Decreto 22 marzo - 7 maggio 2012
(Presidente La Monica, relatore Poppa)

Motivazione

premesso
che i reclamanti hanno impugnato il decreto col quale il Tribunale per i minorenni di Milano in data ______ li ha dichiarati non idonei all'adozione di uno o più minori stranieri, motivando tale decisione con riferimento alla condizione di grande vulnerabilità in cui si trova il nucleo familiare, dovendo i coniugi affrontare la complessità costituita dalla crescita del proprio figlio naturale, nato nel 2006, affetto da sindrome di Dravet
che sono intervenute nel presente giudizio di reclamo le associazioni LEDHA – Lega per i diritti delle pesone con disabilità – e ELO – Epilessia Lombardia Onlus

rilevato
preliminarmente che gli atti di intervento di dette associazioni sono stati dalle stesse inquadrati nella cornice normativa degli articoli 344 e 404 c.p.c. E che, in base a tali disposizioni, le associazioni intervengono a sostegno del reclamo presentato dai coniugi ____ e chiedono, previa declaratoria di legittimità degli interventi, di revocare il decreto impugnato, dichiarando l'idoneità dei reclamanti ad adottare uno o più minori stranieri
che entrambe le intervenienti documentano di essere iscritte nel registro definito con Decreto Ministeriale del 30 aprile 2008 e di far quindi parte delle associazioni cui l'articolo 4 della legge 67/2006 riconosce, nei limiti dalla norma indicati, legittimazione ad agire, e che la LEDHA richiama, nella premessa dell'atto, specificamente la legittimazione ad agire riconosciuta dal comma 3 del predetto articolo 4
che il riferimento a tale previsione – concernente la riconosciuta legittimazione ad agire alle associazioni in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo – non appare pertinente al caso di specie in cui l'asserita discriminazione non concerne un numero indeterminato di soggetti, o soggetti di difficile identificazione, e non è comunque prospettata in modo tale da assumere una portata collettiva (se non nei termini in cui può esserlo ogni discriminazione che attiene a stati e qualità delle persone)
che, peraltro, l'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 67/2006, attribuisce legittimazione ad agire alle associazioni individuate col richiamato decreto Ministeriale in relazione ad ambiti processuali in tutto differenti da quello del presente giudizio

ritenuto
che, ai fini dell'ammissibilità degli interventi, non si profilerebbe comunque utile argomentare in ordine alla discussa possibilità che la verifica della sussistenza della legittimazione in capo ad enti esponenziali di interessi collettivi sia effettuata dal giudice in base a concreti indici di rappresentatività; dovendo in ogni caso la valutazione della ammissibilità degli interventi misurarsi con la fase di gravame in cui gli stessi risultano svolti e, quindi, con la regola posta dall'articolo 344 c.p.c.
che, ai sensi di tale norma, l'intervento in appello – normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (l'art. 111 cod. proc. civ.) - è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c., apprestanto l'articolo 344 c.p.c. uno strumento di tutela anticipata offerto a coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo avverso la sentenza, al fine di consentire ai medesimi di far valere le loro ragioni ancor prima che sia emessa quella sentenza che potrebbe pregiudicarle (Cass. 29766/2011)
che, secondo costante giurisprudenza della Corte di legittimità, la tutela di cui all'articolo 404, comma 1, c.p.c. è ammessa a favore del terzo che faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie, e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello (Cass. 5476/04 e richiami in essa contenuti)
che quindi l'intervento in appello è ammissibile soltanto nel caso in cui l'interventore rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo e non anche quando l'intervento sia qualificabile come adesivo, avendo luogo per la prima volta in sede di gravame (Cass. 12114/06 e richiami)
che l'intervento svolto nel presente giudizio impugnatorio dalle associazioni, pur tenendo in debito conto la natura di volontaria giurisdizione di questo procedimento, non è qualificabile come intervento principale, in quanto, prescindendo dalla posizione della quale le stesse associazioni possono essere titolari, in questa sede le intervenienti non hanno allegato la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata dal decreto del Tribunale per i minorenni, ma hanno argomentato "...a sostegno..." della impugnazione dei coniugi ____, per porsi al riparo da un pregiudizio (solo implicitamente dedotto) indiretto e mediato, derivante da una possibile conferma della decisione impugnata, ritenuta lesiva dei diritti la cui promozione e difesa le associazioni, per statuto, perseguono
che, pertanto, il loro intervento, così come prospettato, non può che essere qualificato come adesivo ed è, quindi, in questa sede di gravame non ammissibile per la preclusione posta dall'articolo 344 c.p.c. con riferimento all'articolo 404 c.p.c., non potendosi configurare a favore delle associazioni intevenienti la legittimazione a proporre opposizione di terzo avverso il decreto di questa Corte
che tale conclusione rende superflua ogni argomentazione in ordine alla configurabilità come discriminatorio di un provvedimento giudiziario emesso a conclusione di un procedimento volto a realizzare unicamente il superiore interesse del minore adottando, sovraordinato rispetto a tutti quelli astrattamente confliggenti con esso (Cass. 13332/2010)

