REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Il Giudice dott. Fulvio Vallillo addetto alla VII sezione civile ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 3797/2010
TRA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO soc. coop per azioni elettivamente domiciliata in Roma piazza Mazzini n. 27 presso lo studio dell'avv.to Francesco Mainetti che la difende con procura in atti – attrice -
E
B. Al.
B. A.
- contumaci convenuti -
CONDOMINIO DI VIA _______ elettivamente domiciliato in Roma via Lucrezio Caro n. 50 presso lo studio dell'avv.to Daniele Cirulli che lo difende con procura in atti – intervenuto -
OGGETTO: accettazione dell'eredità

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la BANCA POPOLARE DI SONDRIO, in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma B. Al. e B. A., chiedendo che fosse accertata e dichiarata previa apertura della successione del loro genitore B. M., deceduto a Roma il 14 lug1io 2001, l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte della sola B. Al., con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda deduceva che il defunto B. M. aveva acquistato dalla FONDAZIONE ____, con atto per notar Intersimone del 1° marzo 2001, l'appartamento sito a Roma in via ____ con annesso posto auto n.3, appartamento caduto nell'asse ereditario, come da relazione notarile in atti, accollandosene la quota di mutuo gravante sull'immobile.
Precisava che: a) dopo il decesso di B. M. aveva notificato a B. Al. che appariva essere l'unica erede, un precetto di pagamento per le rate di mutuo non corrisposte, a seguito del quale la debitrice aveva versato un acconto di Euro 10.000,00= ed aveva concordato un piano di rientro, poi non rispettato; b) atteso l'inadempimento della B., aveva promosso contro la stessa una procedura immobiliare, sospesa dal Giudice dell'esecuzione, non risultando trascritta la successione del defunto in capo a B. Al.
I convenuti non si costituivano in giudizio e, risultando rituale la notifica della citazione, erano dichiarati contumaci.
Interveniva volontariamente nel presente giudizio il CONDOMINIO DI _____, avendo interesse all'accertamento giudiziale della tacita accettazione dell'eredità da parte di B. Al. per essere creditore nei confronti di quest'ultima per oneri condominiali non pagati.
La causa, con la prodotta documentazione acquisita agli atti, era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 27 settembre 2013, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivazione

La domanda attrice va accolta nei confronti della convenuta B. Al.
Risulta infatti, dalla documentazione prodotta dalla BANCA e dal CONDOMINIO che la B. ha compiuto una serie di atti che "presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede".
Ed invero, la convenuta ha posto in essere i seguenti comportamenti: a) dopo la morte del padre, ha sempre gestito ed occupato l'immobile di via ______, gravato di mutuo, pagandone le rate; b) ha concesso in locazione l'immobile, riscuotendone l'affitto; c) ha transatto con la Banca una regolamentazione del debito (anche se poi non ha rispettato l'accordo), versando un acconto; d) ha corrisposto gli oneri condominiali, ha partecipato alle assemblee condominiali, contestando talora le imputazioni di spesa ed i piani di riparto, nonchè ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nell'interesse del CONDOMINIO intervenuto.
Ritiene il Tribunale che tali atti posti in essere dalla convenuta non possano considerarsi come soli atti gestori di natura meramente conservativa che il chiamato all'eredità è abilitato a compiere anche prima dell'accettazione, espressa o tacita che sia, ai sensi dell'art. 460 c.c.
E' pur vero che il chiamato all'eredità, ancor prima dell'accettazione, può compiere atti di amministrazione, ma deve trattarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 460 c.c. di "amministrazione temporanea".
Ora, non può considerarsi "amministrazione temporanea" quella che conduce la B. dalla morte del padre avvenuta nel lontano 14 luglio 2001, consistente, come da documentazione in atti, nella concessione in locazione dell'appartamento, nella riscossione dei fitti, nel pagamento degli oneri condominiali, nella partecipazione attiva alle relative assemblee, nel pagamento delle rate di mutuo e nella sottoscrizione di accordi transattivi (Cass. 27 agosto 2012 n. 14666).
La convenuta ha dichiarato, peraltro, nell'atto di opposizione al precetto (v. doc. n. 11) che "l'odierna istante è certamente erede ma non è l'unica verso cui poteva devolversi l'eredità", deducendo, a sostegno dell'opposizione stessa, non l'insussistenza della sua qualità di erede, bensì vizi formali della notifica del titolo e del precetto.
Siffatta opposizione va considerata come ulteriore prova della manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità (Cass. 3 settembre 2007 n. 18534): "in tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 c. c.), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario. Quando però detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede".
Ugualmente dicasi quanto al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del Condominio nei confronti di B. Al., atteso che quest'ultima l'ha opposto, non negando la sua qualità di erede, ma per imputazioni di spese asseritamente non dovute.
La domanda attrice va invece rigettata nei confronti di B. A., in difetto di prova in merito alla manifestazione tacita della volontà di accettazione dell'eredità.
Sussistono giusti motivi per compensate le spese di giudizio, avuto riguardo alla contumacia dei convenuti B. ed alla particolare natura della controversia.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede;
- dichiara aperta la successione di M. B., nato a Roma l'11 giugno 1926 e quivi deceduto il 14 luglio 2001;
- dichiara che Al. B., nata a Roma il 19 dicembre 1956, ha accettato tacitamente l'eredità del defunto genitore, avendo la stessa compiuto con riguardo all'immobile di via ____, caduto nell'asse ereditario unitamente al posto-auto esterno distinto con il n. 3 in confine con lo spazio di manovra ed alla cantina distinta con il n. 10 sita al piano cantine in confine con il corridoio di accesso, atti manifestanti la volontà di accettazione;
- ordina al Conservatore dei RR.II. di Roma di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da sua responsabilità.
- sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Roma, 10 febbraio 2014
Depositato in cancelleria il 15/02/2014


 

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