REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione I Civile, in persona dei giudici:
a) Dott.ssa Laura Ceccon Presidente
b) Dott.ssa Maria Teresa Cusumano Giudice
c) Dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento 1551/2010 promosso
da
G.B. con l'avv. L.G.
attore
contro
Z.M. con l'avv. A.M.
convenuta
con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
In punto: Separazione giudiziale.

Motivazione

Deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi B.G., nato ____, e M.Z., nata ___, i quali avevano contratto matrimonio il 5.9.1993 a Poppi (Arezzo).
Infatti, la circostanza che la convivenza sia divenuta intollerabile è emersa con evidenza già dalla condotta tenuta dai coniugi all'udienza del 15.4.10, nella quale il Presidente li ha sentiti separatamente e poi congiuntamente e ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.

Entrambi i coniugi formulano domanda di addebito della separazione.
Il marito, nel ricorso introduttivo del giudizio depositato il 3.3.10, imputa alla moglie la violazione dei doveri sanciti dall'art. 143 c.c., manifestatasi all'indomani del definitivo trasferimento del nucleo familiare, nell'estate del 2005, a Codognè, presso la casa della famiglia d'origine della Sig.ra Z.
Secondo la prospettazione attorea, allorché il G. - per venire incontro alle pressanti richieste della moglie (che già trascorreva lì lunghi periodi con i figli presso la propria famiglia d'origine) di trasferirsi a Codognè - accondiscese alla vendita della casa di Roma ed al trasferimento della residenza anagrafica dell'intera famiglia in Veneto, la moglie avrebbe iniziato un progressivo allontanamento da lui e si sarebbe alfine "sempre più coalizzata con i fratelli escludendo il marito da ogni decisione anche inerente ai figli. A poco a poco avrebbe cominciato a screditare il G. e la famiglia del G. agli occhi dei figli, portando il marito ad un progressivo stato di prostrazione, fino a che questi, nell'agosto del 2009, "esasperato dalla situazione", si sarebbe determinato a lasciare l'abitazione della famiglia d'origine della moglie, innescando nella moglie una lunga serie di comportamenti di ripicca (principalmente sul piano del boicottaggio della relazione del G. con i propri figli).

L'odierna convenuta lamenta al contrario che, dopo la congiunta decisione dei coniugi di trasferirsi a Codognè, fu il marito a venire progressivamente meno ai doveri che nascono dal matrimonio, aumentando la propria aggressività nei confronti della moglie, imboccando una deriva di ossessione religiosa delineante un quadro psichico disturbato, ed assumendo alfine un atteggiamento di "chiusura nei confronti della moglie, fomentando discussioni anche violente con la medesima proprio dinanzi ai figli, noncurante del loro benessere psicologico".

II marito ha decisamente contrastato le accuse della moglie in ordine alla propria presunta aggressività e asserita malattia psichiatrica, producendo una relazione sanitaria che smentisce la tesi della Z. (doc. 8 attoreo), e respinto le accuse di deriva religiosa ossessiva (la crisi coniugale semplicemente ingenerò nel G. l'esigenza di "professare più intensamente la propria fede religiosa tramite la dedizione alla preghiera ed alla meditazione", "i lamentati atteggiamenti del marito, quali i cambi d'umore, la dedizione alla preghiera, l'isolamento, ecc., lungi dall'essere espressione di ima condotta riprovevole e/o di una personalità aggressiva e malata, non sono altro che la conseguenza inconfutabile dello stato di malessere e frustrazione che il ricorrente per lungo tempo ha vissuto in seno alla famiglia allargata").
La Z., dal canto suo, ha sempre sottolineato con forza le stranezze del marito, motivando la decisione di addivenire alla separazione in funzione di una tutela dei figli a fronte di dette stranezze, ed affermando - quanto ai membri della propria famiglia d'origine - di aver sempre e solo ricevuto dai medesimi aiuto e collaborazione, anche in vista del progetto (poi non portato a compimento) di realizzazione di una soluzione abitativa autonoma per il proprio nucleo familiare.

