REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del Direttore Area Territoriale di Latina sig. G.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Enrico Fronticelli Baldelli ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma, Via Cavalier d'Arpino n. 8
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DIGITAL S.R.L., in persona del curatore Dott. S.R., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Mariabianca Lodato ed elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Giovanni Arilli in Roma, Circonvallazione Clodia n. 88;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1624/11 depositata il 27 giugno 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2013 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il controricorrente l'avv. M. LONGO, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Latina ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento Digital s.r.l. proposta da Equitalia Gerit s.p.a. per crediti tributari, sul rilievo che il ruolo su cui essi erano basati non era stato notificato al curatore, il quale dunque non aveva potuto contestare la pretesa davanti al giudice tributario.
Equitalia Gerit s.p.a. ricorre quindi per cassazione articolando un solo motivo di censura, cui il fallimento resiste con controricorso.

Motivazione

1. - Va dato atto preliminarmente che il ricorso è ammissibile in quanto l'opposizione di cui si tratta riguarda lo stato passivo di un fallimento aperto nel 2010 (come si evince dall'intestazione del controricorso), sicchè trova applicazione il disposto della L. Fall., art. 99, u.c., nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nonostante il provvedimento impugnato sia stato impropriamente qualificato, dal Tribunale, sentenza anzichè decreto (come invece sarebbe stato corretto in base al nuovo testo dell'articolo richiamato).
2. - Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario iscritto a ruolo non è necessaria la previa notifica del ruolo stesso - ossia della cartella di pagamento, che ne è un estratto - al curatore del fallimento.
Infatti il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, prevede che "il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura" e l'art. 88, comma 1, aggiunge che "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva": la previa notifica della cartella, dunque, non è prevista, e del resto il diritto di difesa della curatela non è violato, posto che il curatore ha conoscenza della pretesa tributaria grazie al deposito del ruolo in sede di insinuazione al passivo.

2. - Il motivo è fondato.
E' ben vero che questa Corte ha affermato, non di recente, che ai fini dell'ammissione dei crediti tributari al passivo del fallimento del contribuente è necessaria la previa notifica del ruolo al curatore, onde consentire a quest'ultimo di ricorrere avverso il ruolo stesso in vista della conseguente ammissione del tributo con la "riserva" prevista dall'art. 45, D.P.R. cit. (Cass. 6032/1998). Quel precedente, tuttavia, era riferito al testo del D.P.R. anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riscritto gli artt. 87 e 88, citt., nei termini indicati dalla ricorrente, i quali non fanno alcun riferimento alla notifica del ruolo o della cartella.
Nel nuovo contesto normativo questa Corte ha superato quel precedente prima con la sentenza n. 5063 del 2008, poi con l'ordinanza n. 12019 del 2011 e infine con le sentenze nn. 6520 e 6646 del 2013, sempre affermando la non necessità della previa notifica del ruolo ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari basati su di esso, ammissione da disporsi con riserva (da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, cit., allorchè sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario) in presenza di contestazioni da parte del curatore.
3. - Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Latina in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014


 

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