REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA SEZIONE 1
riunita con l'intervento dei Signori:
- LABRUNA SALVATORE Presidente e Relatore
- ARCIERI DONATO Giudice
- MONFREDI MARIANTONIETTA Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n.4505/2019
depositato il 08/11/2019
contro:
- avverso la pronuncia sentenza n.1516/2019 sez:17 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano
contro:
A. E. SRL
difeso da:
CASTRUCCI MASSIMO
VIA CAGLIERO 3 20125 MILANO
proposto dall'appellante:
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
VIA GIUSEPPE GREZAR N. 14 00142 ROMA RM
difeso da:
GUIDA ROBERTO
VIA GIULIO UBERTl 12 20129 MILANO Ml
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060245087063000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060269991655000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820070368253923000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820070376565388000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820080302800809000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820080336451037000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820090331324389000
(omissis)

Svolgimento del processo

Si dà atto della trattazione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al Collegio i fatti e le questioni controverse, come riportati nei contrapposti atti defensionali; successivamente il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione.

Oggetto del processo è l'intimazione di pagamento indicata in frontespizio e le sottese eterogenee 52 cartelle esattoriali e 5 avvisi di addebito, tutti relativi a Ritenute alla fonte lav. aut., IRAP, IRPEF, Addizionale comunale e regionale IRPEF, Diritto annuale Camera di Commercio, canone abbonamento Rai, IRES, IVA, Bollo auto, Imposta registro, imposta bollo e relative sanzioni ed interessi per periodi d'imposta dal 2000 al 2003 e dal 2005 al 2016, per un ammontare complessivo di € 213.875/92, emesse da Equitalia Nord spa, Agenzia della riscossione provincia di Milano, su iscrizione a ruolo di vari Enti, fiscali e previdenziali, a carico di A. E. s.r.l, che le impugnava davanti la Ctp di Milano per l'omessa notifica degli atti presupposti, l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione delle pretese e il difetto di motivazione. L'Agente della Riscossione non si è costituito.

L'impugnata sentenza di prime cure, riteneva e considerava che "Le eccezioni di diritto sollevate dalla Società non sono state confutate dall'Ufficio, che non si è neppure costituito. L'avviso di intimazione impugnato deve quindi essere annullato. Sussistono, infine giusti motivi, per ritenere compensate tra le parli le spese di giudizio. P. Q.M La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate".

Contro questa sentenza:
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione (succeduta ope legis alla società Equitalia Servizi di Riscossione spa, in prosieguo anche "Agente della Riscossione"), con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n.14, codice fiscale n.13756881002, in persona del suo procuratore speciale, Dr.ssa Barbara Turrin, (in virtù dei poteri a lui conferiti con procura notarile, Rep. 44953 del 25.07.2019, Racc. 25.857), rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Roberto Guida del Foro di Milano, cod. fisc.: GDU RRT 65E14 F704S, ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Milano, Via Giulio Uberti n.. 12, , ha proposto appello, sostenendo in particolare che: "L'intimazione oggetto di gravame, infatti, individuava e descriveva le singole cartelle, il ruolo, la natura del credito per cui ADER agiva, l'Ente lmpositore e la data di notifica delle stesse. Ciò è da considerarsi sufficiente per il contribuente per l'individuazione del Giudice competente a decidere in caso di opposizione. Infatti, quanto indicato nell'intimazione di pagamento non è altro che la riproduzione dell'estratto di ruolo, cioè la fedele riproduzione del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria". "Anche in giurisprudenza:
1) la sentenza di primo grado può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
2) il Giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 12.4.2012, n. 5762 e Corte a Sezioni Unite n. 2488312008).
Alla luce di quanto sopra, dovrà essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione avente ad oggetto crediti per sanzioni amministrative e previdenziali (esattamente la cartella n. 06820100267421749000, n.06820100281400659000, n. 068201100112119144000, n. 06820110031183891000, n. 06820110195193682000, n. 06820110353679838000, n. 06820120180768355000, n. 06820120225851422000, n. 06820130198965711000, n. 06820140010980645000, n. 06820140073092113000, n. 06820150080918850000, n. 06820160013048645000, n. 06820160096390902000 ed avvisi di addebito n. 16820120007951908000, n. 36820130011057275000, n. 36820140022996842000, n. 36820150016583764000 e n.
36820160028925958000)" ... "Si coglie l'occasione, con il presente atto, per far presente all'adita giustizia che alcune cartelle oggetto di impugnazione, esattamente la n. 06820060245087063000, n. 06820060269991655000, n. 06820070368253923000, n. 06820070376565388000, n. 06820080302800809000, n. 06820080336451037000, n. 06820090331324389000, n. 06820090402266615000, n. 06820100520026026000, n. 06820100550954384000 e n. 06820100567889078000 sono state stralciate ex art. 4 D.L. 119/18. Si chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere sul punto". La lite continua, quindi, "sulle rimanenti 26 cartelle: n. 06820100184239216000, n. 06820110378275712000, n. 06820110378275813000, n. 06820110425847737000, n. 06820110425847838000, n. 06820120202446251000, n. 06820120245181064000, n.06820130182868623000, n. 06820130188698713000, n. 06820130218735180000, n. 06820140010980544000, n. 06820140024410148000, n.06820140073092012000, n. 06820140078527757000, n. 06820140100601412000, n. 06820140100601513000, n. 06820140113463918000, n. 06820150069502902000, n. 06820150101560810000, n. 06820150126788975000, n. 06820160085287207000, n. 06820160096390801000, n. 06820160103236712000, n. 06820160109531802000, n. 06820160124256227000, n. 06820170025347571000.

