IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Aldo Criscuolo Presidente
dott.ssa Loredana Giglio Giudice
dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta dal giudice relatore all’udienza del 5 febbraio 2014 nel procedimento ex art. 3 Legge 10 dicembre 2012 n. 219 e art. 38 disp. att. c.c, iscritto al n. _____ R.G., promosso da:
(A) -Ricorrente-
Contro
(B) -Resistente-

Svolgimento del processo

Che nel ricorso, depositato il 10.07.13 (A) ha esposto: che dalla relazione sentimentale con (B) è nata, nel 2008, la figlia _____ e che, conclusa la relazione ed anche la convivenza in Roma, nel novembre 2011, le parti avevano raggiunto un accordo riguardo alle condizioni concernenti l’affidamento ed il mantenimento, prevedendo in particolare l’affidamento condiviso con abitazione prevalente presso la madre a _____ ed un assegno mensile di contributo al mantenimento in capo al (B) di €. 630,00; che le dette condizioni però si erano dimostrate del tutto inadeguate perché non rispondenti alle reali necessità della piccola e svincolate dai rispettivi redditi e patrimoni; che, in particolare, il detto accordo era stato raggiunto in un momento in cui le condizioni di salute della ricorrente erano particolarmente delicate, tanto che poco dopo la stessa aveva dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico e ad un ciclo di chemioterapia e, per altro, in una situazione di ignoranza del reddito realmente percepito dell’ex compagno, Top manager Internazionale dell’Enel Roma, che non le aveva mai reso noti i propri elevatissimi guadagni; che la ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo un aumento dell’assegno di mantenimento da €. 630,00 ad €. 3.000,00, con onere di rimborso del 100% delle spese straordinarie ed esclusione del previo accordo se mediche e/o scolastiche, ed ha chiesto escludersi in capo a sé la possibilità di dover accompagnare a Roma la figlia per consentire al padre l’esercizio del diritto di visita;
che (B), costituitosi per chiedere il rigetto del ricorso, ha eccepito l’inammissibilità della richiesta di aumento, per non essere intervenuto, nel breve periodo di tempo intercorso dal momento dell’accordo, alcun mutamento delle circostanze in quella sede accertate e valutate; ha rilevato che non solo non vi era stato alcun incremento nella propria situazione patrimoniale - certamente nota alla ricorrente anche alla luce del fatto che l’accordo era stato raggiunto in esito a trattative intercorse a mezzo dei rispettivi legali e previa esibizione della documentazione reddituale - ma erano inoltre migliorate le condizioni economiche della ricorrente, che aveva ricevuto un cospicuo lascito testamentario; che comunque la (A) è persona appartenente a famiglia benestante, titolare di quota di partecipazione nella società di famiglia (a sua volta proprietaria di una importante villa di altri immobili di prestigio), oltre che di diversi conti correnti;
che all’udienza del 5.02.14, tentata la conciliazione tra le parti ed autorizzato lo scambio di memorie difensive, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;

Motivazione

Va premesso che il presente procedimento rientra nell’ambito delineato dalla Legge 10 dicembre 2012 n. 219 che, perseguendo il dichiarato obiettivo di eliminare definitivamente ogni disparità di trattamento tra figli nati dal matrimonio e figli naturali ha, tra l’altro, devoluto alla competenza del Tribunale ordinario, e non più al Tribunale per i minorenni, anche per i provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento.
Nel merito, la modifica degli accordi sottoscritti tra le parti nel giugno dell’anno 2011, ratificati dal Tribunale per i Minorenni con decreto del 14/25.10.11, è chiesta dalla (A) sull’assunto che ella, al momento della sottoscrizione, si trovava in una condizione di debolezza per via delle proprie condizioni di salute, che avevano la priorità su ogni altra considerazione, e senza essere a conoscenza di quali fosse lo stipendio effettivo percepito dal (B).
Sul punto, non può, il Collegio, non evidenziare come la richiesta di modifica dell’assegno di mantenimento del figlio naturale concordato tra le parti soggiaccia necessariamente alla regola generale – già, come noto, valevole per le modifiche delle condizioni di separazione, di divorzio e dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi – che impone alla parte che la chieda di dedurre e comprovare la sopravvenienza di fatti nuovi o comunque mutati, tali da rendere necessaria una rivisitazione dell’assetto vigente. E’ fin troppo evidente, infatti, che ove così non fosse si finirebbe per creare un’ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali, ove i secondi, ai cui genitori si consentisse di chiedere a piacimento la revisione delle statuizioni in ordine all’affido ed al mantenimento, verrebbero trattati ingiustificatamente in modo diverso dai primi, ai cui genitori si imponessero più stringenti presupposti ai fini delle richieste di modifica.
Ed allora, i fatti sui quali si può fondare la richiesta di modifica delle statuizioni inerenti alla gestione, organizzativa ed economica, del figlio naturale devono integrare una modifica delle situazioni di fatto sussistenti al momento dell’accordo (o del provvedimento giudiziale) o costituire fatti non dedotti perché incolpevolmente non conosciuti, gravando in tal caso sul richiedente l’onere di provare il momento in cui ha avuto conoscenza del fatto anteriore.
Per altro, secondo una interpretazione più restrittiva, nessun tipo di fatto anteriore, qualunque sia il motivo per cui non fu preso in considerazione, legittimerebbe la richiesta di modifica (In altri termini i detti accordi non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione, ma unicamente in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali le parti avevano stabilito le condizioni della separazione. Del tutto estranei a tale ambito sono dunque i fatti preesistenti alla regolamentazione pattizia della separazione, non presi in considerazione, per qualsiasi motivo, in quella sede; in Cass. n. 11488/08).

Nel nostro caso, la ricorrente ha posto a fondamento della richiesta di modifica fatti certamente preesistenti al momento dell’accordo ma che, a suo dire, non le erano noti; non deduce però, come pure era suo onere, quando e come sarebbe venuta a conoscenza dell’esatto reddito percepito dal (B), limitandosi a riferire di essere solo di recente venuta a conoscenze del fatto.
Ora, pur tralasciando ogni considerazione in ordine a quanto appaia al Collegio francamente poco credibile che la (A), dopo tre anni di convivenza con il (B) nella sua casa romana, non fosse a conoscenza di quale fosse l’incarico da lui rivestito all’interno dell’Enel e quale fosse il suo stipendio mensile o, comunque, la consistenza economica delle sue entrate, vi è che, pur ammettendo che le dette circostanze le fossero sconosciute, non sarebbe egualmente integrata la non incolpevole conoscenza; in altri termini, sarebbe stato suo preciso onere, al momento dell’accordo, pretendere l’ostensione della documentazione reddituale dell’ex compagno e costituirebbe comportamento colpevole non utilmente deducibile nella presente sede il non averlo fatto.
Né appaiono utili nel senso auspicato dalla ricorrente le deduzioni in ordine alle preoccupazioni di salute che la assorbivano all’epoca dell’accordo; le dette circostanze, se non dedotte con le forme processuali proprie sub specie di vizi del consenso, non rilevano nella presente sede.
Per tali ragioni e nella superfluità di ogni considerazione attinente al merito, non può che concludersi per il rigetto del ricorso.
Le spese, tenuto conto della natura della controversia e della condotta processuale delle parti, devono essere compensate.

PQM

Visto l’art. 3 Legge 10 dicembre 2012 n. 219 e l’art. 38 disp. att. c.c.;
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014.
Il Giudice relatore
Ilenia Miccichè Il Presidente
Aldo Criscuolo
Depositato il 17 febbraio 2014


 

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