A parere di questo collegio nessuna delle domande di addebito può essere accolta. In particolare, per focalizzare l'attenzione sulla prospettazione della Z., se anche fosse vero il lamentato disturbo di personalità del marito (ma di esso non è emersa evidenza nel corso della consulenza tecnica), emergerebbe in radice l'impossibilità di addebitare al medesimo la separazione: egli infatti avrebbe agito come avrebbe agito non per colpa, ma sotto la spinta di pulsioni non governabili razionalmente e tali da attivare urgenze non arginabili con un semplice sforzo di volontà doverosa.
Quanto alla prospettazione del G., se è effettivamente emersa la forte coesione della Z. con i propri fratelli, spesso eccessivamente coinvolti nelle decisioni relative all'educazione dei nipoti, nondimeno è anche vero che la Z. si trovò fin da subito, e cioè fin dai tempi in cui abitava con il marito nel Lazio, ad occuparsi in via pressoché esclusiva dei figli, e come il G. non avesse mai frapposto ostacoli a che la stessa passasse lunghi periodi con i figli presso i propri genitori, così di fatto ponendo le premesse perché la Z. creasse una consuetudine di scelte educative condivise più con la propria famiglia d'origine che con il marito.
Ecco dunque che i presupposti della deriva certamente disfunzionale subita dal rapporto coniugale successivamente al trasferimento del nucleo familiare a Codognè vanno ricercati nella scelta - condivisa dai coniugi fin dai tempi della vita nel Lazio - di delegare in toto alla Z. l'allevamento dei figli. Ciò che con il tempo l'ha portata, non per sua colpa ma per necessità, a creare una consuetudine di coinvolgimento decisionale più dei propri genitori e fratelli che del marito.
Deve dunque essere rigettata la domanda di addebito della separazione proposta da entrambe le parti. Con la conseguenza che dovrà rigettarsi anche la domanda risarcitoria del G.

Quanto all'affidamento dei figli, va evidenziato come nel corso del procedimento sia stata fatta una consulenza tecnica d'ufficio - le cui conclusioni devono condividersi in quanto logicamente motivate, ben argomentate e supportate dal punto di vista scientifico - all'esito della quale la dr. Penna Gigli ha escluso che possano avanzarsi dubbi di sorta quanto alla capacità genitoriale dell'uno o dell'altro coniuge.
Nel corso della consulenza, peraltro, è emersa non solo la pressoché nulla disponibilità della Z. a trovare soluzioni funzionali a favorire la relazione padre - figli anche dopo la separazione, ma l'assoluta pervicacia della stessa nel continuare a ribadire l'inadeguatezza del G. come padre, e nel continuare ad assumere scelte educative "monolaterali".
All'esito della consulenza tecnica, il CTU è giunto alla condivisibile conclusione che la richiesta della Z. di un affidamento esclusivo dei figli non trovi alcun fondamento giuridico. Il CTU ha concluso ipotizzando un affido condiviso dei minori con prevalente collocazione presso la madre, pur segnalandosi l'opportunità che la coppia genitoriale svolga un percorso di sostegno alla genitorialità (pagg. 99 e ss. dell'elaborato peritale agli atti). Tale segnalazione non ha sortito effetto presso la Sig.ra Z. (mai recatasi presso il Consultorio Familiare di Conegliano), diversamente dal signor G., che vi si è recato nel luglio 2014 (cfr. lettera del C.F. di data 22.8.2014 depositata dal procuratore attoreo all'udienza del 6.11.14).

