REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Aldo Criscuolo - Presidente
dott.ssa Loredana Giglio - Giudice
dott.ssa Ilenia Miccichè - Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta dal giudice relatore all'udienza del 19 marzo 2013 nel procedimento ex art. 710 c.p.c., iscritto al n. 1281/13 R.G., promosso da:
S.L. , rappresentato e difeso dall'avv. _____; Ricorrente
Nei confronti di
_____, rappresentata e difesa dall'avv. _____; Resistente

Svolgimento del processo

Che nel ricorso, depositato il 18.09.13, S. L. ha esposto: che con la sentenza n. 1397/12 l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori ____ e ______, collocati presso la madre, e ponendo a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro. 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il figlio ______, di anni 13, dal mese di giugno 2013, dopo aver trascorso le vacanze estive con il padre, aveva manifestato la sua ferma intenzione di restare a vivere con lui, resistendo alle pressanti richieste provenienti dalla madre e perfino comunicando la detta volontà al legale del padre, cui aveva di propria iniziativa telefonato;
che il ricorrente ha concluso, quindi, chiedendo, che venisse disposto il collocamento presso la propria abitazione del figlio _____, statuendo di conseguenza che ciascuno dei genitori avrebbe provveduto autonomamente al mantenimento del figlio con esso convivente;
che ______, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle condizioni poste con la sentenza di separazione, evidenziando al fine che il S. non si era mai occupato degli impegni ed interessi dei figli, non li aveva mai seguiti nel percorso scolastico e che il collocamento presso il padre si sarebbe trasformato in una delega totale nella gestione e nella cura del minore ai nonni paterni; l'unica vera ragione sottesa al ricorso sarebbe, secondo quanto sostenuto dalla resistente, quella del S. di ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento;
che all'udienza collegiale del 7.02.14, ove le parti insistevano nelle rispettive difese, il Collegio disponeva procedersi all'ascolto del minore, delegando all'incombente istruttorio il giudice relatore;
che all'udienza del 19.03.14, tenuta dinanzi al giudice relatore, veniva sentito il minore, i difensori insistevano nelle rispettive difese e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;

Motivazione

A parere del Collegio la domanda avanzata in ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Nell'ambito delle vicende relative alla separazione ed al divorzio, è ormai da tempo normativamente tipizzato il principio che impone di ascoltare il minore; si è anzi, sul punto, efficacemente affermato che il mancato ascolto del minore che ha superato i 12 anni o il mancato accertamento della capacità di discernimento da parte del minore di età inferiore costituisce violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo (cfr. Cass. n. 22238 del 21 ottobre 2009).
E', per altro, pacifico in giurisprudenza l'orientamento secondo cui il Giudice deve tener conto in sede di decisione delle dichiarazioni da questi rilasciate, salvo valutazioni difformi adeguatamente motivate in rapporto al grado di discernimento attribuito al minore.
Nel nostro caso non può, il Collegio, che prendere atto della chiara volontà espressa in sede di ascolto, svoltosi dinanzi al giudice istruttore: ____ ha dichiarato di star bene con il padre e di voler continuare a stare con lui ed ha ragionevolmente motivato tale volontà dicendo che con il padre si sente più protetto, che il padre è più spesso a casa e che quando non è casa, lui non deve restare da solo, come avviene invece quando è dalla madre, ma può stare con i nonni.
Va evidenziato come non vi siano ragioni, per un verso, per sospettare che la volontà del minore non sia genuina, apparendo piuttosto liberamente e consapevolmente formatasi, oltre che proveniente da un ragazzino che è apparso in possesso di capacità di discernimento del tutto adeguate alla sua età; per altro verso, per disattendere la volontà del minore che, per altro, a ______, ove vive il padre, frequenta la scuola, la scuola-calcio ed ha i compagni di classe e gli amici.
Né osta alla all'accoglimento del ricorso la circostanza che il S. nella gestione del figlio sia coadiuvato dai genitori, ed in particolare dalla nonna, che spesso cucina e che si occupa di lavare e stirare i panni. Deve, sul punto, evidenziarsi come la costante frequentazione di _____ con i nonni paterni, lungi dall'essere un elemento potenzialmente di ostacolo alla collocazione preferita dal minore - come sostiene la resistente - sia invece, per ______, un importante fattore di arricchimento e di conforto; in una situazione in cui i genitori non sono più in condizione di poter offrire insieme sostegno e vicinanza al figlio, il fatto che questi possa giovarsi anche dell'accudimento dei nonni è certamente un vantaggio, in termini di crescita affettiva e di sostegno, rispetto al quale non vi è ragione di nutrire perplessità di sorta.
Alla luce di quanto evidenziato - e tenuto conto, dunque, soprattutto della chiara e motivata volontà dal piccolo _____ di vivere in via prevalente con il padre - ritiene il Collegio che debba disporsi la collocazione presso l'abitazione paterna, fermo restando l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori.
All'accoglimento del ricorso segue la regolamentazione, in termini conseguenti, delle modalità di incontro con la madre (nei termini di cui in dispositivo) e dei rapporti economici tra le parti: quanto a quest'ultimo aspetto, il padre dovrà continuare a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia _____ che con lei abita, la somma di Euro. 250,00 mensili; non è, infatti, accoglibile la richiesta di integrale eliminazione dell'assegno di mantenimento avanzata in ricorso, dovendo comunque continuare a gravare sul ______ l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'altra figlia, anche tenuto conto del fatto che il ricorrente, quali che ne siano le ragioni, gode del vantaggio di essere rimasto a vivere nella casa coniugale, per la quale non risulta che paghi canoni di locazione.
Le spese del giudizio, tenuto conto della natura del procedimento, devono essere interamente compensate tra le parti.

PQM

Visto l'art. 710 c.p.c.;
in parziale accoglimento del ricorso, a modifica delle condizioni poste con la sentenza n. 1397/12 del 10/15.12.12 del Tribunale di Perugia, che nel resto conferma:
a) Dispone che il figlio _____ sia collocato in via prevalente presso il padre e stabilisce che _____ possa incontrare e tenere con sé il figlio minore ogni volta che lo vorrà, previo accordo con il padre e sempre tenendo conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio e, comunque, per due pomeriggi a settimana, da individuare, salvo diverso accordo, nel martedì e nel giovedì, dall'uscita da scuola nel periodo scolastico e dalle 9,00 in periodo di vacanze, alle 21,00, ed un fine settimana a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola (o dalle 9,00) del sabato fino alle 21,00 della domenica; per un periodo consecutivo di una settimana (dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio), ad anni alterni, durante le festività natalizie, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali (comprendendo nei tre giorni, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì di Pasquetta) e per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive (dal 15 giugno al 10 settembre).
b) Dispone che S. continui a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia _____, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di Euro. 250,00 mensili, già rivalutabile secondo indici ISTAT.
Compensa le spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21 marzo 2014.
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2014.


 

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