TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale di Catanzaro - Sezione specializzata in materia di imprese- in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Giovanna GIOIA;
sul ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 10.10.2013, procedimento iscritto al n.____ del R.G.A.C. dell'anno 2013;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del ____;
sentite le parti e visti gli atti e i documenti di causa;

Motivazione

OSSERVA E RILEVA
1. La domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agtre.
Affinchè il giudice possa scendere a conoscere del merito di una controversia è nccessaria la sussistenza della condizione dell'azione, di cui all'art. 100 cp.c., che ricorre quando il processo è l'unico mezzo per ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (sub specie di accertamento di una situazione giuridica o rimozione di uno stato di incertezza intorno a un diritto) ovvero, in negativo, per evitare un danno ingiusto (discendente dalla lesione di un diritto).
Per antico e consolidato insegnamento dottrinale, oltre che giurisprudenziale (ex plurimis, Cass.. SU, 10 agosto 2000, n. 5659, l'interesse dev'essere: giuridico, ossia legato a una specifica posizione soggettiva legittima e meritevole di tutela; attuale, Cioè esistente al momento della proposizione della domanda e persistente fino alla pronuncia della decisione; e concreto, ossia discendente da un pregiudizio effettivo e non meramente ipotetico ed eventuale, che può essere scongiurato solo con l'internento dell'autorità giudiziaria.
Nel caso di specie, l'interesse manca sia sotto il profilo della sussistenza al momento dell'instaurazione del giudizio, sia con riferimento alla sua permanenza nell'arco del processo.
Infatti, il ricorrente chiede che questo Tribunale consenta all'istante l'accesso e l'estrazione di copia
di un copioso compendio di documenti sociali
(per la cui precisa indicazione si fa doveroso rinvio agli atti di parte ricorrente) e, per l'effetto, ingiunga alla società resistente di mantenere adeguato contegno collaborativo, e tanto al fine di poter esercitare il potere di controllo sulla gestione imprenditoriale da parte del socio non amministratore. Sotto questo profilo, va evidenziato che il ricorrente ha agito, dapprima, al fine di far valere le prerogative, di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., poichè all'epoca dell'atto introduttivo la resistente era costituita in società a responsabilita limitata; e, successivamente, a seguito della trasformazione dell'ente in società per azioni deciso con delibera del 25.11.2013, al fine di valutare la possibilità di attivare il potere di denuncia, di cui all'art. 2409 c.c.
Orbene, al margine della descritta vicenda esistenziale della società, che assume, ai fini della decisione, una valenza eminentemente qualificatoria della causa petendi, si diceva che l'azione manca di interesse sotto due punti di vista, il primo dei quali consiste nell'assenza di lesione dei poteri partecipativi del socio. Infatti, per come emerge da inequivoche prove documentali versate in atti, alla data in cui è stato notificato il ricorso (il 28.10.2013), fra il Sig.____ (all'epoca ancora socio) e la _____ (all'epoca ancora s.r.l.) era in essere un carteggio, nel quale la società convenuta aveva palesato la propria disponibilità a consentire l'accesso agli atti da parte del richiedente (vedasi la missiva della _____ del 4.10.2013), volontà che si sarebbe successivamente concretizzata in due incontri finalizzati all'avvio della laboriosa attività ricognitiva, tenutisi il 30.10.2013 e l'11.11.2013 e dei quali è rimasta traccia nei verbali prodotti dalle parti.
Rebus sic stantibus, l'interesse ad agire - perdipiù in via d'urgenza - non può dirsi concreto, né attuale, poichè il ricorrente non può lamentare nessuna lesione alle proprie prerogative sociali.
Sotto altro punto di vista, l'interesse ad agire ha comunque cessato di esistere, poichè l'odierno istante, il 2.12.2013, ha notificato all'attuale avversaria processuale il proprio recesso dalla compagine sociale.
Va da sè che, cessata la qualità di socio (ossia la posizione soggettiva, lo status, che sorregge i poteri di partecipazione gestionale dell'imprenditore associato), l'interesse vantato dal ricorrente cessa di essere giuridico, oltre che attuale. Nè si comprendono, invero, le controdeduzioni della difesa dell'_____, che mirano a risospingere in avanti, rispetto alla comunicazione del recesso, gli effetti della risoluzione unilaterale del contratto associativo. Infatti, sotto questo riguardo, giova ricordare, con Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2004, n. 5548, che “il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria... non è suscettibile di revoca nè può essere subordinato a condizioni che ne rendano incerti gli effetti nel tempo”.

2. Quanto sopra detto evidenzia il carattere palesemente temerario della lite, rilevato ex officio da questo Giudice, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., attesa la piena “coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute” (Cass. civ., 6 luglio 2003, n. 9060), da parte del Sig.____, e cioè la consapevolezza dell'assenza di qualsivoglia lesione al proprio diritto di visione e controllo sui documenti gestionali e contabili dell'azienda, colpa che è stata ulteriormente aggravata dal contegno processuale mantenuto dal ricorrente, che ha seguitato ad oltranza nella richiesta di riconoscimento di un diritto inesistente ab origine, nonostante in corso di causa fosse venuta meno, per volontà del medesimo titolare, anche lo status socii che qualificava la domanda. Tanto premesso, si ritiene di giustizia quantificare in euro 2.000,00 la somma dovuta alla controparte a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate in € 2.400,00, oltre accessori di legge.

PQM

Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
Condanna ______ al pagamento delle spese processuali per € 2.400,00, più Iva e Cpa;
Condanna _____ al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria.
Si comunichi.
Catanzaro, 25 febbraio 2014.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Gioia
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t., dott. Romano Gallo.
Depositato in cancelleria il 26.02.2014


 

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