REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’Appello di Brescia,
Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Donato Pianta Presidente
Dott. Antonietta Miglio Consigliere
Dott. Luciano Spina Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 582/08 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2008 e posta in decisione nella camera di consiglio del 10/07/2013
da
REZKOVA SARKA, IN PROPRIO E PER CONTO DEI FIGLI
BELOTTI MARCO E BELOTTI MICHELA , rappresentata e difesa
dall’ Avv. SALERNO VINCENZO, elettivamente domiciliata presso lo studio Avv. BASTIANI LUIGI, VIA MORETTO, 8 - BRESCIA
APPELLANTE
contro
WILLY AUTONOLEGGIO DI BELOTTI CRISTIAN & C. S.N.C. ,
IMMOBILIARE BELOTTI DI BELOTTI CRISTIAN E CLAUDIO,
DITTA INDIVIDUALE CLAUDIO BELOTTI S.D.F., BELOTTI GIGLIOLA SONIA, BELOTTI CLAUDIO, BELOTTI CRISTIAN, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti MINA ANDREA e MARCOLI NADIA, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in VIA SOLFERINO, 51 - BRESCIA.
APPELLATI

In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1119/07 in data 21-31 marzo 2007.

CONCLUSIONI
Dell’ appellante:
Nel merito:
in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda di accertamento della sussistenza di una s.d.f. fra i fratelli Vinicio, Claudio, Cristian e Gigliola Belotti, operante come ditta individuale "Belotti Claudio";
Accertare e dichiarare l'entità della partecipazione alla predetta società di fatto facente capo a Vinicio Belotti alla data di apertura della successione e, per l'effetto, condannare la anzidetta Società di fatto "Claudio Belotti" e, in via solidale con la stessa e tra di loro, i soci superstiti Sonia Gigliola Belotti, Claudio Belotti e Cristian Belotti, a liquidare in favore degli attori, quali eredi di Vinicio Belotti, il valore della predetta quota sociale di partecipazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In via istruttoria:
Si chiede che venga rinnovata o disposta CTU al fine di accertare l'effettiva entità della quota di spettanza del socio Vinicio Belotti in relazione alla s.d.f. apparentemente esercitata in forma individuale dalla "ditta Claudio Belotti" .
Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia, altresì, riesaminare tutta la documentazione e le allegazioni in punto di società di fatto acquisite nel giudizio di primo grado.
Ammettere la seguente documentazione che si indica con numerazione progressiva rispetto al fascicolo di primo grado:
Contratto n. 116/01/213 Banca Popolare di Cremona /Fratelli Belotti; 7) Polizza Vita Ras n. 007621090; 8) lettera Dott. Federico Pozzi Avv. Marcello Berlucchi del 15.11.2007 e relativo allegato di tre fogli; 9- 10) Polizze Vita Aurora Assicurazioni Kucerova Michaela; Artese Antonio; 11) Estratto conto Vinicio Belotti-Cristian Belotti dal 24.04.2001 al 15.06.2001 e dal 08.05.2001 al 22.11.01 e dal 04.07.2002 al 27.01.2003.
Ordinare ai seguenti istituti bancari: a) Banca di Credito Cooperativa del Basso Sebino - filiale di Capriolo (Brescia); b) Banca Popolare di Cremona - filiale di Capriolo; c) Banco di Brescia - filiale di Capriolo; d) San Paolo Imi S.p.A.- filiale di Capriolo; e) Bibop Carire S.p.A. - filiale di Palazzolo Sull'Oglio (Brescia); F) Banca Intesa S.p.A. - filiale di Palazzolo; g) Banco di Desio e della Brianza - filiale di Palazzolo; l'esibizione della documentazione contabile e bancaria facente capo ai conti correnti intestati ai sigg.ri Vinicio, Claudio, Cristian e Gigliola Belotti a decorrere dal 01.01.1999 al 17.08.2001;
Ordinare alla s.d.f. "Ditta individuale Claudio Belotti" l'esibizione di tutte le polizze assicurative contratte per il tramite del socio Vinicio Belotti dal 01.01.1999 sino alla data del 17.08.2001.
Ammettere prova per interpello dei sig.ri Belotti Claudio, Belotti Cristian e Belotti Gigliola, nonché per testi, sulle circostanze indicate in narrativa dal n. 5 al n. 13 nonché 17, 18, 19, 20, 21 e 24) come riportate in atto di appello, da intendersi preceduti dalle parole "Vero che".
Disporre ogni altro mezzo di prova ritenuto dalla Corte utile al fine della riforma della sentenza;
Testi indicati in atto di appello.