Conclude, in via pregiudiziale, per una dichiarazione di difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle ed avvisi di addebito su indicati, ed in via preliminare di cessazione della materia del contendere per le altre "stralciate ex art 4 D.L 119/18". Relativamente, infine, alle altre 26 cartelle insiste per "dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile, nonché nel merito infondato in fatto ed in diritto il ricorso proposto in primo grado dal contribuente, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti dell'Agente della Riscossione; In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi di causa di primo e secondo grado da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Roberto Guida che si dichiara antistatario. [Enfasi riportata dall'originale]. Con successivo documento di trattazione scritta, n° D-6137951/2020 depositato in data 30 luglio 2020, AE-R rende noto che controparte ha depositato istanza di rottamazione in relazione a tutte le cartelle e gli avvisi di addebito oggetto di gravame. L'avv. Roberto Guida, procuratore delegato di AE-R, viene sostituito per la pubblica udienza dall'avv. Arturo Schiano che riportandosi al contenuto del proprio atto d'appello, chiede la sospensione del giudizio ex art. 3, c.6, d.l. 119/18.

A. E. s.r.l., si è costituito in giudizio, asserendo la correttezza della sentenza impugnata, in particolare per i seguenti motivi: "Sul punto, si conferma che l'onere della prova dell'asserita notifica degli atti presupposti spetta all'ente procedente e quindi alla stessa Agenzia delle entrate - riscossione, che avrebbe dovuto produrre tempestivamente l'originale delle cartelle e degli avvisi di addebito asseritamente notificati e la documentazione attestante le pretese notifiche ipoteticamente andate a buon fine, senza che possano svolgere alcun effetto utile eventuali indicazioni sostitutive, ad ogni evidenza tardive e comunque sfornite di qualsiasi valenza probatoria. Ciò non è avvenuto e correttamente dunque la sentenza ha riconosciuto la fondatezza del ricorso; né può rilevare in alcun modo il deposito tardivo, anche perché trattasi di mere copie, qui espressamente contestate." Conclude chiedendo di "rigettare l'appello dell'Agenzia delle entrate - riscossione e confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi, ovvero in subordine dichiarare l'estinzione del giudizio per l'intervenuta definizione delle pretese erariali contestate o in via di ulteriore subordine sospendere il giudizio medesimo fino al perfezionamento della definizione agevolata."