considerato
quanto al merito del reclamo, che l'impugnato decreto, pur dando atto che i coniugi ____, appaiono uniti da sentimento profondo e si pongono nel progetto adottivo in modo unito e solidale, sottolinea la condizione di grande vulnerabilità in cui si trova il nucleo familiare, dovendo i coniugi affrontare la complessità costituita dalla crescita del proprio figlio naturale ____, nato nel 2006, affetto da sindrome di Dravet, rara forma genetica di epilessia
che col proposto reclamo, i coniugi ____ censurando la decisione, ne sottolineano il contrasto con il positivo giudizio espresso dai servizi sociali del Comune di ____ e dallo psicologo della ASL, i quali, dopo accurate indagini, erano pervenuti ad una valutazione del tutto positiva sulle capacità dei coniugi di accogliere e curare un bambino straniero in stato di adottabilità ritenendo che le condizioni di salute di ____ non costituissero un fattore ostativo; rilevano poi che il giudizio di non-idoneità non tiene conto dell'evoluzione culturale nell'approccio alla disabilità e appare frutto di pregiudizi, in quanto il Tribunale ha mostrato di ritenere che, in ragione della sola presenza di un disabile, le accertate capacità genitoriali dei coniugi non possono essere ritenute meritevoli di apprezzamento in ragione del peso derivante dall'handicap di _____

rilevato
che, atteso il tenore del provvedimento del Tribunale, che riconosce ai coniugi di avere acquisito particolari competenze nell'affrontare e gestire momenti difficili, la questione su cui soffermarsi è solo quella della capacità della coppia di svolgere adeguate funzioni genitoriali, di accogliere e curare un bambino in arrivo da un altro paese, in presenza della complessità costituita dalla crescita di ____
che dalle relazioni degli operatori dei Servizi Sociali e della Asl – soggetti dotati di specifiche capacità valutative in materia – emergono elementi di valutazione importanti e rassicuranti in relazione a tale profilo, per quanto attiene alla patologia di ____ e alle capacità dei genitori, ed essenzialmente per quanto attiene alla complessiva interazione familiare
che, la patologia da cui è affetto ____ è una forma attenuata della sindrome di Dravet, presentando ____ solo parte della sintomatologia tipica, che nel suo caso si manifesta con un ritardo psicomotorio associato a disturbo dell'attenzione in presenza epilessia; che ____ è sottoposto a terapia farmacologica che gli consente di condurre una vita abbastanza normale; che è ben inserito all'asilo, e sta sviluppando positive relazioni con le maestre e gli altri bambini; che ____ vive in un mabiente ricco di stimoli, nel quale può realizzare in modi positivi la sua tendenza all'iperattività e che dimostra facilità nell'interagire e disponibilità ad instaurare raporti affettivi
che la relazione tra i genitori e ___ è assai equilibrata, caratterizzata da intenso legame e dedizione, e accompagnata da stile educativo delicato ed autorevole; che i genitori, pur essendo dolci e comprensivi sono fermi nel dare a ____ regole precise; che, pur tenendo il bambino sotto controllo, non sono limitativi
che la famiglia vive in una favorevole situazione abitativa, per la vicinanza dei genitori e del fratello del ____ e che nonni paterni e materni costituiscono una rete di affettivo supporto per ___ e per l'allargamento del nucleo familiare
che i coniugi, nonostante le difficoltà incontrate nella crescita di ____, vivono la loro genitorialità in termini altamente positivi e ne sono rafforzati nel progetto di allargamento del nucleo familiare, sicchè l'impegno che profondono nell'affrontare, gestire e migliorare la situazione sanitaria, psicologica ed educativa del figlio diventa, in modo circolare, fonte di energie che possono essere spese anche per costruire la relazione con il bambino che potrebbe essere loro affidato
che nella relazione psicologica della ASL si dà atto delle congrue motivazioni dei coniugi per un percorso adottivo e della loro consapevolezza circa le finalità riparative dell'adozione e che, considerate le reali capacità educative di entrambi i coniugi che hanno costruito uno spazio mentale ed affettivo adeguato per la genitorialità adottiva, la coppia è ritenuta in grado, pur in presenza della disabilità di ____, di accogliere un bambino in stato di adottabilità
che, anche a fronte delle valutazioni dei Servizi e della Asl, la decisione del primo giudice, secondo cui la presenza di ____, con suoi problemi di salute, può mettere in dubbio la prognosi tutta positiva ricavabile dagli atti, non appare a questa Corte condivisibile perchè, pur ispirata alla tutela del superiore interesse del minore adottando appare fondata su una concezione statica ed assoluta, per così dire, della disabilità come malattia, anzichè come condizione risultante dall'interazione tra il disabile e tutto quanto lo circonda, e perchè mostra di non tenere conto degli elementi concreti disponibili
che la valutazione della domanda dei coniugi reclamanti deve essere relativizzata al contesto specifico del nucleo familiare

che, alla stregua di quanto emerge dagli atti, i genitori di ___ appaiono capaci di affrontare le rilevanti difficoltà connesse all'adozione internazionale perchè consapevoli della complessità dell'essere genitori, preparati alla diversità e in grado di assumersi il disagio e la sofferenza di cui il minore da adottare è spesso portatore per vicende dolorose – di abbandono, di abusi, di estrema povertà – vissute lontano, vicende che a volte restano per i genitori ignote per lungo tempo e che però segnano la crescita e la relazione
che per tali rilievi il decreto impugnato deve essere riformato

PQM

La Corte, visto l'art. 739 c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento di reclamo promosso da ___ e ____
dichiara la inammissibilità degli interventi svolti da LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità e da ELO – Epilessia Lombardia Onlus
dichiarando in riforma del reclamato decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano il 13/12-14/12/2011:
___ e ____ idonei alla adozione di un minore di nazionalità straniera


 

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