Svolgimento del processo

F.E. impugnava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 103/46/10 del
23/03/10 la quale, premesso:
- che l'Agenzia delle Entrate di Albano Laziale con l'atto di costituzione chiedeva l'estinzione del
giudizio con compensazione di spese per cessata la materia del contendere in quanto aveva
disposto, in autotutela, l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati che, per gli anni 2005
e 2006 avevano rilevato maggiori ricavi per € 230.000,00= a carico della Soc.r.l. […];
- che la ricorrente aderiva alla chiesta estinzione ma chiedeva la liquidazione e la distrazione delle
spese giudiziali;
dichiarava la estinzione del giudizio compensando le spese di lite sussistendo giusti motivi.
Deduce l'appellante, ex socia della S.r.l. […], l'ingiusta ed illegittima compensazione delle spese;
infatti gli avvisi erano stati notificati irregolarmente e la Società era da tempo estinta; la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/92 e gli artt. 92 e 306
cpc prevedono la condanna alle spese del soccombente. Chiede pertanto in riforma della sentenza
impugnata il ristoro delle spese e compensi del doppio grado, con distrazione in favore del difensore
dott. […].
Resiste l'Agenzia asserendo che l'azione accertativa era giustificata dal recupero erariale ma nelle
more, dopo l'intervento della Guardia di Finanza, la Società era stata cancellata dal registro delle
imprese. Pertanto l'Ufficio aveva ritenuto opportuno desistere dall'azione accertativa. Corretta la
decisione dei Giudici che, in considerazione dei fatti ed in forza dei poteri equitativi hanno ritenuto
giusto compensare le spese. Chiede il rigetto dell'appello, vinte le spese. Alla pubblica udienza
vengono ascoltati il difensore della contribuente ed il rappresentante dell'Ufficio.

Motivazione

L'appello della contribuente è fondato e va accolto. Considerato che il comma 3 dell'art. 46 Dlgs.
546/92, il quale prevedeva che nel caso di estinzione del giudizio le spese restavano a carico della
parte che le aveva anticipate, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n.274 del 12/7/2005;
che l'annullamento in autotutela è avvenuto a seguito della impugnazione proposta dalla
contribuente e nel corso del giudizio; spettava quindi alla ricorrente il rimborso delle spese
processuali sostenute a norma degli artt. 91 e segg. e 306 cpc. Gli onorari e le spese vanno detratti
in favore del difensore commercialista, che dichiara di averle anticipate e non riscosse.
Infatti l'art. 93 cpc è applicabile anche al processo tributario in favore dei difensori purché abilitati.
Per le ragioni suesposte questa Commissione condanna l'Ufficio al pagamento degli onorari e delle
spese relative al processo di primo grado ed al presente processo di appello, con distrazione a favore
del difensore dott. […], liquidate come in dispositivo.

PQM

La Commissione tributaria regionale del Lazio Sez. 29^ accoglie l'appello della contribuente e
condanna l'Ufficio alle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in € 1.500,00=
(millecinquecento) per il primo grado ed in € 500,00= (cinquecento) per il secondo grado, con
accessori di legge; spese che distrae in favore del dott. […] antistatario.


 

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