della (B) dall’abitazione coniugale, né, quindi, che quel rapporto abbia avuto efficienza causale nel determinare il venir meno dell’affectio maritalis, giacché, nel corso del proprio interrogatorio formale (reso all’udienza del 25 marzo 2014) il ricorrente ha, sì, ammesso di vivere con un’altra donna, ma ha aggiunto che il rapporto ha avuto inizio dopo la separazione.
La domanda di addebito, di conseguenza, va respinta.

Quanto, adesso, alle statuizioni di carattere economico, si rileva che l’ordinanza presidenziale ha fissato in 500 euro mensili l’importo che il ricorrente è tenuto a versare alla convenuta a titolo di contributo al mantenimento della stessa e del figlio.
E in effetti, le dichiarazioni dei redditi del ricorrente indurrebbero a ritenere congruo detto importo, dal momento che per il periodo d’imposta del 2011 lo stesso ricorrente risulta titolare di un reddito complessivo di poco più di 32 mila euro, mentre in detta dichiarazione riferita all’anno 2010 sono indicati 12 mila euro.
E tuttavia, mette conto di evidenziare che, se-condo l’insegnamento della Corte Suprema, le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia (relativa a rapporti estranei al sistema tributario, quale quella) concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, sicché detto giudice può, nella sua valutazione discrezionale, fondare il proprio convincimento anche su ulteriori risultanze probatorie (Cass. 13592/06).
In altri termini, in tema di accertamento della capacità economica dei genitori ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli minori, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev’essere attribuito valore solo indiziario, giacché il giudice dispone, nella materia, di un ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia medesima; ciò consente dunque al giudice stesso di ancorare le proprie determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante e attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (Cass. 3905/11).

Orbene, rileva questo collegio che, in sede di interrogatorio formale, lo stesso ricorrente ha ammesso:
– di pagare un muto di circa 880 euro al mese per una casa;
– di pagare all’incirca altri 360 euro mensili per l’acquisto di un camper;
– di possedere due Rolex (pur aggiungendo – ma non provando – che uno gli è stato regalato dal pa-dre);
– di aver comprato una minicar al figlio, pagandola 11.300 euro «senza finanziamento»; sul punto, il ricorrente ha, sì, sostenuto che in quell’acquisto è stato aiutato dai propri genitori per circa 9.000 euro, ma non ha provato in alcun modo la fondatezza di tale deduzione (cosa che avrebbe potuto fare mediante l’esibizione, per esempio, di copia di un assegno a firma di uno dei genitori o di un bonifico bancario effettuato dagli stessi in suo favore e/o del rivenditore);
– che lo scorso anno si è recato con il figlio a Monza, in occasione del Gran Premio di Automobilismo; il ricorrente ha quindi aggiunto di non aver affrontato alcuna spesa dal momento che si trattava di un viaggio di lavoro, ma neanche in questo caso ha fornito al Tribunale validi elementi di prova (per esempio, un accredito per rimborso-spese oppure documenti che attestassero il pagamento diretto di viaggio, vitto e alloggio da parte di terzi soggetti) per dimostrare l’attendibilità delle proprie affermazioni.
Ora, quanto precede è indice del fatto che il ricorrente ha un tenore di vita senz’altro al di sopra di quello che potrebbe mantenere con i soli redditi dichiarati al Fisco, e dimostra altresì che il coniuge e il figlio del ricorrente mantenevano, anch’essi, un elevato stile di vita (essendo essi stessi beneficiari, in larga parte, degli acquisti e delle spese del loro congiunto).
Tale rilievo impone dunque l’aumento dell’assegno che il ricorrente è già tenuto a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa e del figlio, nella misura che appare congruo determinare in €1.000,00 al mese (500 euro in favore di ciascuno dei beneficiari); tale assegno andrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere da quello successivo alla pubblicazione di questa sentenza e andrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Vanno invece confermate le ulteriori statuizioni contenute nell’ordinanza presidenziale del 22 febbraio - 1° marzo 2013 (statuizioni relative all’affidamento del figlio minorenne, all’assegnazione della casa coniugale, ai tempi degli incontri tra il padre e il figlio, nonché al contributo dei genitori per le spese straordinarie da sostenere nell’interesse del figlio), non essendo emerse, nella fase a cognizione piena, ragioni che giustifichino una diversa decisione.
I rapporti tra le parti, infine, integrano i gravi ed eccezionali motivi perché sia disposta l’intera compensazione, tra le parti medesime, delle spese del giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (A), e (B), il cui matrimonio, celebrato il ____, è registrato al Comune di _______;
2) onera (A) di versare ad (B), a titolo di contributo al mantenimento di quest’ultima e del figlio minorenne, l’importo complessivo mensile di €1.000,00 (di cui €500,00 per ciascuno dei beneficiari) entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
3) conferma per il resto l’ordinanza presidenziale del 22 febbraio - 1° marzo 2013;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Sezione unica feriale del Tribunale di Caltanissetta, il 24 luglio 2014.
IL PRESIDENTE REL. EST.
Antonino Liberto Porracciolo
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.