Allo stato è pacifico che non sussista più alcuna relazione e/o comunicazione tra padre e figli e tra marito e moglie: come dichiarato dal patrocinio attoreo (e dal patrocinio di controparte non contraddetto), la Sig.ra Zu. ha cambiato numero telefonico senza darne comunicazione al marito; il Gi. ha più volte ma invano provato a contattare telefonicamente i figli, ma senza esito.
Nel corso del procedimento è stato svolto anche un monitoraggio (v. relazione depositata il 10.12.13), durante la fase del procedimento in cui il padre aveva reperito un lavoro a Roma, ivi trasferendosi.
Il CTU aveva individuato con le parti un fine settimana al mese quale momento idoneo, per il padre, a coltivare la propria relazione con i figli, con suo impegno di viaggio da Roma a Codognè. Senonché in sede di monitoraggio è emerso il netto rifiuto dei figli di frequentare il padre, ciò che ha portato il CTU a sottolineare la necessità di un urgente invio del nucleo familiare al Consultorio Familiare di Conegliano per consentire la messa a punto, da parte dei Servizi a ciò deputati, di un progetto per il recupero della frequentazione tra il padre e le figlie, "che dovrà comprendere, presumibilmente, la presa in carico di tutti i membri della famiglia". Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato, è evidente come la signora Z. - coniuge collocatario dei figli - si sia sistematicamente sottratta al dovere di porre in "essere tutte le condizioni"" affinché il coniuge non affidatario "possa esercitare il diritto di visita" (Cass. Civ. sent. n. 37814/03), favorendo i contatti tra i figli e l'altro genitore.
Né a giustificazione della condotta materna può essere posta l'asserita incapacità del signor G. nel creare un ambiente accogliente per i figli, rinviandosi sul punto a quanto contrariamente emerso in sede di consulenza tecnica: "la casa del signor G. appare un po' obsoleta...ma le camere appaiono ben curate con particolare attenzione a quella dei figli" (e ancora: "Entrambi i genitori dimostrano, attraverso una cura particolare dell'ambiente dedicato ai figli, un'attenzione rivolta verso i minori con un forte investimento pratico ed affettivo" cfr. pag. 77 elaborato peritale agli atti).

Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato, e fermo restando che nel caso in esame nessuna delle parti mette in discussione il prevalente collocamento dei figli presso il domicilio materno, il problema che nel caso di specie si pone è quello di creare le condizioni affinché il padre possa fattivamente esercitare il diritto - dovere di tenere con sé i figli minori in maniera continuativa in occasione dei suoi rientri a Codognè, durante le vacanze pasquali, estive e natalizie, anche portandoli a Roma ove attualmente vive con la madre, essendo nuovamente disoccupato. Per fare ciò - tenuto conto delle emergenze di causa, ed evidenziandosi che il giudice della separazione è competente, anche "ultrapetita", ad assumere i provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa: Cass. civ. Sez. I, 22/05/2014, n. 11412) - allo stato si impone (attesa la sistematica violazione del diritto dei minori alla bigenitorialità, ed attesa la conflittualità in atto tra i coniugi) un affido dei minori ai servizi sociali, con collocazione prevalente presso la madre (attualmente presso la casa della famiglia d'origine della Z., non essendovi le condizioni per l'accoglimento della domanda di assegnazione della "casa coniugale", ove per casa coniugale si intenda l'immobile in costruzione sito a Codognè in Via ____, privo di abitabilità e mai di fatto adibito a casa coniugale).
Ciò per la ripetuta esposizione dei minori ai forti litigi dei genitori, in particolare (ma non solo) in occasione delle visite da parte del padre; per il dato di fatto per cui la madre, nel corso del giudizio (sia in costanza di c.t.u. che successivamente) ha sicuramente messo in atto un comportamento ostativo agli interventi suggeriti nell'interesse dei minori (mostrando aperta sfiducia nei confronti del c.t.u. e del Consultorio Familiare, presso il quale non ha mai inteso recarsi); per la circostanza che i minori, quantunque accuditi e seguiti dalla madre, e quantunque non manifestanti disagio nella maggior parte degli aspetti della loro vita di relazione, nondimeno sono esposti al grosso deficit che nello sviluppo psichico del minore è rappresentato dalla assenza ed, anzi, dalla negazione della figura patema, ciò che potrà loro nuocere fortemente nel futuro, come pure risulta accertato dalla c.t.u.
I Servizi Sociali affidatari dovranno assumere il compito di prendere in carico l'intero nucleo familiare, predisponendo per i figli minorenni un percorso di sostegno psicologico in vista della ripresa degli incontri col padre (percorso al quale è bene che si sottopongano, come è stato consigliato dal CTU, anche singolarmente i due genitori), la cui frequentazione con i figli potrà avvenire recependosi per relationem le indicazioni tutte di cui alla pag. 21 della relazione di monitoraggio depositata agli atti.
II Tribunale invita entrambi i genitori, e segnatamente la madre, a cooperare tra di loro e con i Servizi affidatari al fine di attuare le decisioni assunte dal Tribunale.
Stante la domanda in tal senso avanzata dal ricorrente, la Sig.ra Z. va ammonita a non sottrarsi alle decisioni che i Servizi affidatari prenderanno per garantire il riavvio e, sperabilmente, il recupero della relazione padre/figli.
Con riferimento al comportamento tenuto in corso di causa, e visto l'art. 709 ter c.p.c., la stessa va condannata al pagamento, a favore della Cassa delle Ammende, della sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente determinata in Euro 2.100,00. Quanto al concorso del padre nel mantenimento dei figli, fino a quando il G. rimarrà disoccupato si ritiene equo e conforme a giustizia porre a carico dello stesso, a titolo di concorso nel loro mantenimento ordinario, la somma complessiva di Euro 450 mensili (in ragione di Euro 150,00 per figlio). Il padre concorrerà poi con la madre al pagamento, in ragione del 50%, delle spese straordinarie tutte dei figli, previamente concordate tranne i casi di urgenza. Allo stato, fino a quando il G. sarà disoccupato, e tenuto conto che la Z. da un lato è in possesso di una capacità lavorativa specifica che, ora che i figli sono cresciuti, la potrà aiutare a reperire un lavoro, e dall'altro può contare su un alloggio di proprietà e sulla divisione delle spese con i fratelli, non paiono sussistere i presupposti per porre a carico del G. un concorso al di lei mantenimento.
L'esito della lite giustifica la compensazione al 50%, tra le parti, delle spese di lite, che per il restante 50% vengono poste a carico della resistente, per il principio di maggior soccombenza parziale.
Le spese della CTU - resa necessaria in ragione della richiesta di affido esclusivo avanzata dalla Z., rivelatasi poi del tutto infondata - restano definitivamente a carico della medesima.