Con riserva occorrendo di deferire giuramento decisorio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IV A e CP A. Degli appellati:
Voglia l'On.le Corte d'Appello, ogni contraria istanze ed eccezione disattesa: In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell 'appello a fronte dell'intervenuta rinuncia alla domanda nel corso del giudizio di primo grado.
In subordine: accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità delle nuove eccezioni, deduzioni, istanze istruttorie e produzioni, effettuate dall'appellante, in ordine ai quali si è dichiarato di non accettare il contraddittorio, disponendo lo stralcio di queste ultime dal fascicolo di parte.
Nel merito e anche nella denegata ipoteso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari: rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1119/07, pubblicata in data 31.03.07.
Spese ed onorari rifusi.

In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie dedotte dall'appellante, per tutti i motivi indicati in premessa, solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice d'Appello decidesse di dare ingresso alle nuove prove richieste in sede d'appello, si richiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli indicati in comparsa di costituzione.

Svolgimento del processo

Sarka Rezkova, in proprio e per conto dei figli minori Marco e Michela Belotti, conveniva in giudizio Claudio Belotti, Cristian Belotti, Sonia Gigliola Belotti e le società "Willy Autonoleggio di Belotti Cristian & C. snc", "Belotti Gigliola Sonia & C. snc" e "s.d.f, Ditta individuale Claudio Belotti" ed esponeva che in data 17.8.2001 decedeva Vinicio Belotti, marito della Rezkova e padre di Marco e Michela Belotti; che alla data di apertura della successione il Belotti era titolare del 50% della società "Fratelli Belotti snc" (poi divenuta Willy Autonoleggio di Belotti Cristian & C. snc) e del 25% delle quote della "Belotti Gigliola & C. snc"; che la prima società operava quale distributore delle polizze della società assicurativa RAS; che il de cuius, quale coagente e produttore per conto della compagnia RAS, aveva provveduto a valorizzare la quota sociale di cui era titolare, procurando alla società di cui era socio un numero sempre maggiore di clienti; che la seconda società era una società immobiliare; che Virgilio Belotti, padre di Vinicio Belotti, era stato a suo tempo agente mandatario della compagnia SIAD Assicurazioni; che il mandato era stato successivamente conferito a Claudio Belotti; che l'attività assicurativa, svolta apparentemente dalla ditta Claudio Belotti, era stata, sino alla morte di Vinicio Belotti, svolta da una società di fatto i cui soci erano i quattro fratelli Belotti: Vinicio, Claudio, Cristian e Gigliola; che con la morte di Vinicio Belotti era sorto in capo ai suoi eredi il diritto di vedersi liquidate le tre partecipazioni sociali di cui il de cuius era titolare.
Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a liquidare il valore delle quote delle tre società di cui Vinicio Belotti era stato socio al tempo della morte.
I convenuti si costituivano in giudizio e contestavano che l'attività di impresa, apparentemente riconducibile alla ditta Belotti Claudio, fosse, in realtà, imputabile ad una società di fatto avente quali soci i fratelli Belotti. In via riconvenzionale chiedevano la condanna di Rezkova Sarka alla restituzione delle somme mutuatele successivamente alla morte del di lei marito.
I convenuti depositavano istanza di fissazione di udienza. Il giudice relatore ammetteva le prove testimoniali dedotte dai convenuti e volte a dimostrare che gli stessi avevano mutuato alla Rezkova le somme indicate nella comparsa di costituzione.
