REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, nella persona del Dott.ssa Isa Antonietta Salerno ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Nr. 251/2013 R.G.A.C. promossa
Da
B. B., residente in _____, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti _________ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in _______ -attrice-
Contro
P. An., residente in Arezzo (AR), __________ -convenuto contumace-

CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare che il Signor An. P. è erede del Signor Au. P. e per l'effetto emettere sentenza dichiarativa della qualità di erede del Signor An. P. nei confronti dell'eredità di Au. P.
Con vittoria dei compensi legali.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 14.01.13, la Signora B. B. conveniva in giudizio il Signor An. P. per sentir accertare l'avvenuta accettazione ope legis dell'eredita del padre Signor P. Au. in quanto in possesso dei beni sia mobili che immobili dello stesso dal momento del decesso.
Alla prima udienza del 14.05.13 nessuno si costituiva per il Signor P. An. e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente, mentre il convenuto pur ritualmente intimato non si presentava per rendere interrogatorio formale e non adduceva alcun legittimo impedimento.
All'udienza del 31.01.14, l'attrice precisava le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.

Motivazione

B. B. ha introdotto il presente giudizio affinché venisse accertata la qualità di erede di P. An. rispetto al padre di quest'ultimo P. Au.
Ciò in quanto l'attrice assumeva di essere creditrice nei confronti del convenuto, a causa del mancato pagamento di quanto dovuto per il mantenimento del figlio minore A. P. della somma di € 300,00/mensili a decorrere dal mese di giugno 2011 - € 6.000,00 a gennaio 2013- in forza di Ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, procedimento n. r.g. ____ del 18.07.11 depositata il 19.07.11, notificata in data 22.08.11.
L'attrice assumeva inoltre di avere notificato a P. An. atto di precetto per la somma complessiva di € 4.684,74 (Doc.2) e che il medesimo risultava proprietario per 4/6 dell'immobile sito in Arezzo, Via _______ per successione per causa morte del Signor P. Au.
L'attrice esponeva poi di aver depositato istanza di vendita del predetto bene, il Giudice delle Esecuzioni, osservato che il debitore esecutato non risultava aver espressamente accettato l'eredita, aveva concesso termine per instaurare un giudizio di cognizione finalizzato all'emissione di una sentenza dichiarativa della qualità di erede del Signor An. P.

Orbene dall'analisi complessiva della documentazione versata in atti da parte attrice si ricava la fondatezza della domanda.
Dal Doc. 4 del fascicolo di parte attrice si evince infatti che P. An. risulta avere abitato nell'immobile in oggetto fin dal 11.02.99 e quanto meno fino al 17.12.12 (momento in cui è stato emesso il certificato anagrafico). Dal doc. 5 bis si deduce che P. Au. è deceduto in data 3 giugno 2011 e che dunque in tale data il convenuto si trovava nel possesso dei beni del de cuius essendo residente presso l'immobile stesso.
Non risulta inoltre che al momento dell'apertura della successione e nei tre mesi successivi il convenuto abbia provveduto a redigere alcun inventario permanendo però nel possesso dell'immobile di proprietà del de cuius Risulta poi documentalmente provato che P. An. ha continuato a mantenere il possesso dell'immobile in quanto come risulta dal doc. 6 (fascicolo parte attrice) lo stesso ha ricevuto personalmente la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare per l'immobile in oggetto presso l'immobile medesimo.
Parimenti anche in data 21.06.2011 (Doc.7), in data 22.08.2011 e in data 02.11.2011 (Doc.8) e da ultimo in data 04.10.2012 (Doc.9) il Signor P. ha ricevuto, personalmente presso l'immobile oggetto di pignoramento le notifiche di atti giudiziari.
Emerge inoltre che presso la Conservatoria dei registri immobiliari (Doc.3) così come all'Agenzia delle Entrate (Doc.13) è stata registrata la successione del Signor Au. P. e, a seguito di detta successione, risulta che il Signor An. P.ha ereditato una parte dell'immobile di Arezzo, ______.
A ciò deve aggiungersi che il convenuto pur ritualmente intimato, non si è presentato per rendere interrogatorio e non ha addotto alcun legittimo impedimento.

Quanto sopra descritto consente di ritenere che il convenuto abbia tacitamente accettato l'eredita del padre P. Au. tra i cui beni risulta essere ricompreso l'immobile in oggetto.
Ciò alla luce dell'art. 485 cod.civ. il quale stabilisce che il chiamato all‘eredità che è nel possesso dei beni ereditari, indipendentemente dal compimento della dichiarazione di accettazione, è tenuto ad effettuare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione.
Tale articolo prosegue statuendo che trascorso il termine dei tre mesi senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità si considera erede puro e semplice.

Nel caso di specie accertato dunque che il convenuto si trovava nel possesso dei beni ereditari al momento della chiamata all'eredità e verificato che non risulta la redazione di alcun inventario da parte del convenuto stesso, deve ritenersi accertata la quailtà di erede in capo al convenuto in ordine ai beni di proprietà di P. Au.

PQM

II Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di usucapione promossa da B. B. nei confronti di P. An. contrariis reiectis, cosi provvede:
dichiara che il An. P. è erede di Au. P. in forza di accettazione tacita dell'eredita ex art.485 cc
Condanna il convenuto P. An. al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida in euro 2.250,00 per compensi, oltre Iva e Cap se dovuti
Cosi deciso in Arezzo, li 9 giugno 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.