REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
dott.ssa Vittoria Gabriele Presidente
dott.ssa Daniela Fedele Giudice
dott. Andrea Tinelli Giudice relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4880/2014 R.G. promossa da
R. C., in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore R. A. (avv.ti Orazio Esposito e Raffaele Marrocco)
ATTRICE
contro
T. F. (avv. Elena Alba Pagani)
CONVENUTO
con l’intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «dichiarazione giudiziale di paternità»

Svolgimento del processo

Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 1° ottobre 2015. Tali conclusioni sono da intendersi richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.

Motivazione

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L’attrice ha allegato di aver intrattenuto, nel 2012, una relazione more uxorio col sig. T. F., dalla quale, in data 12 giugno 2013, è nato A.
In ragione del diniego del sig. T. di riconoscere il piccolo A., nonostante l’espletamento in via stragiudiziale di un test genetico, l’attrice ha domandato la declaratoria giudiziale della paternità e il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del minore fino alla proposizione della domanda, per la somma di euro 2.858,50, riservandosi espressamente di agire in separato giudizio per la determinazione dell’assegno di mantenimento e per il rimborso delle ulteriori spese sostenute in favore del minore.
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda di accertamento della paternità e, di conseguenza, di quella di rimborso della metà delle spese sostenute.
È stata espletata indagine genetica affidata alla c.t.u. dott.ssa Nicoletta Cerri.
In sede di precisazione delle conclusioni, l’attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore dalla data della domanda in poi, con quantificazione rimessa al giudice; il convenuto si è opposto alla domanda, perché tardivamente formulata.
Scambiate le comparse conclusionali e le memorie di replica, nel corso delle quali, per la prima volta, il convenuto ha contestato la quantificazione delle spese sostenute dall’attrice, la causa viene ora in decisione per la sentenza definitiva.

2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.

3.
La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità può essere richiesta dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale (art. 273 comma 1 c.c.), dinanzi al Tribunale ordinario di residenza del convenuto (Cass. Civ., Sez. I, 4.10.2002, n. 14276), nelle forme della cognizione ordinaria ex artt. 163 e ss. c.p.c. (T. Milano, 29.4.2013).
Nel caso di specie, l’azione è stata correttamente incardinata, sia per quanto attiene al rito prescelto, sia per quanto attiene alla competenza, atteso che il convenuto risiede a Brescia.
L’oggetto dell’accertamento è il dato biologico della procreazione, che può essere verificato, in via ormai privilegiata, attraverso indagini ematologiche e genetiche sul DNA, le quali riescono a raggiungere una attendibilità pari o anche superiore al 99,9%.
La c.t.u., dott.ssa Nicoletta Cerri, ha concluso, senza contestazioni delle parti, nel senso che «relativamente al calcolo probabilistico, la percentuale di probabilità per cui F. T. può essere il padre biologico di A. R., è del 99,99999364%».
La prova della paternità può dunque dirsi raggiunta.

4.
La sentenza di accertamento della filiazione dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio nato fuori dal matrimonio i diritti che competono al figlio nato in costanza di matrimonio con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l’obbligo di rimborsare pro quota l’altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio (Cass. Civ., Sez. I, 17.12.2007, n. 26575).
La condanna al rimborso della quota del genitore che, prima della pronuncia, abbia provveduto integralmente al mantenimento della prole, presuppone la domanda di parte (Cass. Civ., Sez. I, 21.5.2014, n. 11211), che può essere proposta nel giudizio di accertamento della paternità o maternità, mentre l’esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello status (Cass. Civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17914).
Facendo applicazione dei principi richiamati alla fattispecie concreta, si ricava che la domanda di rimborso pro quota proposta da parte attrice è ammissibile – non essendo necessario, come sostenuto da parte convenuta, attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza e poi instaurare un separato giudizio di cognizione – ma può essere accolta limitatamente alle spese sostenute dalla nascita del minore fino alla proposizione della domanda.
La richiesta di rimborso delle spese successive, rispetto alle quali, peraltro, parte attrice aveva inizialmente fatto riserva espressa di proposizione di altro giudizio, è da considerare tardiva, poiché formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, senza che, peraltro, alcun parametro di quantificazione sia stato allegato.

Quanto al periodo pregresso – dalla nascita alla domanda – l’attrice ha prodotto documentazione degli esborsi sostenuti, che il convenuto non ha mai contestato, né sotto il profilo della quantità, né sotto quello della giustificazione causale, prima del deposito della comparsa conclusionale.
Ne deriva che, al momento della rimessione della causa in decisione, era maturata in favore dell’attrice, a norma dell’art. 115 comma 1 c.p.c., una relevatio ab onere probandi, che non può venire meno in sede di scritti conclusivi, in forza di una contestazione da ritenere senz’altro tardiva.
In definitiva, il convenuto deve essere condannato a rifondere all’attrice la somma di euro 2.858,50 (non sono riconosciuti interessi, non essendo stata proposta apposita domanda). L’esecutività della pronuncia di condanna, tuttavia, è subordinata al previo passaggio in giudicato del capo relativo all’accertamento della paternità.

5.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il costo della c.t.u. graverà definitivamente su parte convenuta, che, negando la paternità poi accertata, ne ha reso necessario l’espletamento.

PQM

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con l’intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che A. R., nato a C. il 12 giugno 2013, è figlio di F. T., nato a F. il 18 dicembre 1969;
2. condanna il convenuto a rimborsare all’attrice, per i titoli giuridici di cui alla motivazione, la somma di euro 2.858,50;
3. condanna il convenuto a rifondere all’attrice le spese di lite, che liquida in euro 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
4. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico di parte convenuta;
5. ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di C. di procedere all’annotazione della presente sentenza.
Cosi deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016.
Il giudice estensore
Andrea Tinelli
La Presidente
Pubblicata il 26.01.2016
Vittoria Gabriele


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.