Con il medesimo provvedimento, il giudice rilevava che gli attori non avevano formulato istanze istruttorie tese a dimostrare la sussistenza della dedotta s.d.f. Nella comparsa conclusionale, depositata in data 29.3.2006, gli attori non riproponevano la domanda volta ad ottenere la liquidazione della quota della "s.d.f. Ditta individuale Claudio Belotti".
I convenuti al riguardo osservavano che la modifica della domanda era tardiva e quindi inammissibile.
Parte resistente insisteva affinché il Tribunale accertasse l'infondatezza della pretesa di parte attrice in relazione al vantato diritto alla liquidazione della partecipazione nella "s.d.f. Ditta individuale Claudio Belotti".
Il Tribunale, con ordinanza 29.3.2006, confermava il decreto del giudice relatore. Indi, veniva espletata c.t.u. volta a determinare il valore delle quote delle società "Willy Autonoleggio di Belotti Cristian & C. snc" e "Immobiliare Belotti di Belotti Cristian & Claudio snc".
Esperita la consulenza veniva escusso il testimone indicato dai convenuti ed esperito l'interrogatorio formale di Rezkova Sarka.
All'udienza del 18.1.2007 la causa veniva trattenuta in decisione il Tribunale di Brescia con sentenza n. 1119/07, in data 21-31.03.07, così provvedeva:
dichiarava che gli eredi di Vinicio Belotti avevano diritto alla liquidazione delle quote di partecipazione al capitale delle società "Fratelli Belotti S.n.c." (oggi "Willy Autonoleggio S.n.c.") e "Belotti Gigliola Sonia S.n.c." (oggi Immobiliare Belotti di Belotti Cristian. e Claudio snc) già facenti capo al de cuius, rappresentanti rispettivamente il 50% del capitale sociale della prima ed il 25% del capitale sociale della seconda; per l'effetto, condannava la società Willy Autonoleggio di Belotti Cristian & C. snc ed i soci superstiti a pagare agli attori la somma di € 133.776,97, oltre interessi legali dal 17.8.2001 al saldo; condannava altresì la società "Belotti Gigliola Sonia S.n.c." (oggi Immobiliare Belotti di Belotti Cristian e Claudio snc) a pagare agli attori la somma di € 157.998,83, oltre interessi legali dal 17.8.2001 al saldo; respingeva la domanda formulata dagli attori in relazione alla "società di fatto Ditta Individuale Claudio Belotti"; respingeva la domanda di maggior danno avanzata dagli eredi di Belottti Vinicio; respingeva la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e respinge la pretesa avanzata dai resistenti ex art 89 c.p.c.; condannava i convenuti in solido tra loro a rifondere a parte attrice le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u. e le spese di c.t.p. Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2008, Sarka Rezkova, e i figli Marco e Michela Belotti hanno interposto appello avverso la citata decisione, chiedendone la riforma relativamente al capo che ha respinto la domanda degli attori in ordine alla “società di fatto Ditta Individuale Claudio Bellotti”.
Si costituivano in giudizio gli appellati, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto per inammissibilità e/o improponibilità dell’appello a fronte dell’intervenuta rinuncia alla domanda nel corso di giudizio di primo grado; nonché per inammissibilità e tardività delle nuove eccezioni, deduzioni, istanze istruttorie produzioni effettuate dall’appellante e, da ultimo, per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza del tribunale di Brescia.
Esaurita la fase di trattazione, la causa, su istanza dei procuratori delle parti, è pervenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni del 3 aprile 2013 e la Corte ha assegnato i termini di legge per il deposito delle difese finali e si è riservata di deliberare dopo la scadenza dei termini stessi

