Motivazione

Il Presidente,
letti gli atti relativi al procedimento n.17829/2015 R.G.,
sciogliendo la riserva che precede;
ritenuta la ritualità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento (e del relativo decreto di fissazione dell'udienza) ai convenuti S.A., S.D. e S.N.;
ritenuto che non ricorrono le condizioni per disporre il chiesto accertamento tecnico preventivo diretto a verificare la sussistenza o meno e l'entità dei danni, le cause e i rimedi (con riferimento alle dedotte infiltrazioni di acqua nell'immobile sito in Linguaglossa, in via ____, di proprietà della ricorrente), in quanto appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito (Cass. n.496/86);
ritenuto invero che i fatti materiali (esistenza delle infiltrazioni di acqua, relativi danni, nonchè rimedi e costi necessari per l'eliminazione delle cause e degli effetti delle stesse infiltrazioni) dedotti a sostegno della proposta richiesta cautelare di istruzione preventiva (ed in funzione della promuovenda azione di risarcimento di danni in forma specifica e pecuniaria) possono essere probatoriamente accertati in ogni momento e nella giusta sede processuale di cognizione ordinaria (o di tutela cautelare anticipatoria ex art. 1172 c.c., in relazione all'eventuale pericolo di danno grave e prossimo), senza che il decorso del tempo possa di per sè pregiudicare irreversibilmente la genuinità, la completezza e l'utilità dell'attività istruttoria diretta alla valutazione dell'effettiva sussistenza o meno dei suddetti fatti materiali (non essendo stata allegata alcuna concreta e specifica ragione plausibilmente preclusiva della possibilità di accertare, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione o del processo cautelare anticipatorio, gli stessi fatti materiali; possibilità, questa, che non sembra impedita nè dalle pur probabili precipitazioni atmosferiche - direttamente operanti solo come fattore di aggravamento dell'entità dei danni - nè dalla prospettata esigenza di effettuare interventi di ripristino dei beni, in quanto il chiesto accertamento urgente della situazione dei luoghi può essere giustificato soltanto dal fine di prevenire il pericolo di dispersione della fonte di prova);
ritenuto che le spese processuali sostenute dai convenuti costituitisi (e da distrarsi in favore del loro difensore, in accoglimento della relativa istanza ex art. 93 c.p.c.) seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente;

PQM

Rigetta l'istanza ex art. 696 c.p.c. proposta da G.M. con ricorso depositato in data 16 novembre 2015;
condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei convenuti S.A., S.G., S.M.C. e S.S., delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli stessi compensi;
dispone la distrazione, in favore del difensore dei predetti convenuti, delle spese come sopra liquidate.
Catania 27 gennaio 2016
Il presidente
Dott. Giovanni Dipietro


 

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