PQM

definitivamente pronunciando:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi B.G., nato ___, e M.Z., nata ___, i quali avevano contratto matrimonio il 5.9.1993 a Poppi (Arezzo), trascritto al n. 15 parte II serie A anno 1993 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Poppi.
b) Rigetta entrambe le domande di addebito.
c) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente;
d) affida i figli minori V., J. e C. ai Servizi Sociali (Consultorio Familiare) di Conegliano, con collocazione prevalente presso la madre in Codognè (TV), Via ___, con obbligo per quest'ultima di comunicare al padre ogni futura modifica della dimora e/o residenza;
e) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli V., J. e C. ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei predetti, previa comunicazione, anche telefonica, alla madre e comunque secondo quanto concordato ed indicato dalla CTU nel supplemento di perizia di data 10.12.2013, al quale si rinvia per relationem (mentre quanto alle altre vacanze il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo quanto concordato ed indicato dal CTU nell'elaborato peritale di data 29.3.12, a pag. 102, al quale si rinvia per relationem);
f) dispone che il Consultorio Familiare di Conegliano affidatario dei minori predisponga un percorso di sostegno alla genitorialità e garantisca la ripresa dei contatti padre/figli;
g) in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione del G., dispone che lo stesso versi alla Z. mediante bonifico, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di Euro 450,00 = (Euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla pubblicazione della sentenza. Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per i figli, previamente concordate tra i coniugi ed opportunamente documentate, salvo l'urgenza.
h) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento pro se avanzata dalla Z.;
i) Rigetta, per assenza dei presupposti di legge, la richiesta di assegnazione alla moglie della casa sita in Codognè (TV), Via ___;
j) Ammonisce la resistente a non sottrarsi alle decisioni che i Servizi affidatari prenderanno per garantire il riavvio e il recupero della relazione padre/figli;
k) visto l'art. 709 ter c.p.c., condanna Z.M. al pagamento, a favore della Cassa delle Ammende, della sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente determinata in Euro 2.100,00.
1) Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico di M.Z.;
m) Compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti, e condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente (e per esso in favore dei competenti Uffici Ministeriali, stante l'ammissione del Gi. al patrocinio a spese dello Stato), delle spese di lite, liquidate (limitatamente alla residua metà) in complessivi Euro 6.000,00 oltre accessori di legge. Ordina le annotazioni di legge
Così deciso in Treviso il 26 maggio 2015.
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2015.


 

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