Svolgimento del processo

Anna Maria Molle è socia della s.n.c. Microsistemi di Chiummiento Mario & C., ed è stata dichiarata fallita, insieme con la società e con l'altro socio Mario Chiummiento, con sentenza del 31 maggio 1995. In esito alla definitività degli atti impositivi per iva, dovuta alla mancata impugnazione della società e dei soci, l'Agenzia delle entrate propose istanza d'insinuazione tardiva al passivo dei fallimenti della società e dei soci e ne ottenne l'ammissione con decreto del giudice delegato. Successivamente, tuttavia, nel 2007, il fallimento fu chiuso per insufficienza di attivo, sicché l'Agenzia notificò cartella di pagamento alla socia tornata in bonis, che la impugnò, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone. Quella regionale del Lazio ha respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo maturato il termine decadenziale previsto dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché, ha assunto, l'Agenzia avrebbe dovuto consegnare il ruolo entro la data del 31 dicembre 1999.
Contro questa sentenza l'Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la contribuente replica con controricorso, che illustra con memoria.

Motivazione

1.- Col primo motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 120 della I.fall., nonché dell'art. 17 del d.P.R. n. 602/73, in quanto, sostiene, la presentazione dell'istanza d'insinuazione al passivo dei fallimenti impedisce la decadenza connessa alla mancata iscrizione a ruolo. Il motivo è fondato
1.1.- L'insinuazione al passivo è funzionale al (futuro ed eventuale) soddisfacimento dei crediti concorsuali, pure di quelli di natura tributaria, che sono sottoposti al rito dell'accertamento del passivo ex artt. 92 e ss. I.fall.: anche se la misura del credito è accertata altrove, la domanda di ammissione al passivo va in ogni caso presentata ed è pur sempre il giudice fallimentare che deve valutare se il credito è opponibile e se sussistono le ragioni di prelazione. E ciò perché l'accertamento del passivo riguarda soltanto il diritto al concorso, riservato inderogabilmente al giudice della procedura. La domanda di ammissione al passivo, per essere ammissibile, quando abbia ad oggetto un credito tributario, non postula l'esecuzione della formalità dell'iscrizione a ruolo o della notificazione della cartella di pagamento al curatore o al fallito in bonis (Cass., sez. un., 15 marzo 2012, n. 4126, seguita, fra varie, da Cass. 13 giugno 2017, n. 14693, da Cass. 30 gennaio 2019, n. 2732 e da Cass. 13 dicembre 2019, n. 32998).

2.- Il curatore viene a conoscenza della pretesa tributaria con la domanda d'insinuazione al passivo, di modo che anche la funzione informativa del ruolo è del tutto superflua (tra varie, Cass. 25 giugno 2018, n. 13087).
L'iscrizione a ruolo può essere un utile strumento per l'amministrazione, perché consente di determinare i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi (Cass. 4 aprile 2019, n. 9441); il ruolo, quindi, rafforza la posizione del creditore, il quale, però, può scegliere di non utilizzarlo, assumendo il rischio dell'iniziativa adottata in caso di contestazione (Cass. n. 4126/12, cit.).
2.1.- Ad ogni modo, la contestazione compete al curatore e non già al fallito (Cass. 13 marzo 2003, n. 3719) e determina l'ammissione con riserva del credito, anche qualora la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva (art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 602/73).

3.- Nel caso in esame, dunque, anzitutto è erronea la statuizione in base alla quale, durante la pendenza del fallimento, l'Agenzia avrebbe dovuto procedere alla consegna del ruolo, perdipiù a pena di decadenza. Questa Corte, d'altronde, ha già avuto occasione di stabilire che la dichiarazione di fallimento del contribuente, benché integri il requisito del pericolo per la riscossione ai fini dell'iscrizione del credito nel ruolo straordinario, a norma dell'art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 602/73, non può essere considerata come dies a quo per l'iscrizione, a pena di decadenza, delle relative somme nel suddetto ruolo straordinario, né per il decorso del termine prescrizionale del credito tributario (Cass, 26 novembre 2014, n. 25110).
3.1.- Inoltre, nessuna contestazione, neanche relativa ai tempi dell'attività funzionale alla riscossione, risulta aver mosso il curatore; tanto che i crediti vantati sono stati ammessi al passivo, come riferito in narrativa.

4.- Quando poi il fallimento si è chiuso, l'art. 17 del d.P.R. n. 602/73 era ormai stato abrogato; e la nuova disciplina dei termini di decadenza, stabiliti dal d.l. 17 giugno 2005, n. 106, come convertito dalla I. n. 156/05, relativa alla notificazione della cartella di pagamento, aveva ormai sostituito integralmente il previgente sistema, imperniato su termini riferiti all'iscrizione a ruolo (tra varie, Cass. 8 marzo 2017, n. 5953).

5.- Ma questa decadenza non si è prodotta: finché pendeva il fallimento, ossia fino al 18 luglio 2007, il termine non è iniziato a decorrere, perché l'Agenzia non poteva notificare la cartella al socio fallito, prodromica all'esecuzione individuale: altrimenti, avrebbe agito in violazione del principio di universalità soggettiva di cui sono espressione gli artt. 51 e 52 I.fall. (Cass. 15 giugno 2018, n. 15834). A seguito della chiusura, l'Agenzia ha sollecitamente notificato la cartella in data 2 maggio 2008. E coerentemente, in una fattispecie contigua, questa Corte (Cass. 24 febbraio 2016, n. 3609) ha affermato la legittimità della notificazione della cartella di pagamento alkt,sociq, illimitatamente responsabile ex art. 2291 c.c., attesa l'avvenuta ammissione del credito erariale al passivo fallimentare e, dunque, risolvendosi con l'insinuazione l'escussione del debitore principale.

6.- Il motivo va quindi accolto, con assorbimento del secondo, che concerne la motivazione della sentenza impugnata. Ne seguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che esaminerà le questioni ancora sub iudice

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.


 

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