Motivazione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, proposto conferendo procura ad un difensore del libero foro, in violazione degli artt. 11, c. 2, e 12, c.8, (come richiamato dall'art.1, c.8, d.l. 193/2016, e disposto dall'art. 43, R.D. 1611/1933) d.lgs. 546/1992, in mancanza di "apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza" ex art. 43, c.4, R.D. 1611/1933 -come integrato dall'art. 11, I. 103/1979- è inammissibile, come ha saputo cogliere, sapientemente, anche non minoritaria giurisprudenza territoriale. Questo Collegio rileva che le funzioni di riscossione nazionale (di cui all'art.3, c. I, d.l. 203/2005, conv. con modif. con I. 248/2005), sono state attribuite all'Agenzia delle entrate di cui all'art.62, d.lgs. 300/1999, e svolte dall'ente pubblico, strumentale della stessa Agenzia delle Entrate, denominato: "Agenzia delle Entrate-Riscossione". Tale ente strumentale -mero "adiectus solutionis causa"- è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali (successione nella legitimatio ad causam), delle cessate società per azioni del Gruppo Equitalia ed ha assunto la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del d.P.R. 602/1973 (successione nel munus pubblicum). La qualificazione quale ente strumentale ex art. 1, comma 2 e 3, d-1. 193/2016, conv. con modif. con 1. 225/2016, comporta che il nuovo ente sia strettamente legato all'Agenzia delle Entrate con un vincolo di soggezione amministrativa e l'articolo 11, comma 2, sancisce che gli enti fiscali possono stare "in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata" (facendo uso degli strumenti amministrativi dell'avocazione o della sostituzione). Nel caso che qui ci occupa, le cartelle esattoriali, emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione ne determinano la "legitimatio ad causam" ex art. 10, primo alinea, d.lgs. 546/1992: "sono parti del processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'agenzia delle entrale e ... l'agente della riscossione ... che hanno emesso l'atto impugnato ..." e "ad processum" ex art.11, c.2, primo alinea, dlgs. 546/1992: "l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate ... nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata". Inoltre, il carattere di specialità riconosciuto dall'art. 1, c. 2, d.lgs. 546/1992, alla giurisdizione tributaria, soccorre ad inquadrare sistematicamente le recenti pronunce sulla vexata quaestio (Cass. III civ. ord n. 18350/2019, Cass. Ss.Uu. n. 30008/2019), che non fanno alcun riferimento alle 16 categorie professionali circa, diverse da quella degli avvocati (i soli abilitati anche alla difesa nel giudizio ordinario civile), cui appartengono i difensori abilitati alla sola giurisdizione speciale tributaria ex art. 12, c. 1, dlgs. 54611992 (commercialisti e consulenti del lavoro, oltre -limitatamente all'art. 2, c.2- ad ingegneri, geometri, architetti, periti industriali, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari etc.), per cui l'art. 4-novies, d.lgs 34/20196, va riferito esclusivamente al patrocinio dell'Agente della Riscossione nel rito civile, davanti ai giudici territoriali ordinari ed al giudice di legittimità. Diversamente opinando, si creerebbe per la giurisdizione speciale tributaria una ingiustificata disparità di trattamento tra i difensori abilitati: perché, ad esempio, l'Agente della riscossione non potrebbe avvalersi per la propria difesa davanti le commissioni tributarie di dottori commercialisti o di consulenti del lavoro etc.? Non può revocarsi in dubbio, quindi, che la ragione della scelta del legislatore del combinato disposto: d.lgs. 156/2015 e d.l. 193/2016, conv. in l. 225/16, vada ravvisata non solo in una direzione strategica di omogeneità dell'assetto defensionale tributario territoriale per tutti gli Enti fiscali, ma anche in contingenti evidenti necessità di contenimento dei costi pubblici; ecco perché la capacità di stare in giudizio direttamente, o mediante la struttura territoriale sovraordinata, con l'eventuale rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato -anziché dei diversi difensori abilitati, come indicati ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 12. d.lgs. 546/1992 - è divenuta, come per le Agenzie fiscali, quella propria dell'Agente della riscossione, con l'art. 9, d.lgs. 156/2015 (per quanto qui ci riguarda entrato in vigore il 1° gennaio 2016), segnatamente con le modifiche apportate agli artt. 11, c.2, e 12, c.1, d.lgs. 546/1992. Nel caso dell'Agente della riscossione, si aggiunge l'ulteriore specifico strumento della chiamata in causa (c.d. "litis denuntiatio"), prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, in evidente deroga legale all'art. 81 del c.p.c. che -in tema di sostituzione processuale sancisce come "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui; ciò perché nello specifico caso che ci occupa, alla titolarità della situazione sostanziale dedotta viene riconosciuta autonomia dalla titolarità dell'azione processuale.

La fattispecie sostanziale di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999, infatti, si distingue nettamente dalle fattispecie processualcivilistiche disciplinate dall'art. 106 c.p.c., perché trattasi di mera denuncia di lite volta a consentire ad un terzo di potersi difendere direttamente, come ad esempio già previsto dall'art. 1586 c.c. relativamente ai rapporti tra locatore e locatario, dall'art. 1777, secondo comma, c.c. tra depositante e depositario etc. Secondo Cass. 28684/2018, la nullità della procura, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, determina l'invalidità dell'atto di appello dell'AE-R, "con la conseguente inutilizzabilità delle istanze e delle deduzioni" ivi contenute, anche ai fini della liquidazione delle spese di lite. "L'inammissibilità del ricorso (anche in appello ex art. 61, d.lgs. 546/1992) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ... " (art. 22, c.2, d.lgs. 546/1992). Ai sensi dell'art. 182 c.p.c., cui l'art. 12, c.10, d.lgs. 546/1992 rinvia, il giudice deve verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e qualora rilevi "un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore" e la parte non
provveda entro il termine perentorio fissatole a sanare il vizio, ai sensi dell'art. 18, cc. 3 e 4, dichiara l'inammissibilità (recte: improcedibilità per inammissibilità sopravvenuta) del ricorso (anche in appello ex art 61, d.lgs. 546/1992). Tuttavia, l'art.182 c.p.c., è applicabile nel processo tributario di merito solamente nei confronti delle parti che "devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato"; non si applica, pertanto, alle parti di cui all'articolo 10, diverse dal ricorrente (che non versi nell'ipotesi di cui alI'art. 12, c.2), indicate all'art. 11, cc. 2 e 3, d,lgs. 546/1992: all'Agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, mentre invece si applicava ad Equitalia s.p.a.), come alle Agenzie fiscali, agli altri enti impositori ed ai soggetti c.d. gestori (albo ex art. 53, d.lgs. 446/1997).

Interpretazioni giurisprudenziali notevoli e disallineate sul thema decidendum costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione 1,
dichiara
inammissibile l'appello di parte pubblica.
Spese compensate
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 settembre 2020.
Depositata in segreteria il 15.09.2020


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.