Motivazione

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia con quattro motivi di gravame, con i quali, pur avendoli distinti per punti, censurano in definitiva l’errata ed insufficiente valutazione delle risultanze probatorie agli atti. Parte appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi presuntivi ed indiziari emergenti dai fatti di causa, e che con motivazione laconica si sarebbe limito a rigettare la domanda in ordine alla dedotta sussistenza della società di fatto fra i fratelli Belotti, limitandosi a motivare in ordine ad una asserita, quanto insussistente, insufficienza probatoria.
Avendo omesso gli attori in primo grado di formulare alcuna istanza probatoria in ordine a tale domanda di accertamento, con l’atto di impugnazione gli appellanti hanno offerto nuove mezzi istruttori e prove documentali asserendone l’ammissibilità ai sensi dell’articolo 345 c.p.c. in forza del loro requisito di novità ed indispensabilità, nonché per essere volte a provare circostanze di cui attori sono venuti a conoscenza solo dopo l’intervenuta sentenza di primo grado.
I motivi di appello possono essere esaminati unitariamente, avendo riguardo tutti l’unico capo della sentenza relativa al rigetto della domanda di accertamento della sussistenza di una società tra i convenuti-appellati e il de cuius degli appellanti.
Le doglianze vanno disattese.

Osserva la Corte che risulta corretta la motivazione del primo giudice che ha respinto la domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla sussistenza della società di fatto.
Come rettamente ha stabilito il Tribunale, non va sottovalutato che la proposizione della domanda è avvenuta in vigenza del cosiddetto rito societario e che gli attori nel corso del giudizio di primo grado erano decaduti dalla possibilità di formulare alcuna istanza probatoria in ordine a tale domanda di accertamento; né hanno depositato la nota di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 5/03. Nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado, pertanto, parte attrice non aveva offerto alcuna prova documentale né aveva chiesto l’ammissione di alcuna testimonianza dalla quale risultasse la
sussistenza della asserita società di fatto.

Al momento della formulazione dell’appello, l’articolo 345 c.p.c. vigente disponeva “non sono ammessi nuovi mezzi di prova salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Orbene ritiene il Collegio di non poter ammettere la prova richiesta dalla difesa di parte appellante ritenendola indispensabile, poiché questo potere di ammissione non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel precedente grado di giudizio a danno degli appellanti.
Questi ultimi, infatti non hanno dimostrato che tale preclusione maturata in primo grado sia stata determinata da causa ad essi non imputabile, limitandosi ad affermare che la propria richiesta istruttoria deriva semplicemente “dalla necessità di riparare alle inadempienze dei precedenti procuratori dell’attrice che inopinatamente non hanno formulato istanze istruttorie come giustamente rilevato dal collegio in sentenza”; né è stato dedotto alcunché in relazione al fatto che i documenti prodotti in appello siano stati scoperti dopo la sentenza di primo grado, limitandosi semplicemente ad ipotizzare tale circostanza.
In relazione ai predetti fatti oggetto di prova, la Corte rileva altresì che la prova richiesta non può neppure considerarsi “prova nuova”, ma semplicemente prova nella quale la parte è decaduta, dato che parte appellante non ha neppure dimostrato la propria impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi, che la parte aveva comunque l’onere di fornire nelle forme e nei tempi del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 19 agosto 2003,n. 12118; in senso conforme Cass. n. 27829/2009; Cass. n. 12792/2007). Infine, si rileva come le richieste di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio e di ordine di esibizione formulata da parte appellante non possono essere accolte da questa Corte, oltre perché tardive per i motivi di cui sopra, anche perché non rilevanti in forza del loro carattere meramente esplorativo.
In considerazione di quanto fin qui esposto, l’appello proposto da Rezkova Sarka, Bellotti Marco e Michela avverso la sentenza del Tribunale di Brescia deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte d’appello di Brescia, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa rigetta l’appello proposto da Rezkova Sarka, Bellotti Marco e Michela avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1119/97 in data 21-31 marzo 2007; condanna parte appellante alla refusione in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € complessivi € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Brescia il 10 luglio 2013


 

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