REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano,
il Giudice di Pace di Perugia, Dott.ssa ROSA FLAGIELLO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 329/2015 R.G. contenzioso ordinario passata in decisione all'udienza del 22/04/2015 sulle conclusioni proposte dalle parti come in atti e promossa da
A.D. residente a Perugia ____ e B.B. residente in Bettona (PG) _____ rappresentato e difeso dall'Avv. F.F. ed elettivamente domiciliato presso lo suo studio legale Viti - Betti in Perugia, ____giusta delega a margine dell'atto di citazione
CONTRO
L. S.r.l. con sede legale in Lampedusa e Linosa (AG) _____ in persona del legale rappresentante pro tempore - contumace
OGGETTO: risarcimento danni.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato i signori A.D. e B.B. convenivano in giudizio L. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore per ottenere il pagamento della somma di Euro 1.640,00 dei quali Euro 250,00 cadauno a titolo di compensazione pecuniaria come da Regolamento CE n. 261/2004, Euro 540 come "danno supplementare" ex art. 12 Regolamento CE n. 261/2004 e Euro 600,00 quale danno non patrimoniale, oltre al pagamento di spese, funzioni e onorari di causa.
La convenuta non si presentava né all'udienza di comparizione senza giustificato motivo rimanendo contumace, né a quella in cui avrebbe dovuto spiegare le ragioni dell'inadempimento.
Esperita l'istruttoria attraverso l'esame documentale in atti la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22/04/2015 sulle note conclusive autorizzate.

Motivazione

La domanda è fondata e può essere accolta.
La controversia in oggetto trae origine dall'annullamento da parte della compagnia convenuta del volo di andata dell'11/07/2014 per la tratta Perugia - Olbia prenotato dagli odierni attori signori A.D. e B.B.
L'annullamento veniva effettuato, come da documentazione in atti, con meno di 48 ore di anticipo costringendo i signori D. e B. a partire ben due giorni dopo, precisamente il 13/07/2014 con conseguenti danni patrimoniali per le spese sostenute sia per il noleggio di una autovettura in loco sia per il costo della camera prenotata nel residence, e pagata e non potuta godere nei due giorni di ritardo.

Ci troviamo di fronte ad un inadempimento contrattuale, in base alla normativa vigente che prevede, oltre al risarcimento dei danni ex art. 5 paragrafo 3 del Regolamento 261/2004/CE, ad una compensazione pecuniaria a norma dell'art. 7 se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Agli attori infine dovrà essere riconosciuto il risarcimento del c.d. "danno supplementare", di natura morale subito per non aver potuto usufruire integralmente del periodo di svago e ferie programmate.

Da rilevare infine l'atteggiamento di parte convenuta che non si presentava né all'udienza di comparizione né a quella successiva per giustificare il suo inadempimento con la conseguenza che tutti i fatti dedotti nell'atto di citazione appaiono provati e possono essere accolti.
La compagnia convenuta dovrà pertanto corrispondere alle parti attrici la somma di Euro 78,00 pari al costo per due giornate del noleggio dell'autovettura presso la H. di Olbia, Euro 462,00 pari al costo per due giorni presso il B. di San Teodoro (OT), Euro 250,00 pro capite a titolo di compensazione pecuniaria ed Euro 100,00 cadauno per danni morali, per un ammontare complessivo di Euro 1.140,00 da dividere in parti uguali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, accoglie la domanda attorea e condanna la convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 1.140,00 da pagare a favore delle parti attrici da dividere in parti uguali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 650,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Perugia il 9 maggio 2015.
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2015.


 

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