REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
- ricorrente -
contro
D.L.M.R.A. rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso dagli Avvocati Russo Marco e Boria Pietro, elettivamente domiciliata in Roma via Giorgio Vasari n. 4 presso lo studio del secondo;
- controricorrente -
Avverso la sentenza n.65/2012 della C.T.C., di Napoli - Collegio n. 05 in data 13.12.2011, depositata il 16 gennaio 2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 05 marzo 2014, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.

Motivazione

Nel ricorso iscritto a R.G. n.11166/2012 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n.65/2012, pronunziata dalla CTC di Napoli, Collegio n.05 il 13.12.2011 e depositata il 16 gennaio 2012. Con tale decisione, la C.T.C, ha accolto l'appello di parte contribuente, ritenendo e dichiarando illegittimo l'avviso di accertamento, nella considerazione che, essendo l'originario contribuente e dante causa della ricorrente D.L. deceduto in epoca antecedente la notifica dell'avviso e, d'altronde, risultando l'Ufficio a conoscenza di tale evento, l'atto impositivo andava emesso e notificato agli eredi del defunto e non solo alla moglie D.L., i quali, oltretutto, avevano accettato l'eredità con il beneficio di inventario.
2- Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento nei confronti di R.F., coniuge della D.L., relativo ad IVA per l'anno 1983, è affidato ad un mezzo, con il quale la decisione di appello viene censurata, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, nonchè art. 1295 c.c..
3 - L'intimata, giusto controricorso, ha chiesto che, previa riunione del ricorso di che trattasi a quegli altri definiti con le sentenze n. 63 e 65 del 2012, tutte e tre le impugnazioni vengano rigettate.
4 - La preliminare richiesta di riunione non sembra da accogliere, tenuto conto che l'oggetto dei giudizi definiti con le decisioni n.63, 64 e 65 del 2012,è costituito dalle rettifiche IVA, operate a carico della ditta di cui era titolare l'Agente di commercio R. F., per la contestata omessa fatturazione di operazioni imponibili, in diversi anni d'imposta (1981, 1982 e 1983).

5 - La questione posta dal mezzo va esaminata tenendo conto del principio secondo cui "Per l'avviso di accertamento intestato e diretto ad un contribuente deceduto, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 stabilisce che gli eredi del contribuente hanno l'obbligo di comunicare il decesso del loro dante causa e il nominativo di tutti gli aventi causa, in modo che gli Uffici finanziari possano azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del "de cujus". Se tale comunicazione è stata eseguita, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato; se, invece, tale comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta. Il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perchè relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento (Cass. n.10659/2003, n. 11447/2002, n. 3865/2001).
Va, altresì, considerato che "In caso di successione "mortis causa" di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento "pro quota" dell'originario debito del "de cuius" fra gli aventi causa, con la conseguenza che - al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, nè in primo grado, nè nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause (Cass. n. 785/1998, n. 6040/1984). Va, ancora, rilevato che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di comunicazione previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 2, è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente: pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l'avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l'atto al dante causa e notificarlo presso l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente; tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso, presuppone tuttavia che l'Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge" (Cass. n. 12886/2007, n. 26124/2007, n. 8272/2006).

6 - Data la delineata realtà processuale, sulla base dei citati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio e di respingere il ricorso, per manifesta infondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte, Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte ed i richiamati principi e che, alla relativa stregua, il ricorso è a ritenersi infondato e va rigettato;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemilacinquecento di cui Euro duemilatrecento per onorario ed Euro duecento per spese vive, oltre accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.